Corte di Cassazione Civile sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19896

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Ora, è principio più che consolidato nella giurispruden-
za di questa Corte, dal quale il ricorrente sembra prescin-
dere, quello secondo cui l’art. 366 c.p.c. ed il principio di
autosuff‌icienza da esso sotteso impongono, a chi lamenti
una omessa pronuncia del giudice di merito su una do-
manda ritualmente formulata, di indicare nel ricorso per
cassazione in quale atto ed in che termini abbia formula-
to quella domanda, del cui omesso esame si duole. Onere
previsto a pena di inammissibilità e che, nel nostro caso, il
ricorrente non ha adempiuto.
V’è solo da aggiungere come non corrisponda al vero
quanto dedotto dal ricorrente nella memoria, ovvero che
il ricorso indica, a pag. 3, quando e dove sarebbero state
formulate le domande non esaminate dal giudice d’appel-
lo: a pag. 3 del ricorso infatti sono indicate le richieste
formulate dall’odierno ricorrente in sede di appello, non
quelle formulate nell’atto di citazione. Va da sé che se la
richiesta di condanna del convenuto al pagamento del
danno da “fermo tecnico” e di quello da mora sono state
davvero formulate solo in appello, esse sarebbero a fortiori
inammissibili ex art 345 c.p.c..
4.2. In merito al terzo motivo di ricorso, il ricorrente
formula in sostanza due rilievi alla relazione ex art. 380
bis c.p.c.:
(a) il giudice di merito, al quale sia presentata una
nota spese analitica, ha l’onere di spiegare le ragioni della
propria scelta quando intenda liquidare somme inferiori,
anche nel caso ritenga che la controversia sia stata di faci-
le trattazione; nel caso di specie, invece, il Tribunale non
aveva affatto motivato la propria decisione;
(b) il D.M. 127/04 non ha affatto abrogato il compenso
dovuto all’avvocato a titolo di “diritto di collazione degli
scritti”, previsto dalla voce VII, n. 80, dell’Allegato 1 al sud-
detto decreto.
4.3. Ambedue questi rilievi non paiono decisivi ai f‌ini
dell’accoglimento del ricorso.
Per quanto riguarda la misura degli onorari, è di intu-
itiva evidenza che il Tribunale abbia ritenuto di avvalersi
della facoltà di dimidiazione degli onorari, a causa della
facilità della trattazione della controversia. Tanto si de-
sume: (a) dall’oggetto della controversia, ovvero il risarci-
mento di danni a cose causati da un tamponamento; (b)
dalla modestia degli interessi economici in gioco; (c) dal
contenuto oggettivo della sentenza d’appello, contenuta in
meno d’una facciata dattiloscritta.
Il ricorso va dunque rigettato, previa correzione della
motivazione della sentenza impugnata, la quale deve in-
tendersi integrata dal seguente principio di diritto:
La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei
danni causati da un c.d. “tamponamento” stradale, causa-
tivo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le
“cause di particolare semplicità” di cui all’art. 4, comma 2,
della L. 13 giugno 1942 n. 794 (la cui permanenza in vigo-
re è stata sancita dall’art. 1, comma 1, D.L.vo 1 dicembre
2009, n. 179), con la conseguenza che il giudice di meri-
to, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le
spese di lite in misura ridotta f‌ino alla metà dei minimi
tariffari.
4.4. Per quanto attiene, inf‌ine, alla doglianza con cui il
ricorrente lamenta una liquidazione delle spese di lite in
misura inferiore a quelle effettivamente sostenute, v’è da
rilevare come il ricorrente sia nel vero quando deduce che
il “diritto di collazione”, già previsto dalla voce n. 83 della
tariffa allegata al D.M. 585/94, continui ad essere previsto
dall’art. VII, voce n. 80, del D.M. 127/04. Si tratta, purtut-
tavia, di un compenso professionale, e come tale soggetto
anch’esso alla regola di cui all’art. 41. 742/42, sopra ricor-
data, e non di spese vive, per le quali soltanto non è con-
sentita al giudice nessuna dimidiazione.
Di talché, anche ad includere tale “diritto di collazione”
nei compensi dovuti all’avvocato, la liquidazione compiuta
dal giudice di merito, e tenuto conto della dimidiazione,
non scende al di sotto della metà del minimo tariffario, e
non è perciò illegittima.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della
indefensio dei resistenti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015, N. 19896
PRES. RUSSO – EST. ROSSETTI – P.M. SGROI (PARZ. DIFF.) – RIC. R. (AVV.
CARUSO) C. FONDIARIA SAI SPA ED ALTRI (AVV. PERILLI)
Prova civile y Poteri e obblighi del giudice y Dispo-
nibilità delle prove y Principio di “non contestazio-
ne” y Nel sistema anteriore alle modif‌iche all’art.
115 c.p.c. y Fondamento y Condizioni y Fattispecie in
tema di mancata contestazione, da parte dell’assi-
curatore designato dal Fondo vittime della strada,
della circostanza che il responsabile del sinistro
era privo di copertura assicurativa.
. Il convenuto, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., è tenuto,
anche anteriormente alla formale introduzione del
principio di “non contestazione” a seguito della modi-
f‌ica dell’art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo
chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fonda-
mento della propria domanda, i quali debbono ritenersi
ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella
comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a
negare genericamente la “sussistenza dei presupposti
di legge” per l’accoglimento della domanda attorea,
senza elevare alcuna contestazione chiara e specif‌ica.
(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ri-
tenuto che l’assicuratore designato dal Fondo vittime
della strada non avesse contestato la circostanza che il
responsabile del sinistro fosse privo di copertura assi-
curativa, attesa l’inidoneità della generica eccezione di
mancanza dei presupposti previsti dalla legge aff‌inché
l’impresa designata potesse essere convenuta in giudi-
zio). (c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 167) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 16 novembre 2012, n. 20211, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.

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