Corte di Cassazione Civile sez. II, 16 maggio 2016, n. 9972

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 MAGGIO 2016, N. 9972
PRES. BUCCIANTE – EST. LOMBARDO – P.M. DE AUGUSTINIS (PARZ. DIFF.) – RIC.
GRAPPEGGIA (AVV. MICAI) C. COMUNE DI OSTELLATO (AVV. SALVATORE)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Au-
tovelox y Taratura y Sentenza Corte cost. n. 113 del
2015 y Effetti.
. Alla luce della pronuncia di incostituzionalità (sen-
tenza Corte cost. n. 113 del 2015) dell’art. 45, comma
6, reg. c.s. che ha effetto retroattivo ed è applicabile ai
giudizi pendenti, deve ritenersi che l’articolo predetto
prescriva la verif‌ica periodica della funzionalità degli
apparecchi di rilevamento della velocità (autovelox)
e la loro taratura. (Mass. Redaz.) (d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 45) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113, trovasi
pubblicata per esteso in questa Rivista 2015, 587. In dottrina, per un
utile excursus in materia di taratura, si rinvia a M. RIVALTA, Alcune
considerazioni sull’accertamento dell’eccesso di velocità, ivi 2005,
671; C. CUROTTI, La taratura degli strumenti di rilevazione della
velocità, ivi 2005, 673; ID., Taratura degli strumenti di rilevamento
della velocità: ancora un «no» dai Ministeri, ivi 2006, 129.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Grappeggia Elisa propose opposizione avverso l’or-
dinanza ingiunzione con la quale, in ragione dell’eccesso
di velocità rilevato dalla polizia municipale del Comune di
Ostellato il 12 novembre 2010 a mezzo di autovelox, le era
stata comminata sanzione amministrativa per violazione
dell’art. 142 comma 9 del codice della strada.
Il giudice di pace di Portomaggiore accolse l’opposizio-
ne e annullò il provvedimento impugnato.
2. - Sul gravame proposto dal Comune di Ostellato, il
Tribunale di Ferrara rigettò l’opposizione, confermando
l’ordinanza-ingiunzione.
3. - Avverso la sentenza di appello propone ricorso per
cassazione Grappeggia Elisa, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Ostellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione
e la falsa applicazione dell’art. 23 della legge n. 689 del
1981, nonché il vizio di motivazione della sentenza impu-
gnata, per avere il Tribunale ritenuto tardiva - in quan-
to non contenuta nel ricorso introduttivo - la deduzione
della ricorrente circa la presenza di due autovetture al
momento del rilevamento della velocità; deduce che tale
presenza risultava da un fotogramma prodotto dal Comune
convenuto e che su di essa il Comune aveva accettato il
contraddittorio.
Col secondo motivo, si deduce poi la violazione e la fal-
sa applicazione dell’art. 183 c.p.c., per avere il Tribunale
omesso di considerare che tale disposizione processuale
consentiva alI’attrice di modif‌icare la sua domanda alla
prima udienza sulla base della produzione documentale
di controparte.
Col terzo motivo, che può essere esaminato unitamente
ai primi due, si deduce ancora l’omessa motivazione della
sentenza impugnata, circa il fatto che dalla foto prodot-
ta dal Comune di Ostellato risultava che, al momento del
rilevamento della velocità, vi era la presenza di due auto-
vetture.
Le censure sono infondate.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale
non v’è ragione di discostarsi, il giudizio di accertamen-
to della pretesa sanzionatoria dell’amministrazione, in-
trodotto con ricorso in opposizione, ai sensi dell’art. 22
legge 24 novembre 1981 n. 689, è delimitato per l’oppo-
nente dalla causa petendi fatta valere con quel ricorso e
per l’amministrazione dal divieto di dedurre motivi o cir-
costanze diverse da quelli enunciati con l’ingiunzione, a
fondamento della pretesa sanzionatoria (sez. II, sentenza
n. 17625 del 10 agosto 2007, Rv. 600177; nello stesso senso,
sez. l, sentenza n. 6519 del 25 marzo 2005, Rv. 580202); il
modello procedimentale introdotto dalla legge n. 689 del
1981 presuppone che tutte le ragioni poste a base dell’i-
stanza demolitoria dell’atto (causae petendi) siano rac-
chiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità non solo
di inoltrare un ricorso meramente interruttivo (contenen-
te cioè il mero petitum), ma anche di integrare in corso di
causa i motivi originariamente addotti (sez. l, sentenza n.
6013 del 16 aprile 2003, Rv. 562185).
Essendo, dunque, il giudizio di opposizione all’ordinan-
za ingiunzione un “giudizio chiuso”, limitato ai soli motivi
contenuti nell’opposizione, non avrebbe potuto l’opponen-
te integrare le deduzioni contenute nel ricorso originario,
neppure ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
Ne deriva che legittimamente il Tribunale non ha preso
in considerazione la nuova doglianza mossa dall’opponen-
te circa la presenza di due autovetture al momento del
rilevamento della velocità e non ha motivato in ordine ad
essa.
Né può ritenersi che il Comune di Ostellato abbia im-
plicitamente accettato il contraddittorio sulla nuova cen-
sura.
Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
comportamento implicante accettazione del contradditto-
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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