Corte di Cassazione Civile sez. II, 11 marzo 2016, n. 4827

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
predisposta dalla società di assicurazione dovrebbe essere
interpretata contra stipulatorem (art. 1370 c.c.).
2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liqui-
date ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 mag-
gio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamen-
to, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il
ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 MARZO 2016, N. 4827
PRES. BUCCIANTE – EST. ABETE – P.M. DE RENZIS (CONF.) – RIC. ASSESSORATO
AGRICOLTURA FORESTE REGIONE SICILIANA (AVV. GEN. STATO) C. CONSIGLIO ED
ALTRI (AVV.TI FURITANO M. E FURITANO C.)
Demanio y Cessazione (sclassif‌icazione) y Strada y
Sdemanializzazione tacita y Condizioni y Fattispe-
cie relativa a "trazzera" di Sicilia.
. La sdemanializzazione di una strada può avvenire
anche tacitamente, indipendentemente da un forma-
le atto di sclassif‌icazione, quale conseguenza della
cessazione della destinazione del bene al passaggio
pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con
la volontà di conservare quella destinazione; il relati-
vo accertamento da parte del giudice di merito è - ove
immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede
di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta
meno la demanialità di una "trazzera" di Sicilia, per
non essere stata la stessa mai destinata al passaggio
degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazio-
ne, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale).
(c.c., art. 822; c.c., art. 829; r.d. 30 dicembre 1923, n.
3244; r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801) (1)
(1) Sulla sdemanializzazione tacita di un vicolo, si veda, nello stesso
senso di cui in massima, Cass. civ. 3 giugno 2008, n. 14666, in Ius&Lex
dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Si veda, inoltre, Cass. civ., sez. un., 26
luglio 2002, n. 11101, ibidem, secondo cui la sdemanializzazione taci-
ta non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più
adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo
in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la
volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione
e di rinunciare def‌initivamente al suo ripristino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notif‌icato in data 1 agosto 1996 Vincenzo Con-
siglio e Giovanna D’Arpa citavano a comparire innanzi al
tribunale di Palermo l’Assessorato Agricoltura e Foreste
della Regione Siciliana.
Esponevano che con atto del 24 dicembre 1970 a rogito
notar Furitano avevano acquistato un lotto di terreno edi-
f‌icabile di mq. 2.540 in contrada Macari del comune di San
Vito Lo Capo, ove successivamente avevano edif‌icato una
costruzione per civile abitazione; che in data 3 luglio 1991
su istanza dell’assessorato convenuto era stato ad essi
notif‌icato verbale con cui si contestava ai sensi dell’art.
59 del R.D. n. 3244/1923 l’occupazione abusiva da parte
loro di mq. 670 di suolo trazzerale e si intimava il paga-
mento a titolo di sanzione amministrativa della somma di
lire 6.700.000; che nel febbraio del 1999 avevano ricevuto
notif‌ica di cartella di pagamento con cui si sollecitava la
corresponsione del complessivo importo di lire 7.496.000
per sanzione pecuniaria ed accessori.
Esponevano altresì che la porzione di terreno asserita-
mente trazzerale non f‌igurava né nell’elenco comunale né
nelle mappe catastali, sicché non vi era prova alcuna della
sua demanialità.
Chiedevano dunque che si accertasse il loro diritto di
proprietà sulla porzione di terreno oggetto di contestazio-
ne.
Costituitosi, l’assessorato instava per il rigetto dell’av-
versa domanda.
Deduceva in particolare che non era ammissibile una
sdemanializzazione tacita.
Disposta ed espletata c.t.u., con sentenza n. 3626/2002
il giudice adito dichiarava gli attori proprietari della por-
zione di terreno controversa e, conseguentemente, priva
di eff‌icacia la cartella di pagamento.
Interponeva appello l’Assessorato Agricoltura e Fore-
ste della Regione Siciliana.
Resistevano Giovanna D’Arpa, in proprio e quale erede
di Vincenzo Consiglio, nonché Nicolò Francesco ed Ales-
sandro Consiglio, quali eredi di Vincenzo Consiglio.
Disposto supplemento di c.t.u., ammessa ed assunta la
prova testimoniale, con sentenza n. 519 dei 17 marzo/12
aprile 2010 la corte d’appello di Palermo rigettava il grava-
me e compensava integralmente le spese del grado.
Esplicitava la corte palermitana, in ordine all’unico
motivo di gravame - con il quale l’appellante aveva cen-
surato il primo dictum nella parte in cui aveva “ritenuto
inesistenti «in loco» le tracce della trazzera ed incerta la
ricostruzione storica del relativo tracciato” (così sentenza
d’appello, pag. 5) - che l’individuazione della sede trazze-
rale, sia da parte dell’assessorato appellante sia da parte
del consulente tecnico off‌iciato in prime cure, era stata
operata sulla scorta di mere ipotesi.
Esplicitava ulteriormente che non aveva valenza de-
cisiva, in quanto privo di univocità, “l’avvenuto ricono-
scimento dell’usurpazione da parte del dante causa degli
appellati Giuseppe Pellegrino, il quale ebbe a presenzia-
re al verbale di ripresa del possesso del fondo, in data 24
agosto 1937 ed a risarcire il danno all’Amministrazione”
(così sentenza d’appello, pag. 6); che, invero, la porzione
di terreno contesa era stata alienata nel 1962 dai verosi-
mili eredi di Giuseppe Pellegrino ad Alf‌io, Vito e Girolamo
Peraioni, i quali successivamente l’avevano alienata a Vin-
cenzo Consiglio e Giovanna D’Arpa col rogito Furitano del
24 dicembre 1970.
Esplicitava pertanto che doveva escludersi “la sussi-
stenza dell’attualità dell’interesse pubblico al manteni-
mento dell’antica trazzera (...), proprio perchè il fondo
non è stato (...) destinato al transito degli armenti” (così

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