Corte di Cassazione Civile sez. III, 4 febbraio 2016, n. 2173

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
3. Su tali basi è venuta meno la doppia punibilità della
violazione sulla cui base l’A.G. della Romania ha emesso il
mandato di arresto europeo, di certo non ricorrendo talu-
na delle ipotesi di cui all’art. 8 legge 69 del 2005.
4. Al riguardo deve rilevarsi che secondo una prevalen-
te interpretazione «in tema di mandato di arresto europeo,
per la sussistenza del requisito della doppia punibilità
di cui all’art. 7 della L. n. 69 del 2005 è suff‌iciente che
l’ordinamento italiano contempli come reato il fatto per
il quale la consegna è richiesta al momento della propo-
sizione della domanda da parte dello Stato di emissione,
mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesi-
mo alla data della sua commissione. (Fattispecie relativa
ad una consegna richiesta dalle autorità romene per il
reato di guida senza patente, commesso in epoca antece-
dente all’entrata in vigore in Italia del D.L. 3 agosto 2007,
n. 117, conv. nella L. 2 ottobre 2007, n. 160, in cui la S.C.
ha ritenuto irrilevanti le modif‌iche precedentemente in-
tervenute in merito al carattere amministrativo o penale
della sanzione, attesa la natura penale di quest’ultima al
momento della decisione) (Così Cass. sez. VI, n. 40110 del
10 ottobre 2012, Nicoi, rv. 253351).
In realtà tale principio, qui condiviso, implica che
debba aversi riguardo al momento della decisione, oltre
che a quello della richiesta, essendo invece irrilevante il
momento di commissione del fatto.
Del resto, diversamente ragionando, nel caso in cui il
soggetto, di cui è richiesta la consegna, fosse in grado di
dimostrare che risulta stabilmente residente in Italia, do-
vrebbe rif‌iutarsi la consegna ai sensi dell’art. 18, comma 1,
lett. r), legge 69 del 2005 e disporsi, se del caso ai sensi del
D.L.vo 161 del 2010, l’esecuzione della condanna in Italia,
ciò che sarebbe però impossibile, stante la depenalizzazio-
ne della violazione.
Ed allora si trae conferma della rilevanza del momento
della decisione, il che impone di prendere atto del venir
meno del requisito della doppia punibilità.
5. Da ciò discende l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, con conseguente rif‌iuto di consegna
e liberazione del ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2016, N. 2173
PRES. CHIARINI – EST. RUBINO – P.M. PRATIS (DIFF.) – RIC. MARONGIU ED
ALTRO (AVV. COCCO) C. BAOUHAM BRAHIM ED ALTRI
Pedoni y Veicolo fermo sulla sede stradale per inci-
dente y Presenza sulla sede stradale degli occupanti
l’autovettura incidentata y Prevedibilità y Condot-
ta del conducente della vettura sopraggiungente y
Massima prudenza y Necessità.
. La presenza di un veicolo fermo per incidente sulla
sede stradale impone ai conducenti dei veicoli soprag-
giungenti di moderare la velocità e di tenere un com-
portamento improntato alla massima prudenza, non
potendo reputarsi circostanza assolutamente impre-
vedibile, ed al contrario rientrando nella ragionevole
prevedibilità, la presenza degli occupanti della vettu-
ra incidentata sulla sede stradale in prossimità della
vettura stessa. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054; c.c., art.
2697) (1)
(1) In tema di condotte anomale del pedone e di conseguente suo in-
vestimento, si vedano Cass. civ. 18 novembre 2014, n. 24472, in questa
Rivista 2014, 256 e Cass. civ. 19 febbraio 2014, n. 3964, ivi 2014, 620.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marongiu Antonio, Petito Anna e Marongiu Mattia Eu-
genio, genitori e fratello di Marongiu Christian, conveniva-
no in giudizio Baouham Brahim e la compagnia assicura-
trice per la r.c.a. di questi, Toro Ass.ni s.p.a., chiedendone
la condanna al risarcimento dei danni da essi subiti in
conseguenza dell’incidente stradale in cui aveva perso la
vita Christian Marongiu.
La domanda di risarcimento danni veniva rigettata sia
in primo che in secondo grado.
La Corte d’appello di Milano con la sentenza n. 615 del
21 febbraio 2012 qui impugnata così ricostruiva la vicenda
all’esito della quale decedeva il giovane Christian Maron-
giu: il Marongiu mentre percorreva alle 7,30 del mattino
del 26 dicembre 2002 l’autostrada A4 alla guida di una
Ford Mondeo con a bordo tre amici, perdeva il controllo
della vettura, che sbandava varie volte f‌ino ad arrestarsi
nella giusta direzione di marcia ma sulla parte sinistra
della semicarreggiata di pertinenza, andandosi a posizio-
nare con le ruote di sinistra contro il guard rail centrale; i
tre amici della vittima che si trovavano a bordo della vet-
tura riuscivano ad uscire dall’auto e ad attraversare le tre
corsie della semicarreggiata f‌ino ad andarsi a collocare in
posizione protetta, a destra del guard rail della corsia di
emergenza, mentre il Marongiu, che “inspiegabilmente”
non aveva subito raggiunto gli amici che viaggiavano con
lui a bordo della vettura, usciva dalla vettura dalla parte
destra del veicolo ma qui, mentre si trovava a f‌ianco del
lato destro della vettura, prima che riuscisse anche lui ad
attraversare e a porsi al riparo, veniva travolto dalla vettu-
ra Golf condotta dal Brahim che sopraggiungeva da tergo.
Quest’ultimo si avvedeva solo all’ultimo momento della
presenza della Ford Mondeo ferma sulla corsia di sorpas-
so e riusciva ad evitare l’impatto con la vettura scartan-
do verso destra, mentre non si avvedeva (tanto che non
provava neppure ad evitarlo) della presenza del Marongiu
che veniva travolto e scagliato a 26 metri di distanza.
La corte d’appello riteneva che la presenza del pedo-
ne sulla carreggiata, accanto al veicolo in sosta in luogo
evidentemente non consentito e pericoloso, al buio ed in
posizione non protetta, di sagoma tale da non poter essere
agevolmente avvistato in orario notturno, in quel preciso
contesto spazio-temporale costituisse evento imprevisto
ed imprevedibile tale da escludere l’applicabilità della
presunzione legale di cui all’art. 2054 e.c. primo comma
(escluso il 2054 secondo comma non essendosi verif‌icato
alcuno scontro tra i due veicoli) e quindi da escludere to-
talmente la responsabilità del Brahim. Il comportamen-

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