Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 giugno 2015, n. 13311

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giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
l’assunzione di cocaina, dimostrata da tale analisi, come
causa diretta dello stato di alterazione psicof‌isica, sarebbe
andata in palese contrasto con la sentenza numero 16895
del 4 maggio 2012 della Corte di cassazione; anche la con-
siderazione che i numerosi danni causati alle vetture in
sosta siano prova della condotta di guida dell’imputato
conseguente alla situazione psicof‌isica di alterazione con-
trasta con tale sentenza; viceversa non sono state prese o
nella dovuta considerazione, da un lato, le dichiarazioni
res nell’immediatezza dei fatti dall’imputato in cui am-
metteva di avere assunto sostanza stupefacente ma ben
due giorni prima dell’incidente e, dall’altro, il contenuto
della notizia di reato dalla quale risultava che l’imputato
non era affatto in stato confusionale; l’incidente si era ve-
rif‌icato in ora notturna e così come affermato dal Sardone,
era stato conseguenza di un colpo di sonno provocato dalla
stanchezza f‌isica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Viene contestata soltanto la sussistenza dell’aggravan-
te di cui al terzo comma, n. 2, dell’art. 589 c.p., relativa al
fatto commesso da soggetto sotto l’inf‌luenza di sostanze
stupefacenti, sostenendosi in sostanza che non vi sareb-
be la prova che l’imputato si trovava in tale condizione
al momento dell’investimento del pedone, richiamandosi
alla una sentenza di questa Corte n. 16895/2012 che, si as-
sume, non sarebbe stata rispettata.
La doglianza non ha pregio.
Secondo la pacif‌ica giurisprudenza di questa corte, ri-
salente ad un precedente del 2008 (sez. IV n. 33312 del
8 luglio 2008 Ud. Rv. 241901; cfr. sez. IV 11 giugno 2009
n. 41796, 11 agosto 2008 n. 33312 Rv. 241901) la condotta
tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e se-
condo, c.d.s. non è quella di chi guida dopo aver assunto
sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in
stato d’alterazione psico-f‌isica determinato da tale assun-
zione. Perchè possa dunque affermarsi la responsabilità
dell’agente non è suff‌iciente provare che, precedentemen-
te al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli
abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in
stato d’alterazione causato da tale assunzione, sicché ai
f‌ini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non
solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma
che l’agente abbia guidato in stato d’alterazione causato
da tale assunzione; ai f‌ini dell’accertamento del reato è
dunque necessario sia un accertamento tecnico-biologico,
sia che altre circostanze provino la situazione di alterazio-
ne psico-f‌isica. Tale complessità probatoria si impone in
quanto le tracce degli stupefacenti permangono nel tem-
po, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positi-
vo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza
giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento
del fatto in stato di alterazione.
La stessa regola vale ovviamente per l’aggravante di cui
si discute, come è fatto palese dal tenore letterale della
disposizione che richiede che il fatto sia commesso da chi
si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Non è affatto in contrasto con tale orientamento la
sentenza invocata dal ricorrente che, nel ribadire tali
principi, ha però precisato un diverso aspetto e cioè quello
che l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato pre-
visto dall’art. 187 c.d.s. esige l’accertamento di uno stato
di coscienza semplicemente modif‌icato dall’assunzione di
sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente
con una condizione di intossicazione.
Tanto premesso corretto e puntuale è l’accertamento
della Corte di appello, sopra riportato, che ha logicamente
dedotto l’attualità dello stato di alterazione e l’inf‌luenza
di esso nella determinazione dell’incidente dall’altissima
percentuale di metaboliti rinvenuti a seguito degli esami
effettuati e dalla condotta di guida tenuta dallo stesso che
con condotta del tutto sconsiderata, procedendo a velocità
elevata, investiva violentemente il pedone, senza nemmeno
accorgersene, lo travolgeva e proseguiva la corsa sulla corsia
opposta danneggiando i veicoli in sosta. Quanto alla giustif‌i-
cazione fornita dall’imputato, secondo cui egli sarebbe sta-
to vittima di un colpo di sonno, è suff‌iciente ricordare che,
come di recente affermato da questa Corte (sez. V n. 18999
del 19 febbraio 2014 Rv. 260409) la regola dell’«al di là di
ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia
sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi
alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’im-
putato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione
impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, at-
traverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un
ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad
elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al proces-
so, e non meramente ipotetici o congetturali.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato e il
ricorrente condannato al pagamento della spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 GIUGNO 2015, N. 13311
PRES. BERRUTI – EST. SCRIMA – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. ALLIANZ S.P.A. (AVV.
SPADAFORA) C. PENZO ED ALTRO
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali y
Entrata in vigore della L. n. 102/2006 dopo la pub-
blicazione della sentenza di primo grado e prima
della proposizione dell’appello y Applicazione in
appello del rito ordinario y Necessità y Sopravve-
nienza dell’art. 53 L. n. 69/2009 y Irrilevanza y Con-
dizioni.
. In materia di appello, nelle cause relative al risar-
cimento dei danni per morte o lesioni personali con-
seguenti ad incidenti stradali, instaurate prima della
data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006,
n. 102 (che prevedeva l’applicabilità alle stesse del rito
del lavoro, senza però dettare una disciplina transito-
ria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei
termini del rito ordinario allorché tali cause siano state

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