Corte di Cassazione Civile sez. V, 24 giugno 2015, n. 13035
Pagine | 1027-1030 |
1027
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla
persona, dal Tribunale di Milano, per essere stati assunti
come valore "equo" in grado di garantire la parità di tratta-
mento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non pre-
senti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità;
e ciò anche in considerazione della revisione della tabella
medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni
unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione
nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichi-
ca per sua natura intrinseca" cui consegue la configura-
bilità di una inammissibile duplicazione del risarcimento
riguardante a congiunta attribuzione del danno biologico
e del danno morale inteso come turbamento dell’animo e
dolore intimo, giustificandosi esclusivamente da parte del
giudice un’adeguata personalizzazione del risarcimento al
fine di indennizzare le sofferenze fisiche e psichiche pa-
tite dal soggetto leso, revisione che ne ha determinato il
significativo mutamento di denominazione da "Tabella per
la liquidazione del danno biologico" a "Tabella per la liqui-
dazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesio-
ne dell’integrità psicofisica", ora aggiornata in riferimento
alle variazioni del costo della vita accertate dall’ISTAT
nel periodo 1 gennaio 2009/1 gennaio 2011. La mancata
assunzione della tabella milanese a parametro attestante
la conformità della valutazione equitativa del danno alle
disposizioni dell’art. 1226 e 2056 c.c., integra il vizio di vio-
lazione di legge che, sempre in adesione al dictum della
citata sentenza, ben può essere fatto valere in questa sede
in quanto la questione è stata specificamente posta nel
giudizio di merito. Il ricorso va dunque accolto nei termini
sopra indicati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Bologna che provvederà alla liquidazione del
danno non patrimoniale conseguente alle lesione dell’in-
tegrità psicofisica del dante causa dei ricorrenti accertato
come riferibile alla condotta illecita della società sulla
base dei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano,
da modularsi a seconda delle circostanze del caso concre-
to, nonché all’attribuzione delle spese anche del presente
giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, 24 GIUGNO 2015, N. 13035
PRES. PICCININNI – EST. CIRILLO – P.M. SOLDI (PARZ. DIFF.) – RIC. AGENZIA
DELLE ENTRATE (AVV. GEN. STATO) C. DI.BA S.P.A. (AVV. BRACCI)
Tributi erariali indiretti y Imposta sul valore
aggiunto y Oggetto y Cessione di beni y Esenzioni y
Cessione extracomunitaria di beni dall’Italia verso
la repubblica di San Marino y Esenzione ex art. 8
timbro a secco sulle fatture restituite dall’acqui-
rente y Necessità.
. In tema di cessione extracomunitaria dall’Italia ver-
so la Repubblica di San Marino (nella specie, esporta-
zione di autovetture), la violazione degli adempimenti
di registrazione delle fatture di vendita, mediante "pre-
sa nota a margine" nel registro IVA, e l’omessa comuni-
cazione delle operazioni mediante il modello "Intra1"
non ostano alla non imponibilità dell’operazione previ-
sta dall’art. 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che,
alla luce della disciplina comunitaria, non può essere
condizionata ad adempimenti di natura esclusivamen-
te formale, laddove, al contrario, si rende necessario,
per la certezza ed incontrovertibilità delle operazioni
extracomunitarie, che le fatture restituite dall’acqui-
rente sammarinese abbiano l’apposizione del "timbro
a secco" circolare contenente intorno allo stemma uffi-
ciale sammarinese la dicitura: "Repubblica di San Ma-
633, art. 71) (1)
(1) Sostanzialmente nel medisimo senso v. Cass. civ. 10 dicembre
2014, n. 26002, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e, in fattispe-
cie analoga, Cass. civ. 18 luglio 2014, n. 16450, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con avviso di accertamento notificato il 4 maggio
2005 per l’anno d’imposta 2000 l’Agenzia delle entrate,
sulla scorta del processo verbale di constatazione della
Guardia di finanza del 5 dicembre 2002, contestava alla
soc. Di.Ba, esercente all’attività di commercio di autovei-
coli, la correttezza di talune operazioni di cessione effet-
tuate verso la Repubblica di San Marino in regime di non
imponibilità e recuperava a tassazione l’IVA non versata
dalla cedente. Dalle verifiche eseguite dai militari e rece-
pite dall’ufficio era emerso che:
(I) in violazione dell’art. 4 lett. a) del D.M. 24 dicembre
1993 l’esemplare della fattura restituito dall’acquirente di
San Marino alla soc. Di.Ba., pur dotato della "marca di cui
al successivo art. 6, debitamente, debitamente perforata",
era tuttavia privo del "timbro a secco circolare contenente
intorno alla stemma ufficiale sammarinese la seguente di-
citura Rep. di San Marino - Uff. tributario";
(II) in violazione della lett. b), "sul registro di cui
all’art. 23 D.P.R. 633/1972 è emersa la mancanza dell’in-
dicazione dell’avvenuto ricevimento dell’esemplare delle
fattura vidimata dall’uffcio tributario delle Repubblica di
San Marino";
(III), in violazione della lett. c) non era stato compila-
to il modello Intra1 per tre fatture riguardanti un operato-
re di San Marino;
(IV) in riferimento alle ammissioni del responsabi-
le amministrativo della soc. Di.Ba., Marco De Angelis,
"la cessione dei beni veniva fatturata nei confronti delle
società finanziarie sammarinesi, ma la consegna dei beni
avveniva in Italia (presso la sede della società) nelle mani
dei singoli conduttori".
2. L’atto impositivo è stato impugnato dalla soc. Di.Ba. e
annullato dalla commissione tributaria provinciale di Pesa-
ro con decisione confermata in appello dalla commissione
tributaria regionale delle Marche mediante la sentenza n.
9-2009-04 del 27 gennaio 2009. Il giudice di secondo grado,
premesso che le operazioni non richiedevano documenti
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA