Corte di Cassazione Civile sez. I, 6 luglio 2015, n. 13884

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
6. Alla luce di tali principi ha errato il giudice di appello
nel rigettare la domanda sul rilievo che l’attrice non aveva
fornito la prova delle modalità con cui si era svolto l’inci-
dente al f‌ine di individuare la responsabilità dei rispettivi
conducenti ed eventualmente di applicare la presunzione
di corresponsabilità di cui all’articolo 2054, comma 2, c.c..
Tale accertamento è al di fuori della previsione dell’ar-
ticolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la respon-
sabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescin-
de “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti
dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo il Legi-
slatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra
volta ad impedire la spendita di risorse processuali per
l’effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le
questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese as-
sicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma
e 150 del Codice delle assicurazioni).
7. Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver ripor-
tato danni a seguito del sinistro, non essendo contestato
dalla società assicuratrice l’incidente, avendo essa addi-
rittura risarcito il danno seppur in misura asseritamente
insuff‌iciente prima dell’inizio del giudizio di merito.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tri-
bunale di Forlì in diversa composizione che si atterrà al
seguente principio di diritto: in applicazione dell’articolo
141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per
essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo
sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire
la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma
non delle modalità dell’incidente al f‌ine di individuare la
responsabilità dei rispettivi conducenti.
Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del giu-
dizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 6 LUGLIO 2015, N. 13884
PRES. CECCHERINI – EST. DI VIRGILIO – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. NEOS
FINANCE SPA (AVV.TI PESENTI E LA SCALA) C. FALLIMENTO DEA VI SRL (AVV.TI
VEDOVA E CAROLO)
Fallimento ed altre procedure concorsuali y
Passivo fallimentare y Formazione dello stato pas-
sivo y Rivendicazione, restituzione, separazione di
cose y Terzo rivendicante y Onere probatorio y Limi-
ti ex art. 621 c.p.c. y Applicabilità anche in caso di
prova presuntiva y Intestazione del veicolo presso
il P.R.A. y Presunzione semplice y Ammissibilità
della rivendica y Esclusione y Limiti.
. In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nel-
la casa o nell’azienda del fallito ed acquisiti dal cura-
tore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 legge fall., l’o-
nere di dimostrare il proprio diritto sui medesimi beni,
trovando peraltro applicazione le limitazioni probato-
rie previste dall’art. 621 cod. proc. civ., operanti anche
in caso di prova presuntiva in virtù del richiamo conte-
nuto nell’art. 2729 cod. civ. Pertanto, salvo il caso in cui
la presunzione non trovi fondamento nella specif‌ica na-
tura dell’attività esercitata, la prova dell’intestazione
in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo,
asseritamente trasferito a quest’ultimo da parte della
società fallita a seguito di un’operazione di leasing, non
è suff‌iciente per l’accoglimento della domanda di ri-
vendica, derivando dall’iscrizione nel pubblico registro
una presunzione semplice quanto all’effetto traslativo
del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusio-
ne di cui alla citata disposizione. (c.c., art. 2729; c.p.c.,
art. 621; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 103) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 14 gennaio 1999, n. 352, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, Ed. La Tribuna. In termini, per quanto con-
cerne la prima parte della massima de qua, v. Cass. civ. 17 dicembre
2012, n. 23215, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia, con decreto depositato il 29
gennaio 2009, ha rigettato l’opposizione di Neos Finance
nei confronti del fallimento DEA VI s.r.l., intesa ad otte-
nere l’ammissione al passivo al chirografo della somma
di Euro 42169,23, per canoni insoluti, interessi di mora
ed altri addebiti, in relazione a due contratti di locazio-
ne f‌inanziaria, nn. 514010 del 6 febbraio 2004 e 585484
dell’11 maggio 2005, stipulati con la società DEA VI s.r.l.;
della somma di Euro 19045,84, a titolo di capitale residuo
attualizzato alla data della risoluzione del contratto di
locazione f‌inanziaria n. 514010 - per l’ipotesi di mancato
rinvenimento del cespite concesso in locazione f‌inanzia-
ria; nonché la domanda di rivendica relativa all’autocar-
ro IVECO tg. CK785TE, oggetto del contratto di locazione
f‌inanziaria n. 514010, con condanna del Fallimento alla
restituzione. Il Tribunale, posto che le domande della
Neos trovano fondamento nel contratto di locazione f‌i-
nanziaria non registrato privo quindi di data certa, come
tale inopponibile al Fallimento, ha ritenuto insuff‌icienti
a supplire a detta mancanza le vicende di per sé del mu-
tamento della ragione sociale dell’originario concedente
il f‌inanziamento; l’apposizione del timbro postale, al di
là della sua collocazione cartacea, in quanto costituente
semplice impronta priva di certezza sulla sua effettiva
formazione; le vicende attinenti alla documentazione
della proprietà dell’autocarro, non comprovando la per-
durante titolarità dello stesso sino alla data di dichiara-
zione di fallimento.
Ricorre avverso detta pronuncia Neos Finance, con ri-
corso aff‌idato a tre motivi.
Si difende con controricorso il Fallimento.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - Col primo mezzo, la ricorrente si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. in rela-
zione al contratto n. 585484, che reca il timbro postale di
autoprestazione in data 16/5/05, reiteratamente ritenuto
dalla giurisprudenza idoneo ad attribuire data certa alla
scrittura.

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