Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 novembre 2015, n. 24214

Pagine301-303
301
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
delle modalità con le quali si è realizzata la divulgazione
dell’altrui immagine e dal contesto nel quale si è inserita.
Si tratta di un accertamento di fatto riservato al giu-
dice del merito, incensurabile in sede di legittimità se
congruamente motivato.
4. - La sentenza impugnata è coerente con i principi di
diritto sopra enunciati e non è contraddittoria né illogica
né quanto alle affermazioni in diritto né quanto alla moti-
vazione sul fatto.
La Corte di merito non ha affermato che fosse suff‌icien-
te la mancanza del consenso dell’interessato per rendere
illecita qualsivoglia utilizzazione della sua immagine.
Piuttosto, dopo aver premesso che il consenso è neces-
sario soltanto per autorizzarne lo sfruttamento a f‌ini com-
merciali/pubblicitari, ha riscontrato l’insussistenza, nella
specie, di questi f‌ini.
Con motivazione congrua, della quale si è detto sopra
al punto b), ha escluso che i destinatari del messaggio
pubblicitario potessero aver compiuto un’associazione tra
il dispositivo pubblicizzato e la persona dell’odierna ricor-
rente, osservando come non ne fosse stata utilizzata l’im-
magine, bensì fosse stato trasmesso un brano di telegior-
nale nazionale, del quale la Spiezie si trovava ad essere la
conduttrice, onde corroborare la notizia - fornita con lo
stesso messaggio pubblicitario - che del prodotto in pub-
blicità si erano occupati stampa e televisione nazionali.
È vero che si tratta di una f‌inalità informativa solo in
senso lato, essendo evidente che questa informazione
contribuiva alla pubblicizzazione del prodotto. Tuttavia,
il giudice di merito ha fatto bene a prescinderne, perchè
ciò che interessava ai f‌ini della decisione sulla domanda
risarcitoria - alla stregua dei principi regolatori della
fattispecie-era escludere lo sfruttamento commerciale
della notorietà della giornalista che per quel risarcimen-
to aveva agito. Correttamente la Corte è giunta a negare
che il messaggio pubblicitario fosse tale da coinvolgere,
suo malgrado, la giornalista nell’attività di propaganda
del prodotto.
5. - Dato tutto quanto sopra, è corretta in diritto anche
la conclusione circa la mancanza di qualsivoglia pregiu-
dizio al decoro ed alla reputazione, anche professionale,
della giornalista. A questo f‌ine sarebbe stato sì necessario
considerare il tipo di prodotto reclamizzato, come soste-
nuto col terzo motivo, soltanto se si fosse ritenuta l’asso-
ciazione, a f‌ini pubblicitari, tra la giornalista televisiva ed
il prodotto.
Soltanto se avesse riscontrato l’abuso dell’immagine, il
giudice di merito sarebbe potuto passare ad accertare se,
oltre alla produzione di danni patrimoniali, vi fosse stato
anche un pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona, addirittura integrante gli estremi del reato di
diffamazione.
Tuttavia, questa ulteriore verif‌ica non si è resa ne-
cessaria, in ragione dell’accertata mancanza dell’illecito
sfruttamento dell’altrui immagine.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccom-
benza e si liquidano come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2015, N. 24214
PRES. VIVALDI – EST. ROSSETTI – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. CRC DISCOTECA
LE CLUB DI D’AGOSTINO DOMENICO S.N.C. IN LIQUIDAZIONE (AVV. BELLANDI) C.
FONDIARIA SAI S.P.A. (AVV. SPINELLI ED ALTRI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione per il risarcimento dei danni y Danni cau-
sati da veicolo non identif‌icato y Risarcibilità dei
danni alle cose y Presupposto y "Danno grave alla
persona", ex art. 283, comma 2, cod. ass. y Identif‌i-
cazione y Lesioni macropermanenti.
. In caso di sinistro causato da circolazione di veicolo
non identif‌icato, il presupposto del "danno grave alla
persona", alla cui ricorrenza l’art. 283, comma 2, del
D.L.vo n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del dan-
no alle cose, va identif‌icato nell’accertamento di una
invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell’art. 138
del medesimo decreto legislativo. (c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2054; c.c., art. 2059; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 138; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283) (1)
(1) Per un esaustivo commento all’art. 283 cod. ass., si consiglia G.
GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazioni RCA e tutela
legale, ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 823 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 28 giugno 2008 un autoveicolo di proprietà di Ma-
nuela Cancedda venne coinvolto in un sinistro stradale,
che causò lesioni personali ai due occupanti (diversi dalla
proprietaria) e danni al mezzo. Sul presupposto che il
sinistro fosse stato causato da un veicolo rimasto ignoto,
Manuela Cancedda nel 2010 convenne dinanzi al Giudice
di pace di Torino la società Reale Mutua, quale impresa
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, per
ottenere il risarcimento del danno al mezzo.
2. L’impresa designata si costituì e negò che l’indenniz-
zo fosse dovuto, sul presupposto che il danno alle cose,
quando il sinistro sia stato causato da veicoli non iden-
tif‌icati, è dovuto solo in presenza di “lesioni gravi” alla
persona, nella specie insussistenti.
3. Con sentenza 22 giugno 2010 n. 8034 il Giudice di
pace accolse la domanda, ritenendo che il concetto di
“gravità delle lesioni” di cui all’art. 283 cod. ass. dovesse
desumersi dalle norme penali sul reato di lesioni (art. 583
c.p.), e che le lesioni patite dagli occupanti del mezzo, alla
luce di tale criterio, fossero da ritenere “gravi”.
4. La sentenza venne appellata dalla Reale Mutua.
Il Tribunale di Torino con sentenza 3 aprile 2012 n. 2344
accolse il gravame e rigettò la domanda attorea, ritenen-
do che per “lesioni gravi”, ai f‌ini dell’indennizzabilità dei
danni alle cose causati da veicolo sconosciuto, dovessero
intendersi soltanto quelle produttive di postumi superiori
a 9 punti di invalidità permanente, in virtù del combinato
disposto degli artt. 138 e 139 cod. ass.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazio-
ne da Manuela Cancedda, con ricorso fondato su 5 motivi.
Ha resistito con controricorso la Reale Mutua.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT