Corte di Cassazione Civile sez. II, 14 giugno 2016, n. 12231

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 GIUGNO 2016, N. 12231
PRES. BUCCIANTE – EST. ORICCHIO – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. NUOVA
ORT SRL (AVV. GOBBI) C. PREFETTO DI TORINO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y
Provvedimento prefettizio di individuazione delle
strade ove installare le apparecchiature y Potere di-
screzionale del Prefetto y Valutazione della strada
ex art. 2 c.d.s. y Necessità.
. L’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito,
con modif‌icazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168)
demanda al prefetto l’individuazione delle strade sulle
quali possono essere installati i mezzi di rilevamento
a distanza della velocità, non essendo possibile proce-
dere al fermo dei veicoli. L’individuazione delle strade,
tuttavia, pur essendo ampiamente discrezionale, non
deve mai prescindere da quella che è la valutazione
del tratto stradale ex art. 2 c.d.s.. Ne consegue che solo
in presenza di una strada urbana a scorrimento, “con
spartitraff‌ico centrale”, è legittima la mancata conte-
stazione immediata. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 2;
d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Per utili ragguagli sul potere del prefetto di individuare le strade
sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle infrazio-
ni, in base all’art. 4 D.L. n. 121/2002, v. Cass. civ. 22 febbraio 2010, n.
4242, in questa Rivista 2010, 525. Si rinvia, per analoga fattispecie,
a Trib. civ. Torino 27 aprile 2016, n. 2375, pubblicata ivi 2016, 519.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D’Agostino Giuseppina, quale legale rappresentante
della O.R.T. S.r.l., proponeva innanzi al Giudice di pace
di Torino opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n.
15825 del 14 maggio 2008 della Prefettura di Torino.
Instauratosi il contraddittorio, l’adito Giudice di prime
cure, con sentenza n. 2982/2009 rigettava il ricorso, con-
fermando l’opposta ordinanza-ingiunzione.
Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima
istanza interponeva appello la D’Agostino.
Resisteva l’appellata Prefettura.
Con sentenza n. 5119/2011 il Tribunale di Torino, in
funzione di Giudice di appello, respingeva l’appello e com-
pensava integralmente le spese del giudizio.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre la
D’Agostino con atto aff‌idato a tre distinti ordini di motivi.
Resiste con controricorso l’intimata P.A..
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 18578/2013,
di cui in atti, la controversia è stata rimessa in pubblica
udienza innanzi a questa Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio
di insuff‌iciente e contraddittoria motivazione sul punto
decisivo della controversia concernente la qualif‌icazione
(come “strada urbana di scorrimento”) del tratto stradale
ove ebbe luogo la rilevazione a distanza della velocità con
la conseguente falsa applicazione dell’art. 4 L. 168/2002,
nonché con consequenziale violazione degli artt. 4 e 5 L.
n. 2245/1865 all. E.
Il motivo è fondato.
L’odierna ricorrente, con apposito motivo di gravame,
aveva denunciato nel precedente grado di giudizio la man-
canza di un requisito ex lege indispensabile al f‌ine di le-
gittimare il rilevamento della velocità da cui scaturivano il
verbale di accertamento di violazione al C.d. S. e la succes-
siva ordinanza-ingiunzione prefettizia opposta.
In effetti il detto rilevamento era, nella concreta fat-
tispecie per cui è giudizio, possibile ex art. 4 L. 168/2002
solo in tratto stradale qualif‌icabile come “strada urbana di
scorrimento” ex art. 2, comma 2, C.d.S..
La mancata qualif‌icabilità del tratto stradale ai sensi
del citato art. 4 comportava la conseguente impossibilità
ed illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizza-
zione all’installazione di un dispositivo per il rilevamento
a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale il-
legittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti succes-
sivi verbali ed atti.
L’adito Tribunale, in funzione di Giudice di appello, non
ha compiutamente e congruamente motivato in punto alla
cennata doglianza della parte odierna ricorrente, oggi - in
sostanza - riproposta col motivo di ricorso in esame.
Nella motivazione della gravata sentenza del Tribunale
di Torino si legge di una pretesa “contraddizione in cui in-
correva lo stesso appellante” (relativa alle affermazioni della
parte che il tratto stradale interessato non rientrava nella
previsione di cui all’art. 2 cit. “essendo privo di spartitraff‌ico
centrale sviluppandosi su un’unica carreggiata” e che, pure,
detta carreggiata “presentava più di una corsia di senso di
marcia”); e, di seguito si legge, dell’assoggettamento - ai f‌ini
della qualif‌icazione del medesimo tratto di strada - all’accer-
tamento di cui al decreto prefettizio n. 105736/2005 di indivi-
duazione delle strade urbane ove non era consentito il fermo
del veicolo, con richiamo del carattere ampiamente discre-
zionale dell’individuazione delle strade (già affermato da
questa Corte con nota sentenza 22 febbraio 2010, n. 4242).

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