Corte di Cassazione Civile sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 20 APRILE 2016, N. 7766
PRES. VIVALDI – EST. TRAVAGLINO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. HDI ASSIC. SPA
(AVV. LANIGRA) C. GANDOLFI (AVV. LEGNANI ANNICHINI)
Risarcimento del danno y Danno biologico y Le-
sioni di non lieve entità y Liquidazione y Aumento
personalizzato del danno y In relazione agli aspetti
dinamico-relazionali della vita del soggetto y Prova
y Inclusione del danno morale y Esclusione.
. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a sinistro stradale, per le lesioni di non
lieve entità l’aumento personalizzato del danno biologi-
co è circoscritto agli aspetti dinamico-relazionali della
vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle
prove specif‌icamente addotte, del tutto a prescindere
dalla considerazione e dalla risarcibilità del danno mo-
rale. In altri termini, se le tabelle del danno biologico
offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale
aumento percentuale sino al 30%, ex art. 138 D.L.vo n.
209/2005, sarà in funzione della dimostrata peculiarità
del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla
vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine
andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza in-
teriore, senza che ciò costituisca un automatismo ri-
sarcitorio. (Nella specie la S.C. ha confermato la deci-
sione del giudice d’appello che aveva proceduto ad una
adeguata personalizzazione del danno in ragione della
peculiarità ed eccezionalità del caso concreto) (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 138; c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) Con la sentenza in commento la S.C. chiarisce cosa debba inten-
dersi per «natura unitaria» e «natura omnicomprensiva» del danno
non patrimoniale. La natura unitaria del danno non patrimoniale,
espressa dalle Sezioni Unite 11 novembre 2008 n. 26792, in questa Ri-
vista 2009, 25, deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesio-
ne di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscetti-
bile di valutazione economica. Natura onnicomprensiva sta invece a
signif‌icare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patri-
moniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze
che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, evitando du-
plicazioni risarcitorie. Secondo la S.C. la Corte costituzionale con la
pronuncia 6 ottobre 2014, n. 235, in questa Rivista 2014, 979, in tema
di risarcibilità del danno biologico da micro-permanente, avrebbe de-
f‌initivamente sconfessato «la tesi predicativa della unicità del danno
biologico»: all’interno del micro-sistema delle micro-permanenti re-
sterebbe ferma la distinzione concettuale tra «sofferenza interiore»
(danno morale) e «incidenza sugli aspetti relazionali della vita del
soggetto» (danno esistenziale o alla vita di relazione, correlato e con-
seguente al danno biologico). Anche dalla lettura dell’art. 138 del Co-
dice delle assicurazioni rimane confermata la distinzione tra danno
biologico (personalizzabile sino al 30%) e danno morale (sofferenza
interna). In dottrina, si rinvia ai commenti agli artt. 138 e 139 cod.
ass. contenuti in G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicu-
razioni RCA e tutela legale, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La HDI Assicurazioni impugnò la sentenza con la quale
il Tribunale di Bologna, in accoglimento della domanda
proposta da Umberto Gandolf‌i nei confronti di Paola Scoz-
zari, Roberto Monari e di essa appellante, aveva condan-
nato i convenuti in solido al risarcimento dei gravissimi
danni patiti dall’attore in occasione di un sinistro stradale.
La Corte di appello di Bologna rigettò il gravame.
Osservò il giudice territoriale, nel confermare la sen-
tenza di primo grado, che la liquidazione del danno non
patrimoniale operata dal primo giudice, discostandosi mo-
tivatamente dai parametri risarcitori indicati nelle tabelle
milanesi (parametri che questa Corte ha indicato come
applicabili, sia pur in via equitativa, da ogni giudice di me-
rito: Cass. 12408 e Cass. 14402 del 2011), trovava il suo
fondamento nella particolarità ed eccezionalità del caso
di specie (ciò che, secondo le stesse indicazioni contenute
nelle predette tabelle, consentiva di discostarsi dai relati-
vi criteri di quantif‌icazione matematica), rappresentate:
quanto alla voce di danno biologico, rettamente intesa
come compromissione delle attività dinamico-relazionali
del danneggiato, dalla particolare rilevanza, tra l’altro, del
danno estetico, tale da incidere sensibilmente sulla esi-
stenza del ricorrente sul piano delle relazioni esterne, tan-
to più in ragione della sua età; quanto al pregiudizio psi-
chico, altrettanto rettamente inteso come danno morale,
dalle sofferenze conseguenti ai vari interventi chirurgici
cui egli era stato costretto a causa della negligenza altrui,
ed alla irrimediabile compromissione del suo aspetto f‌isi-
co e del suo stato di salute.
Per la cassazione della sentenza della Corte felsinea la
HDI ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.
Resiste Umberto Gandolf‌i con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt.
1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c. - erroneità e iniquità
delle somme conteggiate dalla Corte di appello di Bologna
- manifesta illogicità della parte motiva della sentenza.
Il motivo - con il quale si ripongono, nella sostanza, le
medesime doglianze svolte in sede di appello, contestan-
dosi con esse i criteri risarcitori adottati dalla Corte terri-
toriale nella parte in cui questi risultano palesemente di-
somogenei rispetto a quelli generalmente applicabili alla
stregua delle tabelle milanesi - è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motiva-
zionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha
esaustivamente e puntualmente argomentato la propria
decisione, da un canto, richiamando per relationem la an-
cor più ampia e convincente motivazione della sentenza di
prime cure, dall’altro, evidenziando come la peculiarità e
la eccezionalità del caso concreto consentissero (ed anzi
imponessero) una adeguata personalizzazione del danno.
Anche le voci di danno liquidate - il danno dinamico/
relazionale, corrispondente al radicale sconvolgimento
della dimensione della vita quotidiana, e cioè di quel rap-
porto dell’essere umano con la realtà esterna - tutto ciò
che costituisce “l’altro da se stessi”; la sofferenza morale,
scaturente dalla diversa ed intimistica relazione del sog-
getto con se stesso - risultano correttamente individuate

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