Corte di Cassazione Civile sez. II, 16 maggio 2016, n. 9974

Pagine579-581
579
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
LEGITTIMITÀ
una pretesa omessa motivazione, ex articolo 360, primo
comma,n.5 c.p.c., in relazione agli articoli 2043 c.c. e 112
c.p.c., visto che i precedenti motivi riguardavano (seppure
in modalità inammissibilmente fattuale il secondo) un’i-
potesi ex articolo 2051 c.c., e che comunque il suo effettivo
contenuto è una versione fattuale sulle modalità del sini-
stro, desunta ancora dalla testimonianza della L. (ricorso,
pagina 9: “per il fatto che l’ostacolo che ha causato il sini-
stro si è palesato all’improvviso all’uscita di una curva, e
che lo stesso utente teneva, al momento dell’impatto, una
condotta di guida diligente ed adeguata al tratto autostra-
dale ed alle condizioni dei manto stradale, il ricorrente ha,
da un lato, provato la qualità di “insidia o trabocchetto” del
pneumatico presente in carreggiata, dall’altro, l’assenza di
comportamenti o concause a lui riferibili nella causazione
del danno”). E tale natura fattuale conduce il motivo alla
inammissibilità nel ricorso per cassazione.
In conclusione, il primo motivo dei ricorso deve essere
accolto, per cui deve essere cassata la sentenza impugna-
ta con conseguente rinvio al Tribunale di Siena - essendo
stato soppresso il Tribunale di Montepulciano dal D.L.vo 7
settembre 2012 n. 155 in attuazione della L. 14 settembre
2011 n. 148 -, dovendosi invece dichiarare inammissibili
gli ulteriori motivi del ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 MAGGIO 2016, N. 9974
PRES. BUCCIANTE – EST. LOMBARDO – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC.
VENERI (AVV. VENERI) C. COMUNE DI VERONA (AVV. CAINERI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Non immediata y
Verbale y Contenuto y Estremi della violazione y Vio-
lazione del Codice della strada y Indicazioni relati-
ve al luogo y Prescrizione y Località y Strada y Suff‌i-
cienza y Numero civico y Necessità y Esclusione.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, il verbale di contestazione della
infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e
precisi della violazione, a norma dell’art. 201 cod. stra-
da, come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo
regolamento di esecuzione, con riguardo al "giorno, ora
e località", prescrizioni dirette entrambe a garantire
l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto
contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata
indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la
doglianza relativa alla mancata indicazione del numero
civico, non confortata dalla prova, relativa alle carat-
teristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo
si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa
l’infrazione. (nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 383) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 29 aprile 2005, n. 8939, in questa Rivista
2006, 862. Si veda, inoltre, circa il contenuto del verbale di contesta-
zione, Cass. civ. 6 ottobre 2004, n. 19979, ivi 2005, 376.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Veneri Massimo propose opposizione avverso il ver-
bale della Polizia municipale di Verona, col quale gli venne
contestata la violazione dell’art. 158 del codice della stra-
da e irrogata la relativa sanzione amministrativa, per una
sosta in prossimità di area di intersezione.
Il Giudice di pace di Verona rigettò l’opposizione.
2. - Sul gravame proposto dal Veneri, il Tribunale di Ve-
rona confermò la sentenza di primo grado.
3. - Avverso la sentenza di appello propone ricorso per
cassazione Veneri Massimo, sulla base di otto motivi. Resi-
ste con controricorso il Comune di Verona.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione
e la falsa applicazione degli artt. 112-132 c.p.c. e 118 disp.
att. c.p.c., per avere il Tribunale omesso di dichiarare la
nullità del verbale di contestazione per la mancata indi-
cazione del luogo dell’avvenuta sosta e dell’area di inter-
sezione occupata.
La censura è infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale
non v’è ragione di discostarsi, in tema di sanzioni ammi-
nistrative per violazioni del codice della strada, il verbale
di contestazione della infrazione deve contenere gli estre-
mi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art.
201 del codice della strada, come ribadito dall’art. 383,
comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con
riguardo al «giorno, ora e località», prescrizioni dirette a
garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del pre-
sunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata
indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la do-
glianza relativa alla mancata indicazione del numero civi-
co, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche
del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta
ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione (sez.
I, Sentenza n. 8939 del 29 aprile 2005, Rv. 583246; sez. l,
Sentenza n. 7993 del 18 aprile 2005, Rv. 580717).
Nella specie, il verbale di violazione al codice della
strada indicava il luogo ove era stata commessa l’infrazio-
ne nella via Aldo Ettore Kessler in Verona in corrispon-
denza di area di intersezione. Tanto basta, alla stregua
del richiamato principio di diritto, ai f‌ini della validità del
verbale.
2. - Col secondo motivo di ricorso, si deduce la viola-
zione e la falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 200-201
D.L.vo n. 285 del 1992 e 383 Reg. esec., nonché il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, per non avere con-
siderato il Tribunale che il verbale non indicava il luogo
esatto ove era avvenuta la sosta dell’auto e per avere sup-
plito alle carenze del verbale con la prova testimoniale.
Anche questo motivo è infondato. Quanto al prof‌ilo
della censura relativo all’indicazione del luogo ove è av-
venuta l’infrazione, esso rimane assorbito nel rigetto del
primo motivo. Priva di fondamento è poi la doglianza circa
la integrazione delle risultanze del verbale con l’istruzione
probatoria.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT