Corte di Cassazione Civile sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3939

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
principio di “autosuff‌icienza” in relazione agli atti ammi-
nistrativi cfr. Cass. 19 aprile 2013, n. 9536), il testo della
relazione dimostrativa del 28 gennaio 1946, il testo della
relazione di consulenza tecnica d’uff‌icio.
Si rappresenta dipoi che questa Corte spiega che
la demanialità può cessare anche in modo tacito, con il
venir meno della destinazione del bene all’uso pubblico,
mediante atti univoci ed incompatibili con la volontà di
conservare quella destinazione, indipendentemente da un
atto formale di classif‌icazione (cfr. Cass. 3 giugno 2008,
n. 14666). E soggiunge che la relativa indagine è rimessa
al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile
in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici
(cfr. Cass. 4 marzo 1993, n. 2635).
Ovviamente nessun ostacolo si frappone alla cessa-
zione per facta concludentia della demanialità pur delle
trazzere di Sicilia.
Su tale scorta si rappresenta ulteriormente che l’iter
motivazionale che sorregge il dictum della corte di meri-
to risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza
giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano
logico - formale.
In particolare (e, tra l’altro,) la corte distrettuale ha
posto in risalto che l’individuazione della sede trazzerale,
sia da parte dell’assessorato appellante sia da parte del
consulente tecnico off‌iciato in prime cure, non era avve-
nuta alla stregua “della situazione effettiva e della concre-
ta rilevazione di tracce della trazzera sui luoghi, elementi
che contrariamente a quanto affermato dalI’Amministra-
zione, non consta siano stati rinvenuti” (così sentenza
d’appello, pag. 6).
La corte dunque non si è limitata al mero riscontro del
venir meno dell’originaria destinazione al transito degli
armenti.
In ogni caso si evidenzia che con i motivi addotti (dun-
que, pro parte, anche con il primo) il ricorrente null’al-
tro prospetta se non un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei dati acquisiti (“nei precedenti gradi
di giudizio (…) l’Amministrazione ha ampiamente dimo-
strato l’esistenza della Regia Trazzera del Litorale n. 99”:
così ricorso, pag. 7).
I motivi, quindi, involgono gli aspetti del giudizio - in-
terni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi
di prova e di apprezzamento dei fatti - afferenti al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi del per-
corso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel se-
gno dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c.
I motivi del ricorso pertanto si risolvono in una inam-
missibile istanza di revisione delle valutazioni e dei con-
vincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
estranea alla natura ed alle f‌inalità del giudizio di cassa-
zione (cfr. Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. sez. lav. 7
giugno 2005, n. 11789).
Il rigetto del ricorso giustif‌ica la condanna del ricor-
rente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
La liquidazione segue come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 FEBBRAIO 2016, N. 3939
PRES. BUCCIANTE – EST. SCARPA – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. CITTON (AVV.
PAN) C. PREFETTURA DI VICENZA ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Segnaletica stradale y Norme prescrittive y Tipici-
y Conseguenze y Fattispecie in tema di divieto di
sorpasso in zona determinata.
. In tema di circolazione stradale, la segnaletica con-
tenente divieti ed obblighi vincola tutti gli utenti della
strada, in applicazione delle regole di normale pruden-
za, anche a prescindere dalla legittimità del provve-
dimento; tuttavia, per potersi ritenere sussistente in
capo agli automobilisti un dovere di comportamento
di carattere derogatorio rispetto ai principi generali
in materia di circolazione veicolare, è necessario un
provvedimento della competente autorità impositivo
dell’obbligo (o del divieto) e la pubblicazione di detto
obbligo attraverso la corrispondente segnaletica prede-
terminata dalla legge, sicché, in tale evenienza, l’obbli-
gatorietà della prescrizione del divieto (nella specie, di
sorpasso in una zona determinata) resta condizionata
alla legittimità del provvedimento amministrativo po-
sto a fondamento della stessa. (l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 1; nuovo c.s., art. 148) (1)
(1) Sostanzialmente nello stesso senso v. Cass. civ. 13 febbraio 2009,
n. 3660, in questa Rivista 2009, 521 e Cass. civ. 31 luglio 2007, n.
16884, ivi 2008, 332.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
Citton Tiziano Maria, in proprio e quale legale rap-
presentante della società “La Falegnameria di Citton Ti-
ziano & C. S.a.s. “, proponeva opposizione ex art. 22, L. n.
689/1981 dinanzi al Giudice di pace di Bassano del Grap-
pa, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 2007/1450/Area III/
Dep. della Prefettura di Vicenza, irrogata per violazione
dell’art. 6 c.d.s., commi 4 e 14. La condotta contravvenzio-
nata consisteva, in particolare, nella manovra di sorpasso
di un ciclomotore compiuta sulla Strada Provinciale 111,
in comune di Bassano del Grappa, svincolo Nove - Mar-
chesane, dal conducente di un autocarro di proprietà de
La Falegnameria di Citton Tiziano & C. S.a.s., nonostan-
te il divieto di tale manovra imposto dalla segnaletica
stradale. Il giudice di pace adito, con sentenza n. 96 del
2009, rigettava l’opposizione. Veniva proposto appello da
Tiziano Citton, ma il Tribunale di Venezia, con sentenza
n. 146/2011 del 18 gennaio 2011, rigettava il gravame. Il
giudice d’appello, per quanto qui rilevi, escludeva l’illegit-
timità dell’ordinanza ingiunzione, circa il dedotto prof‌ilo
dell’inesistenza di un provvedimento amministrativo im-
positivo del divieto ex art. 6, comma 14, c.d.s., ritenendo
tale provvedimento implicito nel segnale di divieto di
sorpasso installato sul luogo della contestata infrazione.
Quanto poi all’interpretazione dell’art. 116, comma 1, del
dove si spiega che il segnale di divieto di sorpasso implica

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