Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 novembre 2015, n. 24205

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
Mentre qualora il prelievo ematico venga effettuato
con scopi sanitari e terapeutici (in occasione del ricovero
a seguito di un incidente stradale), non si pone un proble-
ma di invasione indebita della sfera privata e, con esso, un
problema di consenso. Anzi, nel caso di ricovero ospeda-
liero a seguito di incidente stradale, l’eventuale “dissenso”
dell’interessato a sottoporsi al prelievo ematico farebbe
scattare l’ipotesi del rif‌iuto sanzionata penalmente ex ar-
ticolo 186, comma 7, del codice stradale, espressamente
estesa proprio al caso, previsto dal precedente comma 5,
del “conducente coinvolto in incidente stradale e sottopo-
sto a cure mediche”.
È in questi termini la ricostruzione del fatto operata
in sentenza.
Inaccoglibile è anche l’altro motivo, avendo il giudican-
te già soffermata l’attenzione sull’unico prof‌ilo di interesse
ai f‌ini dell’utilizzabilità probatoria dei risultati del prelie-
vo ematico, effettuato durante il ricovero presso una strut-
tura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale:
quello della genuinità dei documento e quindi della ricon-
ducibilità di tale documento alla struttura sanitaria. Non
rilevante è il fatto che sia mancata nella copia la f‌irma del
sanitario, spiegabile con le modalità tipiche di confeziona-
mento dei referti riportanti gli esiti degli esami.
Il tema è stato affrontato esaurientemente in sentenza,
essendosi affermata l’insussistenza di dubbi sulla prove-
nienza dei certif‌icato di analisi dall’istituto ospedaliero
presso il quale le analisi erano state effettuate e non ne-
cessaria la formale sottoscrizione del medico.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa
del ricorrente (Corte cost., sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
consegue la condanna del ricorrente medesimo al paga-
mento delle spese processuali e di una somma, che con-
gruamente si determina in mille euro, in favore della cassa
delle ammende. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2015, N. 24205
PRES. PETTI – EST. BARRECA – P.M. FINOCCHI GHERSI (PARZ. DIFF.) – RIC. B.
(AVV.TI LOLLINI E MAZZONE) C. FONDIARIA-SAI SPA ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Liquidazione y Procedura di risarcimento y Offerta
dell’assicuratore y Natura di dichiarazione confes-
soria y Esclusione y Conseguenze.
. L’offerta formulata dall’assicuratore per la RCA, ex
art. 148 cod. ass., non ha portata cognitiva o ricognitiva
di un fatto o di un rapporto preesistenti e, quindi, non
è una dichiarazione confessoria né di riconoscimento
dell’importo del debito risarcitorio. Pertanto, essa non
è vincolante, in danno dell’assicuratore, nel successivo
giudizio instaurato dal danneggiato che non l’abbia ac-
cettata in sede stragiudiziale. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 148) (1)
(1) Per un’ampia disamina dell’art. 148 cod. ass. si rinvia al Com-
mentario al codice delle assicurazioni RCA e tutela legale, a cura di
G. GALLONE, ed. La Tribuna, pp. 674 e ss.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 . - Con sentenza del 21 ottobre 2011 la Corte d’appel-
lo di Firenze ha rigettato l’appello proposto da B.E.G. nei
confronti di M.P. e Fondiaria SAI S.P.A. avverso la sentenza
del Tribunale di Pisa depositata il 20 luglio 2010.
Con questa sentenza il Tribunale, pronunciando sulla
domanda avanzata dal B. per ottenere il risarcimento dei
danni subiti a seguito di un incidente stradale imputabile,
secondo l’attore, a colpa esclusiva della M., conducente e
proprietaria dell’autovettura assicurata per la r.c.a. con la
Fondiaria-SAI, aveva rigettato la domanda, ritenendo suf-
f‌iciente la somma corrisposta dall’assicuratore prima del
giudizio (pur se quantif‌icata nell’importo complessivo di
Euro 150.000,00 nel presupposto del concorso di colpa del
danneggiato nella misura del 30%, poi escluso dal Tribu-
nale) ed aveva compensato per intero le spese di causa.
2. - Proposto appello da parte del B., la Corte d’appel-
lo ha ritenuto che, a norma del D.L.vo n. 209 del 2005,
art. 148, l’assicuratore è tenuto a proporre al danneggia-
to congrua offerta per il risarcimento dei danni ovvero a
comunicare i motivi per cui non ritiene di fare l’offerta;
che pertanto la Fondiaria non era obbligata a determina-
re con effetto vincolante, le singole voci di danno, con i
relativi importi, trattandosi di offerta necessariamente
compiuta alla stregua di una valutazione complessiva;
che perciò l’offerta del 30 ottobre 2006 non aveva natura
confessoria; che piuttosto si trattava di un’offerta fatta a
scopo transattivo; che pertanto, non avendo il danneggiato
accettato l’offerta ed avendo instaurato il giudizio risarci-
torio, in quest’ultimo avrebbe dovuto fornire la prova dei
danni dei quali chiedeva il (maggiore) risarcimento; che
la liquidazione dei danni complessivamente fatta dal pri-
mo giudice nella misura corrispondente a quella offerta
dall’assicuratore (Euro 150.000,00), malgrado l’esclusione
del concorso di colpa del danneggiato, era corrisponden-
te all’entità dei danni non patrimoniali (per l’importo di
Euro 125.182,61) e dei danni patrimoniali (per la differen-
za), come accertati in giudizio. La Corte ha precisato che
rispetto ai danni patrimoniali l’attore non si sarebbe “con-
frontato con le puntuali argomentazioni della sentenza”
di primo grado, che aveva escluso che fosse stata fornita
congrua prova quanto ai danni al veicolo e quanto ai danni
(patrimoniali) alla persona (per spese mediche e badante
e per lucro cessante), nonché quanto all’ammontare delle
spese legali stragiudiziali. Ha perciò rigettato il gravame,
compensando le spese del grado.
3. - B.E.G. ricorre contro questa sentenza con quattro
motivi, illustrati da memoria. Gli intimati non si difendo-
no.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione
o falsa applicazione del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 148 in riferimento all’art. 360 n. 3, c.p.c.. Il ricorrente,

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