Corte di Cassazione Civile sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3023

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
ta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunziato: Cass., sez. un., sentenza n. 8077 del 22 mag-
gio 2012; sez. III, sentenza n. 21421 del 1° ottobre 2014;
sez. lav., sentenza n. 17109 del 22 luglio 2009).
È assorbente in proposito, sul piano letterale, la con-
siderazione che, nell’atto di citazione, dopo l’invocazio-
ne della responsabilità a titolo extracontrattuale (con
espresso richiamo dell’art. 2043 c.c.) nei riguardi del
medico anestesista, sia immediatamente invocata quella
della struttura «anche» a titolo contrattuale, quale ente
erogante la prestazione sanitaria, ed altresì «per la diretta
riferibilità dell’operato del proprio medico dipendente ex
art. 28 Cost.» (medico nei cui confronti, come è pacif‌ico, si
era azionato il solo titolo e xtracontrattuale).
In ogni caso, le argomentazioni della ricorrente non
sembrano cogliere la ratio decidendi della pronunzia im-
pugnata, venendo di conseguenza addotti prof‌ili di illegit-
timità della stessa del tutto irrilevanti ai f‌ini della deci-
sione.
A prescindere dal titolo, la responsabilità della ASL n.
6 di Vicenza risulta chiaramente affermata per fatto al-
trui, in conseguenza del riconoscimento della responsabi-
lità del medico anestesista, suo dipendente, per la morte
del Dovigi; e tale responsabilità sussiste certamente, sia
in caso di qualif‌icazione della responsabilità come con-
trattuale, sia in caso di qualif‌icazione di essa come extra-
contrattuale, ai sensi degli art. 1228 e 2049 c.c. (oltre che
dell’art. 28 Cost.), che contengono disposizioni assoluta-
mente equivalenti.
Dunque, la stessa prospettazione giuridica della ricor-
rente incidentale f‌inisce per escludere ogni rilevanza dei
motivi di ricorso in esame.
Anche laddove - come predicato - dovesse ammetter-
si che la struttura sanitaria risponda nei confronti dei
familiari del soggetto deceduto per colpa del medico da
essa dipendente a titolo di responsabilità contrattuale
(anziché extracontrattuale), in ogni caso sussiste la sua
responsabilità per i danni causati dal medico dipendente,
ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c. e 28 Cost..
Né risultano dedotte in concreto ragioni che avrebbero
potuto condurre ad un diverso esito della domanda pro-
posta, laddove si fosse affermata la natura contrattuale
anziché extracontrattuale del titolo della responsabilità.
3. - Conclusioni e regolamentazione delle spese
Riuniti i ricorsi principale ed incidentale, vanno accol-
ti nei termini sopra esposti il primo ed il secondo motivo
del ricorso principale, e rigettati invece gli altri motivi del
ricorso principale ed il ricorso incidentale.
La pronunzia impugnata va cassata in relazione, con
rinvio alla Corte di appello di Venezia in diversa composi-
zione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dal momento che il ricorso risulta notif‌icato successi-
vamente al termine previsto dall’art. 1, comma 18, della
legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei
presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge
n. 228 del 2012 (in relazione al solo ricorso incidentale).
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 17 FEBBRAIO 2016, N. 3023
PRES. AMENDOLA – EST. RUBINO – RIC. MOSCAGIURO (AVV.TI DI PAOLA E
LATTARULO) C. MACCHIA (AVV. REGINA)
Prova civile y Poteri e obblighi del giudice y Dispo-
nibilità delle prove y Principio di non contestazio-
ne y Conf‌igurabilità y Conseguenze nella ipotesi di
mancata allegazione del preciso luogo del verif‌icar-
si di un sinistro stradale.
. Il principio di non contestazione, con conseguente
"relevatio" dell’avversario dall’onere probatorio, postu-
la che la parte che lo invoca abbia per prima ottem-
perato all’onere processuale a suo carico di compiere
una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai
quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione, sicché
la mancata allegazione del preciso luogo in cui si sa-
rebbe verif‌icato un sinistro stradale, dal quale l’attore
sostiene di aver riportato danni, esonera il convenuto,
che abbia genericamente negato il reale accadimento
di tale evento, dall’onere di compiere una contestazio-
ne circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare
sullo stesso convenuto l’onere di allegare il fatto costi-
tutivo dell’avversa pretesa. (c.p.c., art. 115; c.p.c., art.
167) (1)
(1) Nello stesso senso v. Cass. civ. 6 ottobre 2015, n. 19896, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Moscagiuro Giovanni conveniva in giudizio Macchia
Antonio e la UGF Ass.ni S.p.a. per sentirli condannare
al risarcimento dei danni alle cose e alla persona patiti
a seguito di un sinistro stradale tra la vettura Audi A6 di
sua proprietà e la vettura Seat Toledo di proprietà del
Macchia, causato dalla invasione della corsia di marcia
dell’Audi da parte della Seat.
Il Giudice di pace di Taranto, adito, dichiarava la pro-
pria incompetenza territoriale per essere competente il
giudice di pace di Casamassima.
Il Moscagiuro proponeva appello in ordine alla declara-
toria di incompetenza territoriale; il Tribunale di Taranto,
giudice di appello, riteneva errata la pronunzia di incom-
petenza territoriale emessa dal giudice di primo grado
e provvedeva a decidere la causa nel merito in secondo
grado, rigettando nel merito la domanda risarcitoria del
Moscagiuro, in quanto riteneva essere rimasta del tutto
indeterminata la esatta zona del verif‌icarsi del sinistro.
Moscagiuro Giovanni propone otto motivi di ricorso per
cassazione nei confronti di Macchia Antonio e UGF Ass.ni
S.p.a., per la cassazione della sentenza n. 1408 del 2012
depositata dal Tribunale di Taranto in data 28 giugno 2012.
Resiste con controricorso illustrato da memoria Mac-
chia Antonio.
La UGF Assicurazioni S.p.a., intimata, non ha svolto
attività difensiva.

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