Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 agosto 2015, n. 17206

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2015
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 AGOSTO 2015, N. 17206
PRES. SALMÈ – EST. BARRECA – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. ALLIANZ SPA (AVV.
SPADAFORA) C. BEN JABALLAH ED ALTRO (AVV.TI SEVERINI E TOGNON)
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Tampo-
namento y Ostacolo f‌isso ed imprevedibile rispetto
al normale andamento della circolazione y Inappli-
cabilità.
. In caso di tamponamento di un veicolo che, per si-
tuazione anomala ed avulsa dalle esigenze del traff‌ico,
costituisca ostacolo f‌isso ed imprevedibile rispetto al
normale andamento della circolazione stradale (nella
specie, un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arre-
statosi sulla corsia di marcia) è inapplicabile la presun-
zione "de facto" di mancato rispetto della distanza di
sicurezza posta dall’art. 149 cod. strad. (nuovo c.s., art.
149; c.c., art. 2054) (1)
(1) Analogamente, pur con riferimento a fattispecie applicativa, ra-
tione temporis, dall’articolo 107 vecchio testo del codice della strada,
v. Cass. civ. 19 dicembre 2006, n. 27134, in questa Rivista 2007, 1337.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Ben Jaballah Taleb convenne in giudizio dinanzi al
Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Portogruaro la
Zaninello Trasporti di Boscarato Marcellina e C. S.n.c. e
l’Italica Assicurazioni S.p.a. (poi Riunione Adriatica di Si-
curtà S.p.A.), per ottenere il risarcimento dei danni subiti
nell’incidente accadutogli quando, mentre percorreva l’au-
tostrada a bordo del proprio autocarro, era andato a col-
lidere contro un rimorchio, di proprietà della prima delle
convenute ed assicurato con la seconda, che si era staccato
dalla motrice e si era arrestato sulla corsia di marcia.
La domanda venne respinta dal Tribunale.
2. - L’attore propose appello per ottenere l’accoglimen-
to della domanda originaria e le convenute proposero ap-
pello incidentale per ottenere la restituzione degli importi
già versati a titolo di acconto e la riforma della pronuncia
di primo grado di compensazione delle spese di lite.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza non def‌i-
nitiva pubblicata il 21 luglio 2009, accogliendo l’appello
principale, condannò le convenute in solido a risarcire il
danno sofferto dall’appellante, rigettando l’appello inci-
dentale, e, con sentenza def‌initiva pubblicata il 24 mag-
gio 2012, determinò il danno non patrimoniale spettante
all’appellante principale e condannò le appellate, in solido
tra loro, al versamento, detratti gli acconti già corrisposti,
rivalutati alla data della pronuncia, oltre interessi; pose a
carico delle appellate le spese di CTU e quelle due gradi
di giudizio.
3. - Allianz S.p.A. (già Riunione Adriatica di Sicurtà
S.p.A.) propone ricorso principale con un motivo, illustra-
to da memoria.
Ben Jaballah Taleb si difende con controricorso e pro-
pone ricorso incidentale con due motivi.
L’altra intimata non si difende.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il resistente ha eccepito l’inammissibilità del ri-
corso principale per invalidità della procura speciale, in
quanto f‌igurerebbe come rilasciata da uno soltanto dei
due procuratori della società assicuratrice ricorrente e
consisterebbe in un mandato del tutto generico. L’eccezio-
ne va rigettata.
Il mandato è apposto a margine del ricorso (cfr., da ul-
timo, Cass. ord. n. 1205/15) e reca le due f‌irme, autentica-
te dal difensore, dei procuratori della Allianz S.p.A. men-
zionati nell’epigrafe del ricorso come rappresentanti della
società ricorrente (secondo quanto risultante dal relativo
statuto). La procura speciale non è inf‌iciata dalla mancata
espressa menzione di uno dei due nel testo a stampa del
mandato, poichè la f‌irma della procura è suff‌iciente ad at-
tribuirne la paternità ad entrambi, nella qualità indicata
in ricorso, e ribadita accanto a ciascuna delle due f‌irme;
entrambe inoltre devono ritenersi ben autenticate dal di-
fensore pur con un unico visto (cfr. Cass. n. 27555/11, in
motivazione).
2. - Con l’unico motivo del ricorso principale si de-
nuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 149 C.d.S.
(D.L.vo n. 285 del 1992), artt. 2043 e 2054 c.c., e art. 41
c.p., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o
insuff‌iciente motivazione su un fatto controverso e decisi-
vo per il giudizio in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c..
La compagnia di assicurazioni censura la sentenza
non def‌initiva nella parte in cui ha ritenuto non applica-
bile l’art. 149 C.d.S., ed ha ricostruito il sinistro non come
tamponamento, ma come scontro tra l’autocarro Iveco gui-
dato dall’appellante e l’ostacolo fermo rappresentato dal
rimorchio lasciato lungo la carreggiata dall’autotreno di
proprietà della società appellata, ritenendo questo evento
non prevedibile dal veicolo che sopraggiungeva.
Secondo la ricorrente principale la norma del codice
della strada su menzionata si dovrebbe applicare al caso
di specie, perché anche l’arresto improvviso di un veicolo
costituisce un fenomeno della circolazione ed a tale ipo-
tesi si dovrebbe ricondurre anche quella di un rimorchio
che, staccatosi dalla motrice, si arresti sulla carreggiata.
Dato ciò, il conducente del veicolo sopraggiungente
avrebbe dovuto essere in grado di garantire l’arresto tem-
pestivo del mezzo, mantenendo la distanza di sicurezza,
sicché l’avvenuta collisione porrebbe a suo carico la pre-
sunzione della relativa inosservanza.
2.1. - Inoltre, la motivazione sarebbe incongrua ed il-
logica nella parte in cui avrebbe reputato come non pre-
vedibile il fatto che sulla carreggiata vi fosse un veicolo
fermo, mentre sarebbero inconferenti i rilievi della Corte
d’Appello secondo cui il conducente dell’autocarro per-
cepì che il rimorchio era fermo soltanto a breve distanza
dall’ostacolo e secondo cui trova applicazione la presun-
zione dell’art. 2054 c.c., u.c..
3. - Il motivo è infondato quanto al primo prof‌ilo. L’art.
149 C.d.S., introdotto con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggia-
ta per cause diverse dalla circolazione, per come è fatto
palese anche dalla lettera del comma 1. Questo, nel suo

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