Corte di Cassazione Civile sez. III, 16 ottobre 2015, n. 20932
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giur
3/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
zonte probatorio che ha lumeggiato dati - correttamente
interpretati nella loro valenza indiziaria - pienamente
compatibili con un giudizio di affermazione di penale re-
sponsabilità a carico della ricorrente riconoscendo, al di
là delle espressioni terminologiche usate, come la stessa
abbia “partecipato alle operazioni illecite di manipolazio-
ne e contraffazione dell’autovettura rubata, nella consa-
pevolezza della sua provenienza delittuosa”.
5. Manifestamente infondato, oltre che propositivo di
inammissibili censure in fatto, è il secondo motivo di cen-
sura.
5.1. Secondo il costante insegnamento della giurispru-
denza di legittimità (cfr., ex multis, sez. II, sent. n. 25940
del 12 febbraio 2013, dep. 13 giugno 2013, Bonnici, Rv.
256454), si ha riciclaggio ogniqualvolta si pongano in esse-
re operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della
provenienza del bene, attraverso una attività che, con rife-
rimento al caso delle autovetture, impedisce il collegamen-
to delle stesse con il proprietario che ne è stato spogliato,
in ciò distinguendosi dal delitto di ricettazione. Sul punto,
questa Corte (v. sez. II, sent. n. 38581/2007, Rv. 237989; sez.
II, sent. n. 13448/2005, Rv. 231053) ha avuto modo di evi-
denziare come, dalla lettura della norma, sia agevole desu-
mere che oggi il delitto di riciclaggio non è più distinguibile
da quello di ricettazione sulla base dei delitti presupposti;
e che le differenze strutturali tra i due reati debbono essere
ricercate oltre che nell’elemento soggettivo (scopo di lucro
come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per
il riciclaggio) nell’elemento materiale e in particolare nel-
la idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza
del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del
delitto previsto dall’art. 648 bis c.p..
5.2. Alla stregua di tali principi, non può dubitarsi che
la manomissione del numero di telaio dell’autovettura ov-
vero la sostituzione del numero originario con altro affe-
rente diverso autoveicolo (con la sostituzione altresì del
numero di targa e del documento di circolazione) costitu-
iscono chiaramente operazioni tese ad ostacolare l’iden-
tificazione della provenienza delittuosa della cosa, ove si
osservi che il detto numero costituisce un elemento fon-
damentale per la individuazione dell’autovettura e quindi
per il collegamento della stessa con il proprietario che ne
è stato spogliato; ciò in quanto, con la norma incriminatri-
ce del riciclaggio, il legislatore ha voluto reprimere sia le
attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modi-
ficandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incide-
re sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono
comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza
delittuosa (cfr., sez. II, sent. n., 38581 del 25 settembre
2007, dep. 18 ottobre 2007, Sergi e altro, Rv. 237989, se-
condo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta del
soggetto che manometta il numero di telaio di un’autovet-
tura di provenienza delittuosa ovvero alteri detto numero
sulla carta di circolazione, poiché entrambe le operazioni
mirano ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa della “res”).
5.3. Tuttavia, perchè si configuri la fattispecie del reato
di cui all’art. 648 bis c.p., non è sufficiente però il sempli-
ce possesso del bene di illecita provenienza, alterato in
modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza
delittuosa, occorrendo un “quid pluris” idoneo ad indicare,
secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che
la condotta, consistita nella suddetta alterazione o mani-
polazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella
forma del concorso di persone nel reato, all’imputato. La
prova di tale quid pluris, nella fattispecie, la Corte ritiene
essere stata raggiunta, laddove riconosce, in modo del tut-
to consequenziale, che “…a fronte della sicura riferibilità
all’imputata della Fiat Uno, la cui targa, documento di cir-
colazione e numero di telaio risultano essere stati abusi-
vamente associati all’autovettura rubata, deve registrarsi
l’assenza di elementi di segno contrario, neanche allegati,
da cui inferire che il veicolo di lecita provenienza fosse
stato, anche solo di fatto, ceduto a terzi, tale non potendo-
si ritenere l’occasionale conduzione ad opera di un diverso
soggetto dell’autovettura già manipolata”.
6. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di
censura. Si è in presenza di doglianza meramente asserti-
va non avendo la ricorrente nemmeno indicato quali (ul-
teriori) dati di conoscenza, rimasti disattesi, avesse forni-
to ai giudici di merito ed in che misura gli stessi avrebbero
avuto l’efficacia, una volta acquisiti, di disarticolare il ra-
gionamento probatorio.
7. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo
di censura. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa
Suprema Corte (cfr, sez. VI, sent. n. 9120 del 2 luglio 1998,
dep. 4 agosto 1998, Urrata S. e altri, Rv. 211582), deve ri-
tenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di
merito sulla determinazione in concreto della misura della
pena allorché, come nella fattispecie, siano indicati nella
sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti
nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di
tutti i criteri di cui all’art. 133 c.p..
8. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il di-
sposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si de-
termina equitativamente in euro 1.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 OTTOBRE 2015, N. 20932
PRES. SALMÈ – EST. ROSSETTI – P.M. FINOCCHI GHERSI (DIFF.) – RIC. TONON
IMMOBILIARE S.R.L. (AVV. ARRIGO) C. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRO
Risarcimento del danno y Danno immediato e di-
retto y Illecito aquiliano y Danno risarcibile y Nozio-
ne y Prevedibilità y Esclusione y Fattispecie relativa
a datore di lavoro che aveva agito, per il risarci-
mento dei danni, nei confronti del responsabile,
e del suo assicuratore, di un sinistro stradale, nel
quale aveva perso la vita un proprio dipendente.
. In tema di responsabilità aquiliana, costituisce "dan-
no risarcibile" qualunque pregiudizio che, senza il fatto
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