Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 luglio 2015, n. 15749

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
5.1. - Esso è infondato per la parte in cui assume che il
danno patrimoniale, in specie il danno da lucro cessante
per riduzione della capacità lavorativa, possa ritenersi in
re ipsa a seguito dell’accertamento di siffatta riduzione da
parte del consulente tecnico medico legale.
È orientamento oramai consolidato di questa Corte che
l’accertamento dell’esistenza di postumi permanenti inci-
denti sulla capacità lavorativa specif‌ica non comporta l’au-
tomatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale
da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto
leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività
produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conse-
guimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (così,
da ultimo, Cass. n. 15238/14), pur essendo evidentemente
possibile fare ricorso alla prova presuntiva (cfr. Cass. n.
1690/08, n. 17514/11, n. 2644/13, n. 25634/13 ed altre).
5.2. - Peraltro, la Corte di merito ha evidenziato in mo-
tivazione come, nel caso di specie, non fosse suff‌iciente
all’accoglimento della domanda la dichiarazione dei redditi,
prodotta dal danneggiato solo per l’anno 1994 - immediata-
mente precedente il sinistro (accaduto il 23 gennaio 1995),
in presenza di altri elementi (tra cui le informazioni raccol-
te dal consulente medico-legale) atti a dimostrare che egli
aveva continuato a lavorare quanto meno f‌ino al 2004.
Questo accertamento di fatto non è validamente conte-
stato, poiché il ricorrente si limita a contrapporvi soltan-
to il proprio assunto di avere svolto “f‌ino al 2004 qualche
lavoretto e poi basta”, senza indicare quali sarebbero le
fonti di prova atte a dimostrare tale assunto, delle quali il
giudice di merito non avrebbe tenuto conto (non essendo
idoneo allo scopo il certif‌icato INAIL, riprodotto in ricorso
ed attestante il grado di riduzione della capacità lavorati-
va, dal momento che questo ha la medesima portata pro-
batoria del corrispondente accertamento medico legale, di
cui all’orientamento sopra richiamato).
5.3. - Dato quanto f‌in qui esposto, è corretto l’argomen-
tare del giudice di merito secondo cui il decremento di
reddito non avrebbe potuto essere presunto.
Trattandosi di soggetto percettore di reddito anche
dopo il sinistro, malgrado la sopravvenuta riduzione della
capacità lavorativa, sarebbe stato onere del danneggiato
fornire, come detto in sentenza, un “termine di paragone”,
vale a dire dare la prova del reddito ricavato negli anni suc-
cessivi al sinistro; questo avrebbe potuto essere comparato
con quello dichiarato nell’anno immediatamente prece-
dente, sia per dimostrare il decremento del reddito prodot-
tosi dopo il sinistro (lucro cessante passato) sia per fonda-
re la prova presuntiva del probabile futuro decremento (o
mancato incremento) di reddito (lucro cessante futuro).
In mancanza, il giudice non si sarebbe potuto servire
del criterio c.d. del triplo della pensione sociale di cui
alla L. n. 39 del 1977, art. 4, (cfr., tra le altre, Cass. n.
19357/07), così come sostenuto col secondo motivo del ri-
corso incidentale. Questo motivo va perciò rigettato.
Considerati il rigetto del ricorso principale e di uno dei
due motivi del ricorso incidentale, si ritiene di giustizia la
compensazione integrale delle spese del giudizio di cassa-
zione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 LUGLIO 2015, N. 15749
PRES. BERRUTI – EST. PETTI – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. VISCONTI (AVV.
ZOFREA) C. INA ASSITALIA S.P.A. ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Richiesta di risarcimento all’assicuratore y Termi-
ne di sessanta giorni y Messa in mora dell’assicura-
zione ex art. 22 L. n. 990/1969 y Raccomandata con
ricevuta di ritorno y Mezzo equipollente y Condizio-
ni y Utilizzo di fax y Inidoneità.
. In tema di assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a
motore, la condizione di proponibilità della domanda,
di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
("ratione temporis" applicabile), cioè la richiesta rivol-
ta all’assicuratore con raccomandata, non può essere
assolta con mezzi equipollenti, quali il fax, se essi non
consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte del
destinatario. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 145; c.c., art. 2054) (1)
(1) Nel senso che l’onere imposto al danneggiato dall’art. 22 L. n.
990/1969 di richiedere il risarcimento del danno all’assicuratore al-
meno sessanta giorni prima di proporre la relativa azione giudiziaria
- sebbene non rigidamente vincolato alla forma prevista della lettera
raccomandata - non può essere adempiuto con la stessa citazione in-
troduttiva del giudizio risarcitorio, neppure subordinando la "vocatio
in ius" all’inutile decorso del termine suindicato e f‌issando l’udienza
di comparizione oltre il sessantesimo giorno dalla notif‌ica, v. Cass.
civ. 6 marzo 2012, n. 3449, in questa Rivista 2012, 760 e Cass. civ. 2
luglio 2010, n. 15733, in questa Rivista 2010, 903.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 22
novembre 2011 ha rigettato l’appello proposto da Visconti
Ciro nei confronti della sentenza del Tribunale di Napoli
n. 103 del 2007, confermando la decisione con la quale ve-
niva rigettata la domanda di risarcimento danni proposta
dal Visconti nei confronti di Imparato Gennaro e di Assi-
talia S.p.a. in quanto non risultava effettuata la messa in
mora ai sensi dell’art. 22 della legge 1969 n. 990, relativa-
mente all’incidente avvenuto in Napoli il 23 marzo 1989.
2. Contro la decisione ricorre il Visconti deducendo
unico motivo per error in iudicando, resiste l’assicuratore
deducendo la inammissibilità del ricorso.
Memorie per Assitalia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non merita accoglimento.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi del motivo
ed a seguire la confutazione in diritto.
3.1. Sintesi del motivo unico.
Si deduce la violazione dell’art. 22 della legge 1969 n.
990 e la mancanza di motivazione per omessa valutazio-
ne della forma prescritta e dell’ammissibilità del telex e
del connesso elenco delle trasmissioni telex nazionali ed
internazionali, ritualmente acquisiti in originali agli atti

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