Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 maggio 2015, n. 11154

Pagine944-947
944
giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
2. Il disposto dell’art. 187 comma 8 bis del D.L.vo n. 285
del 1992, che consente l’applicazione della pena sostituti-
va del lavoro di pubblica utilità anche con il decreto pe-
nale di condanna, consente l’adozione del provvedimento
di sostituzione della pena (se non vi è opposizione dell’im-
putato) anche in sede di emissione del decreto penale di
condanna, ma non legittima il giudice che ha emesso il
decreto ad apportarvi successive modif‌icazioni, dovendo-
si applicare il principio che, una volta emesso il decreto
penale di condanna, il giudice delle indagini preliminari
si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale,
essendo vincolato in tale fase alla sola adozione dei atti di
impulso previsti dall’art. 464 c.p.p. (sez. un., n. 21243 del
25 marzo 2010 - dep. 4 giugno 2010, P.G. in proc. Zedda, Rv.
246910; sez. l, n. 42467 del 24 settembre 2012, Conf‌l. comp.
in proc. Straforini, Rv. 253700).
A norma dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sus-
sistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favo-
re della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 MAGGIO 2015, N. 11154 (*)
PRES. SEGRETO – EST. CARLEO – P.M. BASILE (PARZ. DIFF.) – RIC. HDI
ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. CARDILLO) C. VARROCCHI (AVV.TI TOSCANO E
GAMBINO)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Danni a cose y Disciplina
dell’art. 9, comma 2, D.P.R. n. 254/2006 y Spese di
assistenza legale y Esclusione y Limiti.
. Il risarcimento diretto dei danni a cose in conseguen-
za di sinistro stradale, di cui all’art. 9, comma 2, D.P.R.
18 luglio 2006, n. 254, non include l’erogazione delle
spese per assistenza legale solo nell’ipotesi in cui esse
non siano effettivamente necessarie, dovendosi altri-
menti reputare la norma, di natura regolamentare,
contraria all’art. 24 Cost. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 149; d.p.r. 18 luglio 2006, n.
254, art. 9) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista 2015,
696. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di V. TONINELLI.
IL RIMBORSO DA PARTE
DELL’ASSICURATORE
DELLE SPESE LEGALI
STRAGIUDIZIALI SOSTENUTE
DAL DANNEGGIATO
NELL’INDENNIZZO DIRETTO
di Valerio Toninelli (*)
I) Nel D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 istitutivo del Co-
dice delle Assicurazioni è prevista, all’art. 150, l° comma,
lettera d), una delega all’esecutivo al f‌ine di determinare,
con proprio regolamento,"i limiti e le condizioni di risarci-
bilità dei danni accessori”, nella procedura di risarcimen-
to diretto, prevista dall’art.149 dello stesso codice. Come
evidenzia l’annotata sentenza della Suprema Corte, “tale
previsione non è di per sé molto chiara in quanto alla
dottrina ed alla giurisprudenza era sinora sconosciuta la
distinzione tra «danno principale» e «danni accessori»”.
Il successivo regolamento n. 254/2006 ha peraltro chia-
rito il signif‌icato della suddetta disposizione prevedendo
testualmente, all’art. 9, comma secondo, che “Nel caso in
cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia ac-
cettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professio-
nale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella
medico-legale per i danni a persona”. Sin dall’entrata in
vigore di tale disposizione regolamentare l’orientamento,
dottrinario e giurisprudenziale è stato, peraltro, quello
di continuare a ritenere ripetibili - come in precedenza
- le spese legali sostenute dal danneggiato, nei confronti
dell’assicuratore, nonostante il contenuto letterale del su-
indicato testo regolamentare.
a) Va anzitutto segnalato al riguardo che, già nel 1984
la Corte costituzionale dopo avere considerato la salute un
bene inviolabile della persona, aveva precisato: “Se anche
l’art. 32 della Costituzione non contempla espressamente
il risarcimento, in ogni caso, del danno biologico, è dal-
lo stesso articolo che può desumersi, in considerazione
dell’importanza dell’enunciazione costituzionale del di-
ritto alla salute come diritto fondamentale del privato, la
difesa giuridica che tuteli nella forma risarcitoria il bene
della salute personale” (Corte Costituzionale 14 luglio
1984 n. 186).
Ciò comporta che il danneggiato, generalmente profa-
no in materia, ha diritto di essere informato da un pro-
fessionista qualif‌icato ed indipendente, quale è l’avvocato.
È vero che - quasi volesse prevenire tale obiezione - l’ar-
ticolo 9, l° comma del predetto regolamento n. 254/2006,
stabilisce che l’assicuratore del danneggiato deve fornire
a quest’ultimo “ogni assistenza informativa utile per con-
sentire la migliore prestazione del servizio e la piena rea-
lizzazione del diritto al risarcimento”.
Peraltro, il men che si può dire di tale normativa è che
è …patetica! È, infatti, evidente il conf‌litto d’interessi che
esiste tra assicurato ed assicuratore; conf‌litto che ha fatto
argutamente scrivere ad un commentatore che la situazio-
ne è analoga a quella di colui che si riterrebbe rassicurato
dallo “avere posto la “volpe a guardia del pollaio”. (1)

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT