Corte di Cassazione Civile sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2956

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giur
6/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
II
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 FEBBRAIO 2016, N. 2956
PRES. BUCCIANTE – EST. PICARONI – P.M. CELENTANO (CONF.) – RIC. COMUNE
DI GENOVA (AVV.TI MORIELLI E PAFUNDI) C. MERLO (AVV.TI CIUFFA E DALESSIO
CLEMENTI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Attribuzioni del
personale ispettivo delle aziende di trasporto pub-
blico y Accertamento della violazione delle norme
sulla circolazione nelle corsie preferenziali y Sussi-
stenza.
. In materia di infrazioni al codice della strada, le at-
tribuzioni del personale ispettivo delle aziende di tra-
sporto pubblico comprendono, ex art. 17, comma 133,
della L. n. 127 del 1997, come integrato ed interpretato
autenticamente dall’art. 68, della L. n. 488 del 1999, le
funzioni di prevenzione, contestazione immediata non-
ché redazione e sottoscrizione del verbale di accerta-
mento delle infrazioni relative alla circolazione e sosta
sulle corsie preferenziali. (l. 15 maggio 1997, n. 127,
art. 17; l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68; nuovo c.s.,
art. 7) (2)
(1) In senso analogo si veda Cass. civ. 8 ottobre 2014, n. 21268, in
questa Rivista 2015, 35 e Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2009, n. 5621, ivi
2009, 518, secondo cui il personale dipendente delle società conces-
sionarie di aree adibite a parcheggi a pagamento può legittimamen-
te rilevare le violazioni in materia di sosta limitatamente agli spazi
contrassegnati da strisce blu e/o da segnaletica orizzontale, ma non
anche quelle violazioni che non riguardino tali aree e non compor-
tino pregiudizio alla funzionalità delle medesime seppure commesse
nella zona oggetto di concessione.
(2) Analogamente si veda Cass. civ. 26 gennaio 2005, n. 1565, in que-
sta Rivista 2005, 1073.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2009 Grillo
Maria Elide chiedeva al Giudice di pace di Torino l’annul-
lamento ovvero la dichiarazione di ineff‌icacia del verbale
n. 07/01110549, emesso dall’ausiliare del traff‌ico “99489
Mastellaro” con il quale le era stata contestata la viola-
zione dell’art. 7 del c.d.s. per la sosta della propria auto in
Torino alla via Nino Bixio, angolo Corso Ferrucci in data 2
febbraio 2009.
Assumeva la carenza di legittimazione del soggetto che
aveva elevato la contravvenzione in ragione dell’applicabi-
lità nella fattispecie dei commi 132 e 133 dell’art. 17 della
legge n. 127 del 15 maggio 1997, in quanto il verbalizzante
non era abilitato a rilevare l’infrazione contestatale.
Si costituiva la Città di Torino che insisteva per il riget-
to dell’opposizione, deducendo che in realtà l’autore del
verbale era munito dei necessari poteri.
Il Giudice di pace di Torino con la sentenza n.
14376/2009 rigettava l’opposizione, ritenendo che il verba-
lizzante avesse agito nell’esercizio dei poteri ad esso con-
feriti ai sensi dell’art. 133 della citata legge, attesa anche
l’indicazione del suo nominativo nel decreto di nomina.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Grillo con
atto notif‌icato in data 24 febbraio 2010, ribadendo la tesi
della carenza di legittimazione del soggetto che aveva ele-
vato la contravvenzione.
Si costituiva la Città di Torino che ribadiva la piena
competenza del verbalizzante, trattandosi di un ispetto-
re della società di trasporti torinese GTT, che era stato
espressamente autorizzato anche ad accertare le violazio-
ni in materia di sosta su tutto il territorio comunale, come
previsto dall’art. 17 comma 133 della legge n. 127 del 1997.
Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1246 del 24
febbraio 2011 rigettava l’appello, ritenendo in breve che
gli ispettori della GTT fossero investiti delle medesime
funzioni di cui sono titolari i dipendenti comunali, e che
per l’effetto potessero elevare contravvenzione per la vio-
lazione al divieto di sosta in tutto il territorio comunale.
Ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza
Grillo Maria Elide sulla base di un motivo, ed ha resistito
la Città di Torino con controricorso.
Predisposta relazione ex art. 380 bis c.p.c., e depositate
memorie da parte del difensore della ricorrente, il quale
presentava altresì istanza di rimessione alle Sezioni Unite,
la VI sezione, con ordinanza del 13 giugno 2013, ravvisan-
do che non ricorressero i presupposti per l’evidenza deci-
soria, rimetteva la causa alla pubblica udienza. Nell’im-
minenza dell’udienza la Città di Torino ha depositato
memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso si censura la sentenza
del Tribunale di Torino denunziando la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 17, commi 132 e 133 della legge
n. 127 del 15 maggio 1997, assumendosi che erroneamente
sarebbe stata ritenuta la legittimazione a redigere il ver-
bale di contestazione dell’infrazione al codice della strada
nei confronti della ricorrente, in capo ad un dipendente
di azienda esercente il trasporto pubblico avente funzioni
ispettive, e ciò sebbene la violazione riscontrata esuli da
quelle relative alla circolazione e sosta sulle corsie riser-
vate al trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 6 comma 4
Si assume altresì che il precedente di legittimità ri-
chiamato dall’estensore della sentenza impugnata (Cass.
n. 22676/2009), ed alle cui argomentazioni si era ampia-
mente rifatto, era in realtà contrastato da altra pressoché
coeva decisione della Suprema Corte (Cass. n. 551/2009),
che aveva invece optato per un’interpretazione restrittiva
del plesso normativo sopra indicato.
È emerso pacif‌icamente nel corso del giudizio, che l’au-
tore del verbale oggetto di causa è appunto un ispettore
dell’azienda di trasporto pubblico urbano, cosicché non
appare sicuramente invocabile nella fattispecie quanto
affermato da Cassazione civile Sezioni Unite 9 marzo 2009

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