Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21086

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in re-
lazione, con rinvio al Tribunale di Roma, che in diversa
composizione procederà a nuovo esame, facendo applica-
zione del seguente principio di diritto:
In tema di sinistri stradali, in caso di domanda di risar-
cimento del danno proposta dal danneggiato nei confronti
del responsabile civile, la questione concernente la pro-
prietà o altro diritto (nella specie, il diritto di godimento
dell’utilizzatore dell’autoveicolo oggetto di contratto di
leasing) identif‌icativo del soggetto tenuto alla prestazione
richiesta, e pertanto relativa alla titolarità (dal lato pas-
sivo) del rapporto fatto valere in giudizio, attiene non già
al difetto di legittimazione passiva bensì al merito della
controversia, non essendone conseguentemente consen-
tito il rilievo d’uff‌icio da parte del giudice ma dovendo
costituire oggetto di tempestiva deduzione o eccezione di
parte, e non comporta la necessità dell’integrazione del
contraddittorio ex art. 102 c.p.c., non trattandosi di ipo-
tesi di litisconsorzio necessario, la cui disamina rimane
comunque preclusa al giudice (che non può nemmeno
procedervi d’uff‌icio all’esito dell’intempestiva eccezione
di parte) allorquando come nella specie essa risulti fon-
data su atti non ritualmente acquisiti nel giudizio di me-
rito, per essere stati nel procedimento avanti al Giudice
di pace depositati solo all’udienza successiva alla prima
f‌issata per l’espletamento della prova testimoniale, e non
già ai sensi del 4 comma dell’art. 320 c.p.c..
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alla
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 OTTOBRE 2015, N. 21086
PRES. BERRUTI – EST. STALLA – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. C.M. ED ALTRI C.
AXA MPS ASSIC. DANNI SPA ED ALTRI
Responsabilità civile y Causalità (Nesso di) y
Principi contenuti negli artt. 40 e 41 c.p. y Applica-
bilità y Fattispecie in cui è stato ritenuto insussi-
stente il nesso causale tra le lesioni riportate in un
sinistro stradale e la produzione dell’evento morte
avvenuto circa sei mesi dopo l’incidente.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Danno biologico y Rife-
rimento alla durata della vita effettiva y Fattispecie
relativa a soggetto deceduto circa sei mesi dopo il
sinistro stradale.
. In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso
causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41
c.p. per i quali un evento è da considerare causato da
un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo
non si sarebbe verif‌icato in assenza del secondo (cosid-
detta teoria della condicio sine qua non) nonché dal
criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base
della quale, all’interno della serie causale, occorre dar
rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una
valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il principio
dell’equivalenza delle cause, di cui all’art. 41 c.p., in
base al quale, se la produzione di un evento dannoso
é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi
ad ognuna di esse eff‌icienza causale, viene tempera-
to dalla causalità eff‌iciente, desumibile dal secondo
comma dell’art. 41 c.p., in base al quale l’evento dan-
noso deve essere attribuito esclusivamente all’autore
della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta
risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause pree-
sistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di
sviluppo della serie causale già in atto. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ave-
va ritenuto insussistente il nesso causale tra le lesioni
riportate in un sinistro stradale e la produzione dell’e-
vento morte e ciò in ragione della natura e tipologia
delle lesioni subite dal danneggiato in occasione dalla
caduta da ciclomotore, a raffronto delle cause del de-
cesso, verif‌icatosi circa sei mesi dopo l’incidente e per
una patologia ad esso completamente estranea) (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.c., art. 2043) (1)
. Ai f‌ini della liquidazione del danno biologico, l’età in
tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere dimi-
nuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente
inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le
conseguenze non patrimoniali della lesione della sua
integrità psicof‌isica. Ne consegue che, quando invece
la durata della vita futura cessa di essere un valore an-
corato alla probabilità statistica e diventa un dato noto
per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologi-
co va correlato alla durata della vita effettiva, essendo
lo stesso costituito dalle ripercussioni negative (di ca-
rattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferen-
za psichica) della permanente lesione della integrità
psicof‌isica del soggetto per l’intera durata della sua
vita residua. (Nella fattispecie il soggetto era decedu-
to circa sei mesi dopo il sinistro stradale per cause da
esso indipendenti) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2056; c.c.,
art. 2059) (2)
(1) Principio ribadito anche da Cass. civ. 30 aprile 2010, n. 10607, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna e Cass. civ. 10 ottobre 2008, n.
25028, ibidem.
(2) In termini, v. Cass. civ. 24 ottobre 2007, n. 22338, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna. In senso analogo, v. Cass. civ. 31 gennaio
2011, n. 2297, in questa Rivista 2011, 475 e Cass. civ. 25 febbraio 2004,
n. 3806, ivi 2004, 752.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M., F., B. e N. convenivano in giudizio P.S., P.M. e la
Compagnia AXA MPS Assicurazioni Danni spa, chiedendo-
ne la condanna in solido al risarcimento dei danni da essi
subiti - jure proprio e jure successionis - a seguito della
morte, in data 9 maggio 2000, del padre C.A., per effetto
delle gravissime lesioni da questi riportate nel sinistro
stradale occorsogli il (omissis); allorquando il ciclomoto-
re sul quale si trovava era stato urtato dall’autovettura di
proprietà di P.M., e condotta da P.S..

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