Corte di Cassazione Civile sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2973

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
veicolo essendo invece solo preventivi e ricostruisce il
conteggio, risultato incomprensibile al giudice di merito;
quanto alla documentazione sanitaria, critica che il giu-
dice abbia rigettato la domanda senza ritenere necessario
un approfondimento a mezzo di un c.t.u. sulla semplice
considerazione che il danneggiato si fosse rivolto ad un
pronto soccorso distante da quello di Gioia del Colle (il
più vicino alla zona dell’incidente), che erano stati rile-
vati solo traumi soggetti a sintomatologia priva di rilievo
obiettivo e che il paziente avesse rif‌iutato la radiograf‌ia.
Il quinto e il sesto motivo, che attengono entrambi a
vizi della motivazione della sentenza impugnata, possono
entrambi essere rigettati in ragione della loro assoluta ge-
nericità: essi non richiamano neppure specif‌ici passi della
motivazione giustapponendoli al f‌ine di farne risaltare la
contraddittorietà, si limitano a non condividere la scelta
valutativa compiuta dal giudice di merito.
Con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione
degli artt. 115, 167 e 359 c.p.c. nonchè dell’art. 132 disp.
att. c.p.c. e asserisce che il Macchia si difese solo sulla
competenza per territorio, limitandosi a riferire che in
primo grado aveva insistito per il rigetto della domanda
avversaria eccependo la nullità dell’atto di citazione e la
prescrizione del diritto dell’attore. La scelta processuale
dell’appellato di non contestare i fatti allegati produrreb-
be ad avviso del ricorrente la conseguenza della relevatio
dall’onere probandi, e al rigetto della domanda propo-
sta conseguirebbe una violazione da parte del tribunale
dell’art. 115 c.p.c., in quanto il giudice deve porre a fonda-
mento della sua decisione i fatti non specif‌icamente con-
testati dalle parti costituite.
Il motivo è infondato.
Sostiene il ricorrente che la non contestazione, o la
contestazione meramente generica dei fatti allegati a
fondamento della domanda sarebbe un comportamento
univocamente rilevante anche si f‌ini della individua-
zione dell’oggetto del giudizio con effetti vincolanti per
il giudice, il quale dovrebbe in questo caso astenersi da
qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato ed
avrebbe dovuto nel caso di specie, per ciò solo, ritenerlo
sussistente.
Perchè possa applicarsi il principio di non contestazio-
ne, con conseguente relevatio dell’avversario dall’onere
della prova, è necessario che l’attore per primo abbia ot-
temperato all’onere processuale a suo carico di compie-
re una puntuale e circostanziata allegazione dei fatti di
causa, in merito ai quali il convenuto è tenuto a prendere
posizione. Se, come nella specie, l’onere di allegazione non
è suff‌icientemente stato soddisfatto tanto che l’attore non
ha mai indicato né ritenuto di dover indicare con preci-
sione, neppure nel corso del giudizio di cassazione, dove
(ovvero in quale punto preciso di una strada statale lunga
oltre quarantadue chilometri) si sia verif‌icato il fantoma-
tico incidente stradale dal quale sostiene di aver riporta-
to danni alla persona (il cui reale accadimento è negato
dal convenuto), non può ritenersi che sia il convenuto ad
essere gravato dell’onere di compiere una contestazione
circostanziata perchè ciò equivarrebbe a ribaltare sul
convenuto l’onere allegare il fatto stesso costitutivo della
pretesa attorea, ovvero di delineare i contorni di un fatto
che è rimasto indistinto nei suoi connotati essenziali f‌ino
a consentire che sia messo in discussione il suo reale veri-
f‌icarsi, essendo invece l’onere del convenuto di prendere
posizione sulle domande avversarie limitato alle circo-
stanze specif‌iche addotte a suo carico.
Inf‌ine, con l’ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente de-
duce la violazione dell’art. 91 c.p.c. deducendo che l’indi-
cazione di incompetenza del giudice inizialmente adito,
da parte dei convenuti, doveva ritenersi errata (avendo il
giudice dinanzi al quale aveva proposto l’appello ritenuto
la propria competenza territoriale, per poter poi decide-
re nel merito) e che ciò avrebbe dovuto condurre quanto
meno alla compensazione delle spese di giudizio, se non
ad una condanna alle spese della parte vittoriosa.
Il motivo è infondato.
In tema di liquidazione delle spese di giudizio il vizio di
violazione di legge può essere utilmente invocato soltanto
ove le stesse fossero state poste in tutto o in parte a carico
della parte vittoriosa, in violazione del principio della soc-
combenza e non anche in caso di compensazione (tra le
altre, Cass. n. 15317 del 2013) o di decisione del giudice di
merito di non dispone alcuna compensazione, ponendole
a carico della parte soccombente nel merito.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come
al dispositivo. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 FEBBRAIO 2016, N. 2973
PRES. BUCCIANTE – EST. CRISCUOLO – P.M. DE RENZIS (DIFF.) – RIC. GRILLO
(AVV.TI UMMARINO EMICHELETTA TITÀ) C. CITTÀ DI TORINO (AVV.TI MELIDORO E
RIZZA)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Poteri del personale ispettivo
delle aziende di trasporto pubblico y Limiti y Infra-
zioni limitate alle corsie riservate al trasporto pub-
blico y Sussistenza.
. In tema di accertamento delle violazioni delle norme
del codice della strada, i dipendenti di aziende eser-
centi il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni
ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133,
della L. n. 127 del 1997, siano state conferite le funzioni
di cui al comma 132 del citato articolo, possono accer-
tare le violazioni in materia di circolazione e sosta limi-
tatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico,
ex art. 6, comma 4, lett. c), del D.L.vo n. 285 del 1992,
con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni re-
lativamente ad ogni altra area del territorio cittadino.
(nuovo c.s., art. 6; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;
l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) (1)

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