Corte di Cassazione Civile sez. II, 14 gennaio 2016, n. 462

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis,
c.d.s., escluderebbe la conf‌igurabilità della predetta «re-
cidiva nel biennio».
4.1. È suff‌iciente, per verif‌icare l’infondatezza della
censura, leggere il testo dell’art. 224, comma 3, c.d.s.
(applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso
art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s. alle norme dettate nel
Titolo VI, Capo II, sez. II del codice), che esclude l’in-
cidenza dell’estinzione del reato per causa diversa dalla
morte dell’imputato sul procedimento di applicazione
della sanzione amministrativa accessoria di revoca della
patente, in combinato disposto con l’art. 186, comma 2,
lett.c), c.d.s., che individua quale presupposto dell’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accessoria l’ac-
certamento del reato (si veda, sul tema, la recente pro-
nuncia sez. IV, n. 44132 del 9 settembre 2015, Longoni, in
motivazione).
4.2. Da un lato si osserva, dunque, la persistenza del
potere di irrogare la sanzione amministrativa nonostante
il fenomeno estintivo penale; dall’altro, va rimarcato che
l’estinzione del reato a seguito di positivo espletamento
del lavoro di pubblica utilità non esclude, ed anzi presup-
pone, l’avvenuto accertamento del fatto storico costituen-
te reato. Sulla base di tali argomentazioni, si desume che
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis,
c.d.s. non sottrae al giudice il potere di valutare in un
successivo processo per un reato della medesima indole
il fatto storico, costituito dall’essersi l’imputato posto alla
guida in stato di ebbrezza, quale precedente specif‌ico ai
f‌ini del giudizio circa la «recidiva nel biennio» prevista
dall’art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s..
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il
ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 14 GENNAIO 2016, N. 462
PRES. BUCCIANTE – EST. MATERA – P.M. CELENTANO (CONF.) – RIC. DE BLASIIS
(AVV. DE BLASIIS) C. MIN. INTERNO SEZ. POLIZIA STRADALE BENEVENTO ED ALTRO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Violazioni del
Codice della strada y Validità della contestazione y
Idoneità a garantire il diritto di difesa y Necessità.
. In tema di violazioni del codice della strada, la validi-
tà della contestazione, quale che sia la forma usata, di-
pende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’eser-
cizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo
tale accertata inidoneità può essere causa di nullità
del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
(nuovo c.s., art. 173; nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16 di-
cembre 1992, n. 495, art. 385) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 15 gennaio 2010, n. 532, in questa
Rivista 2010, 1032 e Cass. civ. 26 marzo 2003, n. 4459, ivi 2003, 683.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 18/2017 il Giudice di pace di Vitula-
no rigettava l’opposizione proposta da De Blasiis Dario
avverso l’accertamento elevato dalla Polizia Stradale di
Benevento, con il quale gli era stata contestata la violazio-
ne dell’art. 148, commi 10 e 16 c.d.s., per aver sorpassato
diversi veicoli in prossimità e corrispondenza di una curva
stradale a visuale non libera, creando pericolo per la cir-
colazione stradale.
Il gravame proposto dal De Blasiis avverso la predetta
decisione veniva rigettato dal Tribunale di Benevento con
sentenza n. 1710/2010.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il
De Blasiis, sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Benevento
non hanno svolto attività difensive.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato
una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omessa,
insuff‌iciente e contraddittoria motivazione. Deduce che
il Tribunale non ha motivato sul primo motivo di appel-
lo, con il quale era stata eccepita l’illegittimità della co-
stituzione avversaria, eseguita presso la Cancelleria del
Giudice di pace di Vitulano a mezzo fax, con allegata do-
cumentazione fotograf‌ica. Sostiene che tale costituzione,
ritenuta valida dal giudice di primo grado, ha determinato
l’acquisizione di documenti (fotograf‌ie e memorie) inam-
missibili, sulla cui valutazione il giudice ha fondato la sua
decisione. Rileva che il Giudice di Pace doveva utilizzare
ai f‌ini probatori solo la documentazione ritualmente pro-
dotta in giudizio dall’opponente e, quindi, il solo verbale
di accertamento, peraltro immediatamente contestato dal
trasgressore.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c., in relazione
agli artt. 2699 e 2700 c.c. Deduce che, come è stato rilevato
nell’atto di appello: a) il verbale non riporta il punto preci-
so in cui è avvenuta l’infrazione; b) nel verbale non risulta
la presenza di segnaletica verticale e/o orizzontale che
vietava il sorpasso; c) la curva “a visuale non libera”, in as-
senza di segnaletica, implica una valutazione soggettiva;
d) “il serio pericolo arrecato alla circolazione stradale”,
in assenza di altri elementi, esprime anch’esso una valu-
tazione soggettiva. Sostiene che le imprecise e generiche
descrizioni dei fatti, di cui ai punti indicati, operate dai
verbalizzanti, rappresentano di per sé valutazioni sogget-
tive di carattere personale, che non sono sottratte al libero
apprezzamento del giudice.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione
e falsa applicazione dell’art. 383 comma 2 reg. att. c.d.s.
e dell’art. 112 c.p.c.. Deduce che, pur avendo la Corte Co-
stituzionale, con sentenza dell’8 aprile 2004, dichiarato co-
stituzionalmente illegittima la cauzione sui ricorsi contro
le multe, la Polstrada di Benevento continua ad utilizzare
moduli prestampati che riportano nella parte retrostante
del verbale la presentazione di una cauzione; il che costi-

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