Corte di Cassazione Civile sez. lav., 7 luglio 2015, n. 13982

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
giudizio di gravame l’appellante aveva richiamato la do-
cumentazione in atti dimostrativa di siffatta svista, ma la
Corte d’appello aveva respinto la censura, erroneamente
escludendo che l’effettiva identità del vettore rientrasse
tra le condizioni del contratto suscettibili di prova contra-
ria ex art. 9 CMR. E invece dai documenti prodotti, ineren-
ti alla denuncia del furto e ai contatti intercorsi con Toro
Assicurazioni, emergeva in maniera inconfutabile che il
vettore effettivo era Isuf Gjervori.
2.3 Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3
e 13, comma 1, CMR, secondo cui, in caso di accertata per-
dita della merce, il destinatario è autorizzato a far valere
in suo nome, nei confronti del vettore, i diritti derivanti
dal contratto di trasporto, senza specif‌icare se vettore pos-
sa essere considerato il vettore effettivo, il subvettore o
il vettore contrattuale. In tale contesto, erroneamente la
Corte d’appello avrebbe desunto dall’affermata responsa-
bilità del vettore anche per gli atti e le omissioni dei propri
dipendenti e degli altri oggetti di cui lo stesso si avvale
per l’esecuzione del contratto, la carenza di legittimazio-
ne passiva del subvettore nel giudizio intentato dal desti-
natario della merce perduta, senza considerare che sia il
contratto di trasporto nazionale, regolato dal codice civile,
sia quello internazionale, disciplinato dalla Convenzione
di Ginevra, si atteggiano come contratto a favore di terzo.
3. Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall’e-
same del terzo motivo di ricorso.
Le critiche in esso svolte sono fondate per le ragioni
che seguono.
Occorre muovere dalla considerazione che l’art. 13
della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa
al contratto di trasporto internazionale di merci su strada
(c.d. CMR), attribuisce, al pari dell’art. 1689 c.c., la tito-
larità del diritto all’indennizzo, in ragione della incidenza
del pregiudizio conseguente alla perdita, ovvero al dete-
rioramento delle cose trasportate. Ne deriva che, sia con
riferimento alla disciplina codicistica, sia con riferimento
alla disciplina dettata dalla Convenzione di Ginevra, il
contratto di trasporto viene a conf‌igurarsi come contratto
a favore di terzi. In tale contesto l’adesione manifestata
dal destinatario con la richiesta di riconsegna della merce
trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di vo-
ler benef‌iciare della stipulazione in suo favore: in partico-
lare, la sostituzione del destinatario al mittente, nei diritti
derivanti dal contratto (tra i quali pacif‌icamente rientra
quello al risarcimento del danno per la perdita o l’avaria
del carico), avviene nel momento in cui, arrivate le cose a
destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale
per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna (cfr.
Cass. civ. 30 gennaio 2014, n. 2075; Cass. civ. 17 giugno
2013, n. 15107: Cass. civ. 4 giugno 2007, n. 12963; Cass. civ.
4 ottobre 1991, n. 10392).
4. Se tutto questo è vero, non v’è ragione per esclude-
re che il destinatario abbia qualità di terzo in relazione,
altresì, al contratto di subtrasporto. E invero, qualora il
vettore abbia aff‌idato di sua iniziativa l’esecuzione totale
o parziale del trasporto di cose ad altro vettore che viene
così ad assumere la qualif‌ica di subvettore rimane integra
in relazione al contratto di subtrasporto la costruzione
dello stesso in termini di contratto a favore di terzi. Ne de-
riva che il destinatario, quale benef‌iciario del contratto, è
legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore i di-
ritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente, compreso
quello di esigere il risarcimento del danno per la perdita o
l’avaria delle cose trasportate (cfr. Cass. civ. 28 settembre
2009, n. 20756: Cass. civ. 7 maggio 1999, n. 4593).
5. Siffatti principi, enunciati con riferimento al con-
tratto di trasporto regolato dalle norme codicistiche, si
prestano a operare anche con riferimento a quello regola-
to dalla Convenzione di Ginevra, non ostandovi diposizioni
di segno contrario, né, tanto meno, ragioni di ordine logi-
co. L’errore giuridico in cui è incorso il giudice di merito
è stato invero quello di ritenere il comb. disp. degli artt.
3 e 13 CMR - e segnatamente la norma in base alla qua-
le il vettore risponde, come se fossero propri, degli atti e
delle omissioni dei suoi dipendenti e di tutte le altre per-
sone dei cui servizi si avvale per l’esecuzione del traspor-
to - preclusivo della praticabilità delle tutele offerte dalla
disciplina del contratto a favore di terzo in relazione al
contratto di subtrasporto e conseguentemente esperibile
nei soli confronti del vettore l’azione volta a far valere le
inadempienze del subvettore, laddove è vero il contrario,
in pieno parallelismo con la disciplina del codice civile,
ove il riconoscimento al destinatario della qualità di terzo
in relazione al contratto di subtrasporto non preclude la
perdurante operatività della regola di cui all’art. 1229 c.c.
Consegue da tanto che, in accoglimento del terzo motivo
di ricorso, nel quale resta assorbito l’esame degli altri, la
sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche
per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello
di Trento, in diversa composizione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 7 LUGLIO 2015, N. 13982
PRES. STILE – EST. DE MARINIS – P.M. MATERA (DIFF.) – RIC. CASTRI (AVV.
VILLA) C. COMUNE DI MONTEMIGNAIO (AVV. BRIZZOLARI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Tabelle
del Tribunale di Milano y Applicabilità y Fondamen-
to y Fattispecie relativa ad operaio invalido adibi-
to ad attività lavorativa incompatibile con la sua
patologia.
. In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via
analogica al criterio di liquidazione del danno non pa-
trimoniale da micropermanente derivante dalla circo-
lazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante
il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro
delle attività produttive, mentre è congruo il riferimen-
to ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai f‌ini della
liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di
Milano, in quanto assunti come valore "equo", in gra-
do di garantire la parità di trattamento in tutti i casi
in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze

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