Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 1 aprile 2016, n. 6403

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
to che la parte oggi resistente ebbe a produrre, sin dal giu-
dizio di primo grado, ampia documentazione attestante la
assoluta gravità ed eccezionalità dei postumi del sinistro,
mentre la stessa CTU espletata in primo grado e richiama-
ta dal giudice di appello non manca di far riferimento alla
complessiva, rilevantissima gravità del pregiudizio subito
dal Gandolf‌i.
È agevole concludere, pertanto, che, nel loro comples-
so, entrambe le censure mosse alla sentenza impugnata
nell’intestazione del motivo in esame, pur formalmente
abbigliate in veste di denuncia di una pretesa violazione
di legge e un di decisivo difetto di motivazione, si risol-
vono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissi-
bile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come
def‌initivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente,
difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della
sentenza rilevante sotto il prof‌ilo di cui all’art. 360 c.p.c.,
si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle ri-
sultanze procedimentali così come accertare e ricostruite
dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza
censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle
risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra
esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclu-
siva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento
del proprio convincimento e della propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una
ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrat-
tamente possibili e logicamente non impredicabili), non
incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad
affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale
ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È prin-
cipio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360,
n. 5 c.p.c. non conferisce in alcun modo e sotto nessun
aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare
il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il
solo controllo - sotto il prof‌ilo logico-formale e della con-
formità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice
d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individua-
zione delle fonti del proprio convincimento valutando le
prove (e la relativa signif‌icazione), controllandone la lo-
gica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo,
fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in
discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamen-
te previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ri-
corrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente,
una def‌iciente motivazione della sentenza di secondo gra-
do, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi
limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità)
sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultan-
ze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come
emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento,
così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazio-
ne del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,
terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamen-
te tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e
vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o mi-
nore di questa o di quella ricostruzione procedimentale,
quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello
- non condivise e per ciò solo censurate al f‌ine di ottenerne
la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -,
quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione
dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponi-
bili dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio
della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 1 APRILE 2016, N. 6403
PRES. ARMANO – EST. CIRILLO – RIC. MILANO ASSIC. SPA C. TESSITURA B. ED
ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Garanzia assicura-
tiva y Clausola di esclusione nel caso di conducen-
te non abilitato alla guida y Conducente munito di
patente speciale y Guida di un veicolo non adattato
alla situazione f‌isica di conducente portatore di
protesi al braccio y Operatività della suddetta clau-
sola y Esclusione.
. Il porsi alla guida di un veicolo non adattato alla si-
tuazione f‌isica di conducente portatore di protesi al
braccio, ma titolare di regolare patente speciale, non
è equiparabile alla guida senza patente. Ne consegue
che, in tale ipotesi, la previsione di una clausola di
esclusione della garanzia assicurativa per i danni ca-
gionati da conducente non abilitato alla guida non è
idonea ad escludere l’operatività della polizza ed il con-
seguente obbligo risarcitorio dell’assicuratore. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 116; nuovo c.s., art. 125; c.c.,
art. 1362; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18) (1)
(1) Le sentenze Cass. civ. 25 settembre 2014, n. 20190, in questa Ri-
vista 2015, 295 e Cass. civ. 25 maggio 2010, n. 12728, ivi 2010, 705,
hanno evidenziato che la clausola di una polizza assicurativa RC auto
che escluda la copertura assicurativa qualora il conducente non sia
abilitato alla guida si applica nel caso in cui risulti che questi, al
momento del sinistro, non avesse mai conseguito la patente di guida,
ovvero che la validità o l’eff‌icacia di essa fossero venute meno per
qualsiasi ragione, ma non quando si accerti che egli, in possesso di
regolare patente di guida, abbia solo violato le relative prescrizioni o
quelle del codice della strada, potendo tale circostanza escludere la
garanzia assicurativa solo se espressamente prevista dalle condizioni
di contratto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È stata depositata la seguente relazione.
“1. La Milano Assicurazioni s.p.a. convenne in giudi-
zio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Tessitura B. s.r.l.,
B.G., C.A. in B., B.P. e B.L. per sentirli condannare, in ac-
coglimento dell’azione di rivalsa proposta, alla rifusione
della somma di lire 911.300.000, a titolo di risarcimento
del danno patito dai terzi trasportati, a seguito di sinistro

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