Corte di Cassazione Civile sez. III, 10 novembre 2015, 22886

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
- che gli impediva di effettuare agevolmente le manovre
di guida - avrebbe dovuto sconsigliarlo dall’assumere al-
coolici anche in considerazione delle conoscenze di cui
il medesimo dispone posto che esercita la professione di
produttore di vino.
Si aggiungano le particolari caratteristiche della con-
dotta di guida accertata (l’imputato, alla guida di un vei-
colo di grosse dimensioni, percorreva con la parte destra
del veicolo un canaletto di irrigazione) per concludere
che anche la gravità del pericolo creato è idonea ad esclu-
dere la particolare tenuità del fatto.
IV) Infondato è inf‌ine l’ultimo motivo di ricorso perchè,
se è vero che dalla data del commesso reato (20 maggio
2010) sono ad oggi decorsi cinque anni il termine di pre-
scrizione non può ritenersi decorso essendosi verif‌icate
cause di sospensione dal 22 novembre 2012 al 14 febbraio
2013 e dal 14 febbraio 2013 al 14 marzo 2013 per comples-
sivi giorni 110 che consentono di ritenere che il termine
massimo di prescrizione scadrà il 10 settembre 2015.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 NOVEMBRE 2015, 22886
PRES. CHIARINI MARIA MARGHERITA – REL. CIRILLO FRANCESCO MARIA – RIC.
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA C. ANDREA CAPPELLI
Responsabilità civile y Animali y Animali selvatici
y Ente responsabile y Regioni y Poteri di protezio-
ne e gestione attribuiti alle Province toscane y Re-
sponsabilità delle stesse per i danni provocati dagli
animali y Fondamento y Fattispecie relativa al dan-
no subito da un’autovettura a seguito dell’impatto
con un capriolo.
. In materia di responsabilità civile, ai sensi della l.r.
Toscana n. 3 del 1994 (applicabile "ratione temporis"
nel suo testo originario, ma da interpretare anche alla
luce delle modif‌iche apportate dalla successiva l.r. n. 2
del 2010), i poteri di protezione e gestione della fauna
selvatica attribuiti alle Province toscane rendono le
stesse responsabili dei danni cagionati da animali sel-
vatici, atteso che l’esercizio di tali poteri è indirizzato
sia alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosiste-
ma sia alla sicurezza dei soggetti potenzialmente espo-
sti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamen-
ti della fauna. (In applicazione di tale principio, la S.C.
ha confermato la decisione di merito che, in relazione
al danno subito da un’autovettura a seguito dell’impat-
to con un capriolo, aveva condannato - oltre che la Re-
gione Toscana - anche la Provincia di Siena, che non si
era attivata per l’installazione del segnale stradale di
pericolo, attestante l’attraversamento di animali selva-
tici, lungo la strada luogo del sinistro, negando rilievo
alla natura comunale o provinciale della stessa). (c.c.,
art. 2043; d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, art. 19; l. 11
febbraio 1992, n. 157, art. 10; l. 11 febbraio 1992, n. 157,
art. 10; l.r Toscana 12 gennaio 1994, n. 3; l.r Toscana 3
febbraio 2010, n. 2) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 19 giugno 2015, n. 12808, in que-
sta Rivista 2015, 940 e Cass. civ. 8 gennaio 2010, n. 80, ivi 2010, 621.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Andrea Cappelli convenne in giudizio, davanti al
Giudice di pace di Montepulciano, la Regione Toscana e
la Provincia di Siena, chiedendo che fossero condannate
al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di sua
proprietà a seguito dell’impatto con un capriolo sbucato
improvvisamente dal lato sinistro della strada.
Si costituì in giudizio la Provincia chiedendo il rigetto
della domanda; si costituì anche la Regione, eccependo il
proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo nel
merito il rigetto della domanda.
Espletata prova orale, il Giudice di pace accolse la
domanda e condannò la Regione e la Provincia, in solido
tra loro, al pagamento della somma di euro 1.800, oltre in-
teressi legali e con il carico delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata appellata dalla Provincia di Siena
e il Tribunale di Montepulciano, con sentenza dell’11 mag-
gio 2012, ha respinto l’appello ed ha condannato la Provin-
cia di Siena al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Ha osservato il Tribunale che la pronuncia del primo
Giudice era da ritenere corretta e condivisibile in quanto
era risultato che nessuna delle Amministrazioni convenu-
te aveva provveduto a fare installare, sulla strada teatro
del sinistro, la dovuta segnalazione di pericolo attestante
il probabile attraversamento di animali selvatici, tanto più
necessaria in quanto nella zona vi erano due aree di ri-
popolamento della fauna selvatica. L’omessa collocazione
di tali segnali integrava, quindi, i caratteri del comporta-
mento colposo della Regione e della Provincia.
Ha aggiunto il Tribunale, richiamando anche alcune
sentenze di questa Corte, che in base all’art. 10 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, doveva ritenersi di competenza
della Regione e della Provincia segnalare al Comune - che,
nella specie, aveva la «gestione, custodia e manutenzione
della strada» - la presenza di fauna selvatica in una de-
terminata area, chiedendo che fosse collocato l’apposito
segnale stradale di pericolo.
3. Contro la sentenza del Tribunale propone ricorso la
Provincia di Siena, con atto aff‌idato a cinque motivi.
Resiste Andrea Cappelli con controricorso. Le parti
hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferi-
mento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e
falsa applicazione dell’art. 10 della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in ordine ai poteri, alle competenze ed alle conse-
guenti responsabilità della Provincia.
Rileva la parte ricorrente che il Tribunale avrebbe erro-
neamente interpretato l’art. 10 cit., norma che attribuisce
alla Provincia la sola funzione di pianif‌icazione faunistico-
venatoria, con il compito di regolare l’attività della caccia.

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