Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20620
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giur
3/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ti vizi, infatti, non richiede alcun ulteriore accertamento
in fatto, e consente la decisione della causa nel merito.
La sentenza impugnata va dunque riformata statuendo
che:
(a) il danno patito da Francescapaola Mormile, Fran-
cesca Muggiano, Francesco Muggiano e Natalina Corda
deve essere decurtato del 50% rispetto agli importi liqui-
dati dalla Corte d’appello;
(b) dal credito vantato da Gabriele Muggiano nei con-
fronti dei responsabili va detratta l’ulteriore somma di
euro 55.010;
(c) la condanna al risarcimento va pronunciata a ca-
rico di Mathias Reiter, della Centro Porte S.r.l. e della Al-
lianz S.p.a. in solido ed in egual misura.
Il conseguente ricalcolo della mora debendi, costituen-
do mera operazione matematica, potrà essere compiuto
nella sentenza.
2. Dopo la comunicazione della suddetta relazione la
società Allianz ha depositato una memoria, insistendo per
l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella
camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i mo-
tivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e
di doverne fare proprie le conclusioni.
4. Ritiene, nondimeno, il Collegio che la causa non
possa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
giacché il ricalcolo della mora debendi previa detrazione
degli acconti esige un accertamento di fatto riservato al
giudice di merito.
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte
d’appello di Cagliari.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2015, N. 20620
PRES. PETTI – EST. ROSSETTI – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC. LA ROCCA
(AVV. PORRONE) C. ALLIANZ S.P.A. ED ALTRO
Responsabilità da sinistri stradali y Danno da
fermo tecnico di veicolo y Danno "in re ipsa" y Esclu-
sione y Oneri probatori y Contenuto.
. Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve
essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può
avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma
deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa so-
stenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero
della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi
ricavabili dall’uso del mezzo. (c.c., art. 1226; c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697) (1)
(1) In senso conforme v. Cass. civ. 19 novembre 1999, n. 12820, in
questa Rivista 2000, 130, che precisa come il c.d. «danno da fermo
tecnico» del veicolo incidentato non possa considerarsi sussistente
in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessi-
ti, per converso, di esplicita prova. Alla pronuncia citata si aggiunga
anche Cass. civ. 17 luglio 2015, n. 15089, ivi 2015, 1022. Nel senso
invece che il c.d. «danno da fermo tecnico», patito dal proprietario
di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il
tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in
assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza
che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo,
anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato, v.
Cass. civ. 4 ottobre 2013, n. 22687, ivi 2014, 325.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 13 ottobre 2005 Barbara Vittoria La Rocca rimase vit-
tima d’un sinistro stradale, che provocò solo danni a cose.
Per ottenerne il risarcimento Barbara Vittoria La Roc-
ca convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma Giovanni
Francesco Gallo e la società assicuratrice Allianz.
2. Il Giudice di pace di Roma con sentenza 4 settembre
2007 n. 40024 rigettò la domanda, ritenendo estinta l’ob-
bligazione per avvenuto pagamento da parte dell’assicura-
tore del responsabile della somma di euro 1.800, giudicata
satisfattiva.
3. La sentenza di primo grado venne appellata da Bar-
bara Vittoria La Rocca.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 7 giugno 2011 n.
12022, rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spe-
se.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cas-
sazione da Barbara Vittoria La Rocca, sulla base di otto
motivi.
Ha resistito con controricorso la sola Allianz.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una vio-
lazione di legge, ai sensi all’art. 360, n. 3, c.p.c. (si assu-
mono violati gli artt. 112, 115, 116, 167 c.p.c.); sia da una
nullità processuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; sia da
un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..
Espone al riguardo che il Tribunale, per potere stabilire
se il pagamento spontaneo eseguito dall’assicuratore del
responsabile fosse o meno satisfattivo, avrebbe dovuto
dapprima liquidare il danno, e non l’aveva fatto.
1.2. Il motivo è manifestamente infondato nella parte
in cui prospetta la violazione di legge e l’errar in proce-
dendo: stabilire, infatti, se un danno sia stato o meno ri-
sarcito è accertamento di fatto.
Nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione il mo-
tivo è manifestamente infondato: il Tribunale infatti ha
esaminato la domanda attorea; ha ritenuto non provata la
sussistenza di parte dei danni da questa reclamati; ha li-
quidato i danni ritenuti dimostrati in misura inferiore alla
somma pagata dalla Allianz. Correttamente, dunque, ha
ritenuto estinto il credito risarcitorio.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazio-
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