Corte di Cassazione Civile sez. III, 6 maggio 2016, n. 9241

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 6 MAGGIO 2016, N. 9241
PRES. AMBROSIO – EST. PELLECCHIA – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. AQUIJE
CARDENAS (AVV. NATICCHIONI) C. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Nesso di
causalità y Conducente di un motociclo y Omesso
uso del casco protettivo y Fonte di corresponsabili-
y Condizioni y Accertamento d’uff‌icio y Ammissi-
bilità y Fondamento.
. In materia di responsabilità da sinistro stradale, l’o-
messo uso del casco protettivo da parte di un motocicli-
sta vittima di incidente può essere fonte di correspon-
sabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione
abbia concretamente inf‌luito sulla eziologia del danno,
circostanza che può essere accertata anche d’uff‌icio
dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di
cui all’art. 1227, comma 1, c.c. (c.p.c., art. 115; c.c., art.
1227; c.c., art. 2054; c.c., art. 2056; nuovo c.s., art. 171)
(1)
(1) Si richiama sul punto Cass. civ. 19 novembre 2009, n. 24432, in
questa Rivista 2010, 105 che esprime un principio analogo a quello
di cui in massima.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2001, Edgar Aquije Cardenas convenne in giu-
dizio i signori Lando e Gianluca Serpietri, nonché la
Compagnia assicurativa Winterthur Assicurazioni S.p.a.
(ora Unipal Assicurazioni S.p.a.), per ottenere il risar-
cimento dei danni subìti in conseguenza di un inciden-
te stradale in cui era stato coinvolto mentre si trovava
sul proprio ciclomotore, causato dal signor Gianluca
Serpietri, alla guida del veicolo di proprietà del signor
Lando Serpietri.
Si costituirono in giudizio i signori Serpietri e la Win-
terthur Assicurazioni S.p.a. I primi sostennero l’assenza
di responsabilità di Gianluca Serpietri nella causazione
del sinistro e la sussistenza di un concorso di colpa ex
art. 2054 c.c., contestarono l’esistenza e l’entità dei danni
subìti dall’attore, chiedendo il rigetto delle domande atto-
ree. La Winthertur S.p.a. si difese eccependo un eccesso
di velocità del danneggiato che aveva quindi concorso al
verif‌icarsi del sinistro, contestando la CTP medico-legale
prodotta dall’attore, le spese mediche per assenza di pro-
va documentale e l’esistenza del danno patrimoniale per
lucro cessante.
Il giudice concesse termine di cui all’art. 180, comma 2,
c.p.c. per le eccezioni non rilevabili d’uff‌icio. Nessuno dei
convenuti si avvalse di tale facoltà.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 34822/2003,
dichiarò che il sinistro si era verif‌icato per colpa esclusiva
di Gianluca Serpietri, condannando convenuti, in solido
tra loro, al risarcimento dei danni.
2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla
Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5939 del 27 feb-
braio 2012. La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una cor-
responsabilità del danneggiato nella misura del 30%. Inol-
tre, la Corte ha disatteso la censura del signor Cardenas, il
quale lamentava che il Tribunale non avrebbe considerato
e quindi motivato sulle note critiche avverso le conclusio-
ni del C.T.U., che, tra l’altro, avrebbe risveglio del ragazzo
dal coma.
3. Avverso tale decisione, il signor Edgar Aquije Carde-
nas propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi
illustrati da memoria.
3.1 Resistono con controricorso le signore Donatella
Serpietri e Gina Picarelli, eredi del signor Lando Ser-
pietri. Gli altri intimati non hanno svolto attività difen-
siva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “nul-
lità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n. 4
c.p.c.”.
Sostiene il ricorrente che l’eccezione circa il mancato
uso del casco avrebbe dovuto essere dichiarata inammis-
sibile già in primo grado, trattandosi di eccezione in sen-
so stretto che, quindi, avrebbe dovuto essere formulata
nel termine concesso dal Giudice ex art. 180, comma 2,
c.p.c.
La censura è infondata.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, l’art. 1227 c.c., distingue l’ipotesi del fat-
to colposo del creditore che abbia concorso al verif‌icarsi
dell’evento dannoso, regolata dal comma 1, da quella, di
cui al comma 2 dello stesso articolo, in cui il danneg-
giato abbia prodotto un aggravamento del danno, senza
contribuire a causarlo, ovvero non abbia contribuito a
ridurre l’entità, dopo che il fatto produttivo di esso si era
già verif‌icato. Ed è appena il caso di sottolineare che la
distinzione non è assolutamente di poco conto perchè
nella prima ipotesi, prevista dal comma 1, il giudice
deve proporsi d’uff‌icio l’indagine in ordine al concorso
di colpa del danneggiato, in quanto deve porre il dan-
no a carico di ciascuno dei conducenti solo nei limiti
in cui ne sia effettivamente responsabile (ex multis:
Cass. n. 12267/92, 11654/98, 13460/99, 4799/01, 8575/02,
27123/06, 28060/08). Occorre precisare, infatti, che due
sono le fasi del processo causale. La prima fase, ricostru-
isce il fatto dannoso attraverso la ricerca del collega-
mento materiale tra condotta e evento (la c.d. causalità
in fatto). A tale momento si aggiunge anche la ricerca
dell’eventuale concorso di concause estranee alla con-
dotta del responsabile (ai f‌ini del quantum). La seconda
fase, invece, una volta esaurita la ricostruzione del fatto
dannoso, ricerca il collegamento giuridico tra il fatto e le
conseguenze dannose e la determinazione dei limiti da
porre alla serie (inf‌inita) di tali conseguenze.
Alla prima fase va rapportato il primo comma dell’art.
1227 dove la condotta del danneggiato concorre con quella
del danneggiante nella produzione dell’evento si che en-
trambi risultano coautori del fatto dannoso.
Nel 1227, secondo comma, c.c. invece la condotta del
danneggiato e successiva, e incide sulla serie delle conse-

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