Corte di Cassazione Civile sez. II, 23 luglio 2015, n. 15542

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
della istruttoria di primo grado, quali atti equipollenti
della richiesta raccomandata.
Atti che si assume depositati alla udienza del 21 giu-
gno 2001 e quindi anche nella successiva del 20 novembre
2001. Da ff. 11 a 31 il ricorrente di dilunga per dimostrare
il perfetto adempimento delle condizioni per la proponi-
bilità della azione con atto equipollente alla lettera rac-
comandata richiesta dalla norma, come da costante giuri-
sprudenza di questa Corte.
Replica Ina Assitalia - avente causa della originaria as-
sicurazione - che il ricorso è inammissibile per la violazio-
ne dello art. 366 primo comma n. 4 del codice di rito, per la
mancata precisazione dei motivi di diritto per i quali viene
chiesta la cassazione della sentenza, ribadendosi che non
vi è prova della ricezione della lettera di messa in mora
inviata a mezzo telex.
3.2. Confutazione in diritto.
Il motivo, per come formulato, deve ritenersi ammis-
sibile ma infondato, non cogliendo né contrastando la
chiara ratio decidendi espressa ai ff. 5 e 6 della motiva-
zione, sul rilievo che il Visconti non ha provato che il te-
lex trasmesso mediante linea dedicata sia stato ricevuto
dal destinatario, come sarebbe stato possibile provare se
il danneggiato avesse usato strumenti di comunicazione
ordinari ovvero quelli espressamente indicati dalla norma
che si assume violata. Peraltro la corte ha esaminato due
circostanze, riferite al fatto che la compagnia ebbe a far
esaminare l’auto incidentata da un proprio perito, e quindi
ebbe a sottoporre il Visconti a visita medica, in quanto tali
iniziative “non possono essere messe in relazione univoca
con la ritualità della messa in mora”.
Tale motivazione attiene alla valutazione fattuale della
esistenza e validità di un atto equipollente, ma la esclude
per la non decisività della valenza indiziaria.
Si tratta dunque di un accertamento fattuale che si sot-
trae alla terza valutazione in sede di legittimità e che anda-
va diversamente denunciato come vizio della motivazione.
Sussistono giusti motivi per la peculiarità del caso, per
compensare tra e parti le spese del giudizio di cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 23 LUGLIO 2015, N. 15542
PRES. BUCCIANTE – EST. BIANCHINI – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. FERRARA
(AVV. ZAPPOLI) C. COMUNE DI COMO (AVV.TI MARCIANO, CERESA E MANZI)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazione del codice della strada y Obbligo di co-
municare i dati del conducente all’organo di polizia
procedente y Termine relativo y Decorrenza dalla
def‌inizione del procedimento di opposizione al ver-
bale di infrazione y Esclusione y Fondamento.
. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a vio-
lazioni del codice della strada, il termine entro cui il
proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell’art. 126-
bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all’organo di
polizia che procede i dati relativi al conducente, non
decorre dalla def‌inizione del procedimento di opposi-
zione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione
presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario
dall’autorità, trattandosi di un’ipotesi di illecito istan-
taneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico
relativo alla tempestiva identif‌icazione del responsabi-
le, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissio-
ne di un precedente illecito. (nuovo c.s., art. 126 bis;
nuovo c.s., art. 180; nuovo c.s., art. 204 bis; nuovo c.s.,
art. 205) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 10 novembre 2010, n. 22881, in que-
sta Rivista 2011, 229. Si segnala anche l’isolato indirizzo sostenuto da
Cass. civ. 6 ottobre 2014, n. 20974, ivi 2015, 49, secondo cui "In caso
di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione am-
ministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente,
il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al pro-
prietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente
richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di na-
tura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunica-
zione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta
presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo,
nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva
in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal
deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva
ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Giancarlo Ferrara propose opposizione avverso il
verbale di accertamento del 12 aprile 2007 contenente la
contestazione dell’infrazione prevista e punita dall’art. 180,
comma ottavo del codice della strada, in relazione all’art. 126
bis, comma secondo, del medesimo codice, assumendosi che
avrebbe omesso di comunicare il nominativo del conducente
della vettura al medesimo intestata, il quale si sarebbe reso
responsabile di diversa infrazione stradale, comportante, se
accertata, la perdita di punti-patente. A sostegno dell’oppo-
sizione sostenne (per quello che ancora interessa in sede di
legittimità) che la sanzione non avrebbe potuto essere irro-
gata prima della def‌inizione del procedimento di opposizio-
ne, nel frattempo intrapreso, avverso la diversa infrazione.
2 - L’opposizione fu respinta; il Ferrara propose appello
innanzi al Tribunale di Como che rigettò il gravame, sta-
tuendo che l’art 126 bis, II comma, c.d.s., prevederebbe,
nella sua prima parte, la disciplina delle modalità di sot-
trazione del punteggio dalla patente di guida e che, a que-
sto solo f‌ine, stabilirebbe il termine di trenta giorni, de-
corrente dalla def‌inizione della contestazione effettuata,
per comunicare all’anagrafe nazionale l’avvenuta infrazio-
ne che comporta la sottrazione del punteggio; la seconda
parte della norma invece sarebbe diretta a regolamentare
la diversa ipotesi per la quale il conducente responsabile
non sia stato identif‌icato: in questo caso, entro sessanta
giorni dalla notif‌ica del verbale di contestazione, il pro-
prietario della vettura deve fornire i dati identif‌icativi del
conducente, senza dunque che sia previsto alcun termine
ulteriore (secondo la ipotesi difensiva: decorrente dalla
def‌inizione della eventuale opposizione alla sanzione per
la violazione presupposta

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