Corte di Cassazione Civile sez. II, 27 aprile 2016, n. 8415

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
in mancanza, ritenersi tale fatto pacif‌ico e non più grava-
ta la controparte del relativo onere probatorio”(Cass. n.
1540/2007).
In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una
parte può ritenersi pacif‌ica - in difetto di una norma o di
un principio che vincoli alla contestazione specif‌ica - se
essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se
questa, pur non contestandola in modo specif‌ico, abbia
improntato la difesa su circostanze o argomentazioni in-
compatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la
mancata espressa contestazione della circostanza si fonda
sull’assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giu-
dizio in corso, l’attore non è esonerato dall’onere di pro-
vare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso
alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice
di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di
legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato
(Cass. n. 23816/2010).
Di conseguenza, il giudice del merito, avendo verif‌icato
che l’omesso uso del casco protettivo da parte del danneg-
giato era stato eccepito sin dalle prime difese dai conve-
nuti e che tale circostanza - decisiva ai f‌ini della pronun-
cia sul risarcimento del danno - non era stata contestata
dal danneggiato medesimo, correttamente ha ritenuto
accertata la circostanza.
4.3. Con il terzo motivo, denuncia la “illegittimità per
violazione degli artt. 1223, 1227, 2043, 2054 e 2056 c.c., in
relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.
La Corte Territoriale avrebbe valutato l’esistenza del
nesso eziologico tra il mancato utilizzo del casco e le le-
sioni al capo riportate dal Benedini non in concreto, come
richiesto dalla giurisprudenza, ma alla stregua di conside-
razioni generiche ed astratte.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La Corte Territoriale, infatti ha accertato in fatto, che
il mancato uso del casco protettivo aveva concretamente
inf‌luito sulla eziologia del danno, facendo riferimento alle
risultanze della CTU medica, nella quale si chiarisce che
“anche in relazione alle specif‌iche lesioni subite dal ra-
gazzo, l’uso del casco avrebbe certamente ridotto il danno
cerebrale, pur essendo impossibile valutare di quanto”.
Di conseguenza, la conclusione a cui è pervenuta la
Corte, la quale ha ritenuto che andasse attribuita al dan-
neggiato una responsabilità concorrente per le lesioni al
capo subite, appare corretta.
4.4. Con il quarto motivo, denuncia la “illegittimità per
violazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus-
sione tra le parti”.
La Corte Territoriale avrebbe attribuito alla Ballarotti
conducente del veicolo su cui veniva trasportato il
Benedini, una percentuale di responsabilità troppo bassa
se paragonata a quella attribuita al Benedini stesso (35%
contro 30%), in quanto la stessa, oltre ad avere la respon-
sabilità paritaria per la causazione del sinistro, aveva
anche un’ulteriore specif‌ica responsabilità per non aver
imposto al trasportato l’utilizzo del casco.
Anche il quarto motivo è infondato.
La determinazione percentuale dell’incidenza causale
di un fatto al verif‌icarsi di un altro non consiste che nella
necessaria, inevitabilmente approssimativa, espressione
aritmetica di un’opinione, insuscettibile di esplicazione
analitica in termini (quelli appunto aritmetici) diversi da
quelli sulla base dei quali si forma (quelli logici) (Cass. n.
6752/2011).
Nel caso di specie, la Corte, ha valutato, in via equitati-
va, che la percentuale di responsabilità del Benedini nella
causazione delle lesioni al capo per l’omesso uso del casco
fosse pari al 30%, mentre quella attribuibile per le stesse
lesioni, in solido, ai convenuti responsabili dell’incidente
e alle loro compagnie assicurative, tenuto conto di tutte le
condotte colpose poste in essere, fosse pari al 70%.
Sono queste due percentuali a dover essere confronta-
te, in quanto al danneggiato è indifferente la ripartizione
interna della responsabilità tra i corresponsabili solidali
(nel caso, paritaria).
E la proporzione tra tali percentuali appare in linea
con quanto affermato in relazione all’apporto causale col-
poso del danneggiato nella motivazione, ove si dice che
l’uso del casco avrebbe potuto certamente ridurre anche
se non eliminare del tutto le lesioni al capo verif‌icatesi.
5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soc-
combenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 27 APRILE 2016, N. 8415
PRES. PETITTI – EST. FALABELLA – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. BACCEGA (AVV.TI
CICCOTTI E NICHELE) C. COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Violazioni del Codice della strada
y Accertamento mediante sistemi elettronici di ri-
levazione automatizzata y Obbligo di informazione
y Violazione y Nullità della contestazione della san-
zione y Esclusione y Fondamento.
. In materia di circolazione stradale, l’obbligo di pre-
ventiva informazione del trattamento dei dati perso-
nali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la
rilevazione della violazioni al codice della strada, intro-
dotto a carico dei Comuni dalla delibera del Garante
per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010,
in attuazione dell’art. 13 del D.L.vo n. 196 del 1993, è
correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di
riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la con-
dotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza
della violazione degli obblighi di informazione previsti
dal codice della strada circa la presenza delle dette ap-
parecchiature che costituiscono norme di garanzia per
l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accer-
tamento e l’irrogazione della sanzione. (nuovo c.s., art.
146; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 3) (1)
(1) Sul contenuto della citata Delibera (Garante per la protezione
dei dati personali) 8 aprile 2010, recante "Provvedimento in materia
di videosorveglianza", pubblicata in questa Rivista 2010, 559, si veda

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