Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 agosto 2015, n. 17233

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 AGOSTO 2015, N. 17233
PRES. CHIARINI – EST. SESTINI – P.M. VELARDI (CONF.) – RIC. CAVALLO (AVV.TI
CAVALLO E NOBILE) C. ROMANAZZI ED ALTRI
Cosa giudicata civile y Giudicato implicito y Re-
sponsabilità da circolazione dei veicoli y Domanda
riconvenzionale del convenuto y Statuizione, in pri-
mo grado, di esclusiva responsabilità di quest’ul-
timo y Eccezioni di improcedibilità della domanda
riconvenzionale y Sorte y Giudicato implicito y
Esclusione y Ragioni.
. In un giudizio di risarcimento danni da circolazione
stradale, la sentenza di primo grado, che abbia dichia-
rato la esclusiva responsabilità della parte convenuta
e conseguentemente rigettato le domande riconvenzio-
nali da quest’ultima proposte, non comporta l’implicita
reiezione delle eccezioni preliminari di improcedibilità
(nella specie, ex art. 22 della l. 990 del 1969, applica-
bile "ratione temporis") sollevate dalle altre parti in
relazione a tali domande riconvenzionali, trattandosi
di prof‌ilo rimasto escluso dalla disamina del giudice
e, quindi, non suscettibile di giudicato implicito. (c.c.,
art. 2054; c.c., art. 2909; l. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 22) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 27 maggio
2005, n. 11318, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e, con riferi-
mento ad analoga fattispecie, Cass. civ. 21 dicembre 2004, n. 23696,
in questa Rivista 2005, 1235.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30 dicembre 2002, sulla strada provinciale Ce-
glie Messapica San Vito dei Normanni, si verif‌icò un sinistro
stradale che vide coinvolti un furgone Renault di proprietà
del Gruppo San Carlo S.p.a., condotto da Cosimo Colella e
assicurato presso la R.A.S. S.p.a., ed una vettura Ford Fiesta
condotta dalla proprietaria Rosaria Cavallo ed assicurata
presso la Unipol S.p.a., nonché, in immediata successione,
una Ford Mondeo condotta da Angelo Lodeto e di proprietà
di Giovanna Romanazzi (trasportata a bordo del mezzo).
A seguito di domanda principale proposta dalla Roma-
nazzi e dal Lodeto, il Giudice di pace di Ceglie Messapica
condannò la Cavallo e la sua assicuratrice al risarcimento
dei danni (quantif‌icati in 4.000,00 euro), mentre rigettò le
domande riconvenzionali proposte dalla medesima Caval-
lo nei confronti degli attori e dell’assicuratrice della Ford
Mondeo e, altresì, nei confronti del Colella, del Gruppo
San Carlo e della R.A.S.; accolse, invece, la riconvenziona-
le proposta dal Colella nei confronti della Cavallo e della
Unipol (per un importo prossimo a 1.500,00 euro).
Il Tribunale di Brindisi ha accolto parzialmente l’ap-
pello della Cavallo e quello incidentale proposto dalla UGF
(già Unipol), determinando un concorso di responsabilità
(nelle rispettive misure del 30% e del 70%) a carico della
Cavallo e del Colella ed adottando statuizioni consequen-
ziali circa l’onere dei risarcimenti già liquidati dal primo
giudice; ha - inoltre - dichiarato “improcedibili” le doman-
de riconvenzionali formulate dalla Cavallo ed ha compen-
sato integralmente le spese del giudizio di appello.
Ricorre per cassazione la Cavallo, aff‌idandosi a sette
motivi; gli intimati non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo sub A), la ricorrente si duole che la
Corte abbia rilevato - dapprima - che la Cavallo aveva ri-
chiesto il risarcimento dei “danni f‌isici e materiali” e - poi
- solo quelli alla vettura e deduce di avere richiesto solo i
danni materiali relativi al mezzo.
La censura è priva di interesse, giacché la Corte non si
è pronunciata sui danni richiesti dalla Cavallo (cosicché
la discrasia fra le due affermazioni è rimasta del tutto ir-
rilevante).
1.1. Col primo motivo sub B), la Cavallo censura la Corte
per avere dichiarato l’improponibilità delle domande ricon-
venzionali da essa svolte nei confronti della CommerciaI
Union e della R.A.S. (nel primo caso, perchè difettava del
tutto la richiesta ex art. 22 L. n. 990/69 e, nel secondo caso,
perchè la richiesta non era stata inviata alla sede legale
della compagnia assicuratrice, ma alla sede del Gruppo
Alimentare San Carlo, proprietario del mezzo) ed assume
che tali conclusioni sono contrarie al giudicato implici-
to formatosi sulla sentenza del Giudice di pace: assume,
infatti che il Giudice, “essendosi pronunciato sul merito,
rigettando le domande della convenuta Cavallo, “si è impli-
citamente espresso sulle eccezioni preliminari delle parti
avverse, quindi, su tali eccezioni si è formato un giudizio
di ammissibilità, non impugnato con appello incidentale”.
La Cavallo aggiunge che la missiva inviata alla R.A.S.
era stata indirizzata ad una f‌iliale di Milano, sita in via
Filippo Turati 29, e che era irrilevante che non si trattasse
della sede legale della compagnia e che l’avviso di ricevi-
mento fosse stato sottoscritto da un dipendente senza che
venisse apposto il timbro aziendale.
Il motivo va disatteso.
Innanzitutto, non può affermarsi che l’avere il primo
giudice escluso la responsabilità dei conducenti diversi
dalla Cavallo abbia comportato il rigetto implicito della
questione di improponibilità delle riconvenzionali, giac-
ché, avendo ritenuto l’esclusiva responsabilità della Caval-
lo, il primo giudice non aveva avuto necessità di affrontare
le domande riconvenzionali dell’odierna ricorrente.
Quanto, poi, al fatto che la richiesta risarcitoria fosse
stata inviata ad una f‌iliale della R.A.S. ed ivi ricevuta, si
tratta di affermazione che contrasta con la percezione che
del fatto ha compiuto la Corte di Appello (che ha testual-
mente affermato: “la diff‌ida nei confronti della R.A.S....non
poteva essere eff‌icace essendo stata inviata non alla sede
legale della Compagnia, bensì a quella del Gruppo Ali-
mentare San Carlo”): ne consegue che, prospettando una
percezione non corretta di elementi fattuali, la discrasia
non era utilmente deducibile con ricorso per cassazione,
ma avrebbe dovuto essere fatta valere in sede revocatoria.
1.2. Col primo motivo sub. C), la ricorrente assume
che, avendo la compagnia disconosciuto completamente
la responsabilità del proprio assicurato, “rigettando impli-

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