Corte di Cassazione Civile sez. III, 11 marzo 2016, n. 4765

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale,
attenendo il giudizio equitativo solo all’entità del pre-
giudizio medesimo, in considerazione dell’impossibilità
o della grande diff‌icoltà di dimostrarne la misura (Cass.
n. 11968/2013).
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la Unipol-
sai lamenta la violazione di norme di diritto in relazione
all’articolo 348 c.p.c. ai sensi dell’articolo 360 c. 1, n. 3
c.p.c.
Denuncia la compagnia di assicurazioni che la sen-
tenza impugnata presenta prof‌ili poco chiari su un punto
controverso e decisivo per il giudizio attesi i limiti della
garanzia assicurativa prestata dalla società esponente.
In particolare la compagnia si duole del fatto che la corte
territoriale avrebbe omesso di precisare, nel dispositivo,
che la solidarietà tra i due condebitori si sarebbe dovuta
intendere limitata alla sorte ricompresa nella somma di
euro 774.685,35, (massimale assicurato) oltre ai relativi
oneri accessori liquidati e alle spese di lite.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Innanzitutto occorre precisare che la sentenza della
Corte d’Appello ha ritenuto sussistere la responsabilità da
mala gestio della società assicuratrice che più volte, nel
corso del lunghissimo giudizio ha rif‌iutato di prestare la
sua disponibilità a chiudere la controversia, nonostante
i chiarissimi elementi di responsabilità esclusiva del suo
assicurato nella causazione del sinistro.
Ma è pur vero che è principio generale di questa Cor-
te che l’assicuratore della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli, ove ritardi colposamente il
pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in
favore terzo danneggiato (incorrendo così nell’ipotesi di
cosiddetta “mala gestio” impropria), è tenuto alla corre-
sponsione degli interessi sul massimale ed, eventualmen-
te, del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, c.c.
(che può consistere anche nella svalutazione monetaria).
Tale responsabilità per “mala gestio”, tuttavia, può com-
portare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore
solo per gli interessi e per il maggior danno (anche da sva-
lutazione monetaria, per la parte non coperta dagli inte-
ressi) ma non per il capitale, rispetto al quale il limite del
massimale è insuperabile.
Nel caso di specie il giudice del merito dopo aver pro-
nunciato correttamente il suddetto principio (pag. 17 e
18 della sentenza) se ne è poi discostato nel dispositivo
condannando la società assicuratrice ultra massimale per
la quota capitale.
6. Pertanto la Corte rigetta il ricorso principale, acco-
glie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in
relazione al ricorso accolto e decidendo nel merito con-
danna l’assicuratore nei soli limiti del massimale per il
capitale (in solido con il Parisi), e ultramassimale per gli
interessi ed il maggior danno per responsabilità già accer-
tata dalla Corte d’appello per mala gestio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 MARZO 2016, N. 4765
PRES. VIVALDI – EST. TATANGELO – RIC. L. ED ALTRI (AVV. GRACIS) C. T. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Surrogazione dell’assicuratore y Danni a più per-
sone nello stesso sinistro y Obbligo dell’assicura-
tore di identif‌icare tutti i danneggiati y Liquidazio-
ne dei danni in misura proporzionalmente ridotta
ex art. 27, comma 1, L. n. 990/1969 y Opponibilità
all’attore della somma già versata ad altro danneg-
giato in sede stragiudiziale y Esclusione.
. In tema di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora
vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro,
l’assicuratore deve provvedere, usando la normale di-
ligenza, all’identif‌icazione di tutti i danneggiati, atti-
vandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa,
per procedere alla liquidazione del risarcimento nella
misura proporzionalmente ridotta ai sensi dell’art. 27,
comma 1, della L. n. 990 del 1969 ("ratione temporis"
vigente). Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in
giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneg-
giati, non può opporre, al f‌ine della riduzione dell’in-
dennizzo, la somma già concordata e versata in sede
stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella con-
sapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte
più persone, dovendo imputare a propria negligenza il
non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in
sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese
risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzio-
nale dei correlativi indennizzi. (c.p.c., art. 102; l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 27) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 20 aprile 2007, n. 9510, in questa Rivista
2007, 1164.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto
in provincia di (omissis) in data (omissis), nel quale perse
la vita L.F., venuto a collisione, mentre era alla guida del
suo motociclo, con un veicolo condotto da T.M. ed assicu-
rato per la responsabilità civile dalla SIAT S.p.A..
I congiunti della vittima, e precisamente il padre L.U.,
la madre B.M., la sorella L.P. con il coniuge C.G. (questi
ultimi anche quali rappresentanti dei f‌igli minori C.F. ed
I.), la moglie Z.E. e il f‌iglio La.Pi., agirono per ottenere
il risarcimento dei relativi danni. Nel giudizio intervenne
l’INAIL ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28.
Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Tribunale di Vene-
zia, dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della SIAT
S.p.A. dell’importo di L. 770.000.000 in favore degli attori
e di L. 420.000.000 in favore dell’INAIL (nei cui riguardi
vi era stata estinzione del giudizio per reciproca rinunzia
delle parti), dichiarò cessata la materia del contendere
con riguardo alle domande proposte dai C. e condannò il
T. - riconosciuto esclusivo responsabile dell’incidente - in
solido con la SIAT S.p.A., al pagamento dei seguenti im-

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