Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 marzo 2016, n. 4907

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 MARZO 2016, N. 4907
PRES. ARMANO – EST. DE STEFANO – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. FIRS ITALIANA
ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A. (AVV. DORIA) C. INAIL ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Liquidazione coatta
amministrativa dell’impresa di assicurazione y So-
pravvenienza prima o dopo la proposizione dell’a-
zione risarcitoria y Conseguenze.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, nel caso in cui - già pendente
il giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa
assicuratrice - venga disposta la liquidazione coatta
amministrativa di quest’ultima, il processo, che sia
interrotto, può essere riassunto anche solo nei con-
fronti del Commissario liquidatore, senza necessità
della preventiva richiesta di risarcimento ad esso o al
Fondo di garanzia vittime della strada, che è, invece,
prevista, dall’art. 8 del D.L. n. 576 del 1978, conv., con
modif., nella L. n. 738 del 1978, nella diversa ipotesi
di instaurazione di giudizio "ex novo" direttamente nei
confronti dell’assicuratrice designata per il suddetto
fondo, nella qualità. (c.p.c., art. 300; c.p.c., art. 303; d.l.
26 settembre 1978, n. 576, art. 8; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 19) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 17 giugno 1999, n. 6011, in questa
Rivista 2000, 579. Si veda, inoltre Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4492,
ivi 2011, 590.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Per conseguirne condanna al rimborso delle som-
me corrisposte agli eredi di Amedeo Cutuli, vittima di un
infortunio sul lavoro causato il 22 dicembre 1984 sulla S.S.
106 dalla circolazione del veicolo - una FIAT 128 tg. CZ
141157 - di proprietà del primo ed assicurato per la RCA
dalla seconda, l’INAIL convenne Pasquale Montepaone e
la FIRS Ass.ni spa dinanzi al tribunale di Catanzaro con
atto notif‌icato il 15 maggio 1991; la convenuta assicuratri-
ce eccepì la tardività della richiesta avversa, la cui prova
comunque contestò nonostante i puntuali riferimenti al
procedimento penale seguito ai fatti e concluso con con-
danna irrevocabile del Montepaone, pure precisando di
avere già corrisposto, in data 21 luglio 1987 e 22 giugno
1988, agli eredi la somma di £. 38 milioni a saldo del do-
vuto.
Posta l’assicuratrice in liquidazione coatta amministra-
tiva con decreto del 27 maggio 1994 e conseguentemente
interrotto il processo, questo fu riassunto nei confronti
della FIRS Italiana in liquidazione con atto notif‌icato il
4 febbraio 1998, integrato nei confronti pure dell’Assita-
lia quale compagnia designata dal Fondo garanzia vittime
della strada: e quella contestò, a sua volta, l’an e il quan-
tum della richiesta avversaria.
Peraltro, l’adito tribunale dichiarò l’improcedibilità
della domanda per non avere l’INAIL provato di avere in-
viato formale richiesta di risarcimento del danno all’im-
presa designata ed al commissario liquidatore, ai sensi
degli artt. 9 e 13 “del D.L. n. 857/76, convertito in legge
39/77”, nonché dell’art. 8 “D.L. 578/78, convertito in legge
738/78”.
Avverso tale sentenza, resa in data 8 ottobre 2005 col
n. 2089, interpose appello l’INAIL, cui la sola FIRS in
l.c.a. resistette, mentre il Montepaone e l’Assitalia - quale
designata dal FGVS restarono contumaci: e l’adita corte
territoriale, precisata l’eff‌icacia di mero accertamento nei
confronti dell’assicuratrice in l.c.a., accolse l’appello, rite-
nendo non dovuta alcuna ulteriore richiesta una volta che
il processo fosse stato in corso all’atto della messa in liqui-
dazione coatta e così condannando i contumaci in solido
al pagamento di € 82.273,17, oltre interessi dalla data della
domanda e la rivalutazione come richiesta.
Per la cassazione della sentenza di appello, resa il 7
maggio 2012 col n. 519, ricorre oggi, aff‌idandosi a tre mo-
tivi, la FIRS Italiana di assicurazioni S.p.a. in liquidazione
coatta amministrativa; resiste con controricorso il solo
INAIL mentre Pasquale Montepaone e l’Assitalia - Le Assi-
curazioni d’Italia spa, quale impresa designata per il Fon-
do Garanzia Vittime della Strada, non espletano attività
difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2. - Col primo motivo la ricorrente lamenta “violazio-
ne e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. 376/1978 convertito
in L. 738/1978, dell’art. 22 e 23 L. 24 dicembre 1969 n. 990
art. 9 D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 convertito nella legge
26 febbraio 1977 n. 39 con conseguente omessa, insuff‌i-
ciente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360
nn. 3 e 5 c.p.c.”.
§ 2.1. In particolare, l’assicuratrice contesta la ritenuta
non necessità di ulteriori comunicazioni del danneggiato
dopo la sua messa in liquidazione coatta amministrativa,
nonostante questa sia avvenuta senza trasferimento del
portafoglio ad altra impresa, invocando sia l’autorità di
Cass. sez. un., 3 febbraio 1982, n. 637 ed il chiaro dispo-
sto dell’art. 8, comma primo, del D.L. 26 settembre 1978,
n 576 (con le pronunce, ad esso relative, di Cass. 138/00 e
6026/01).
§ 2.2. Replica l’INAIL che, conformemente alla costan-
te giurisprudenza di legittimità, la richiesta preventiva di
liquidazione da rivolgersi al commissario liquidatore è in-
dispensabile solo in caso di nuova ed autonoma domanda
proposta nei confronti dell’assicuratrice già posta in l.c.a.
prima dell’inizio del processo, ma non pure quando la li-
quidazione interviene a processo già instaurato (sul punto
richiamando Cass. 1131/99 e le pronunce ivi menzionate,
ma pure Cass. 18091/05), né occorrendo quella reiterata
richiesta per la qualità di litisconsorte meramente proces-
suale del commissario liquidatore ed ai f‌ini della rituale
prosecuzione del processo anche nei suoi confronti, ben-
ché con eff‌icacia di mero accertamento dell’eventuale
pronuncia, impregiudicata l’eff‌icacia di piena condanna
nei confronti dell’impresa designata dal FGVS e del re-
sponsabile principale.

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