Corte di Cassazione Civile sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
LEGITTIMITÀ
ragione della ritenuta insussistenza di “un quadro chiaro
sulle eventuali differenti responsabilità (essendovi stati
dei contratti di subappalto non espressamente autorizzati
e, tuttavia, neppure espressamente denegati, e non essen-
do possibile enucleare il grado di partecipazione colposa
di ogni singolo soggetto)”.
Trattasi, dunque, di giudizio intrinsecamente contrad-
dittorio rispetto alla premessa da cui muove e in contrasto
con il principio per cui solo a fronte di un dubbio reale ed
oggettivo si può fare ricorso alla presunzione di uguaglian-
ze delle colpe di cui al citato art. 2055, comma 3, cod. civ..
In questi termini - che impongono un rinnovato giudi-
zio sul punto - il motivo deve essere accolto.
12. - L’esame dei restanti motivi del ricorso-Gaiotto
(ottavo e nono), con i quali vengono mosse censure alla
liquidazione del quantum debeatur, sia in riferimento al
“danno morale”, che a quello patrimoniale, sono assorbiti
dall’accoglimento dei motivi attinenti all’an debeatur, in
punto di riparto della responsabilità per il sinistro; acco-
glimento che implica una nuova pronuncia del giudice del
merito su questione che si colloca logicamente a monte
della determinazione della misura del danno risarcibile.
13. - In sintesi:
- sono inammissibili, per cessazione della materia del
contendere, i ricorsi della Fondiaria SAI S.p.A. e della So-
f‌il s.r.l. nei soli confronti della Graziani (limitatamente al
secondo, terzo e quarto motivo del ricorso-Fondiaria; al
quinto e sesto motivo del ricorso - Sof‌il);
- sono inammissibili: il primo motivo ricorso-Fondiaria;
il primo ed il secondo motivo del ricorso - Sof‌il; il secondo
motivo del ricorso - Gaiotto;
- sono infondati e vanno rigettati: il terzo motivo del
ricorso-Sof‌il; il terzo, quinto e settimo motivo del ricorso-
Gaiotto; il primo e secondo motivo del ricorso-Tras Car; il
primo, secondo e terzo motivo del ricorso-Pipino;
- sono fondati per quanto di ragione e vanno accolti
nei termini innanzi precisati: il quarto motivo del ricorso-
Sof‌il; il primo, quarto e sesto motivo del ricorso-Gaiotto;
- rimangono assorbiti i restanti motivi, ossia l’ottavo ed
il nono del ricorso-Gaiotto.
13.1. - La sentenza impugnata va, quindi, cassata in re-
lazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà:
- ad una nuova delibazione in punto di graduazione
della responsabilità concorrente della vittima del sinistro
nella relativa causazione, tenendo conto dei rilievi di cui
al 5.1.2., che precede;
- alla conseguente rideterminazione del quantum de-
beatur;
- alla ripartizione interna delle colpe tra i vari corre-
sponsabili del sinistro, ai f‌ini dell’azione di regresso pro-
mossa dal Gaiotto, tenuto conto dei rilievi di cui al 11.1.,
che precede.
Il giudice del rinvio provvedere anche alla regolamen-
tazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad
eccezione di quelle tra Fondiaria/Sof‌il/ Graziani, che sono
interamente compensate secondo quanto deciso al 2.2.,
che precede. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 30 LUGLIO 2015, N. 16181
PRES. VIVALDI – EST. ARMANO – P.M. PATRONE (DIFF.) – RIC. D.M.F. (AVV.TI
LUCATTONI E MAMBELLI) C. UNIPOL ASSIC. SPA (AVV.TI CAROLI E BELLINI)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Terzo trasportato y Azione diretta ex art. 141
D.L.vo n. 209/2005 y Onere della prova a suo carico
y Contenuto.
. Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell’art.
141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell’azione di-
retta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del vei-
colo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve
provare di avere subito un danno a seguito di quest’ul-
timo ma non anche le concrete modalità dell’incidente
allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi
conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai
f‌ini di cui all’art. 141 cit. (d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 141; c.c. art. 2697; c.c. art. 2054) (1)
(1) Sentenza interessante nella quale viene per la prima volta
precisato che l’art. 141 del C.d.A. deve trovare applicazione an-
che nel caso di urto senza collisione. Nel caso di specie, infat-
ti, è stata cassata la decisione del Tribunale di Forlì che aveva
escluso l’applicabilità dell’art. 141 relativamente ad un sinistro
nel quale il trasportato aveva subito danni f‌isici a seguito di una
fuoriuscita di strada senza coinvolgimento di un secondo mezzo.
A sostegno della tesi espressa nella massima in epigrafe occorre ri-
chiamare l’ordinanza della Corte costituzionale 23 dicembre 2008, n.
440, in www.gazzettauff‌iciale.it, che ha dichiarato la manifesta inam-
missibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del
Codice delle Assicurazioni, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.,
nella parte in cui prevede in caso di lesioni subite dal terzo trasporta-
to la risarcibilità a carico della impresa di assicurazione del vettore,
a prescindere dalla possibile responsabilità del conducente dell’altra
auto. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson, in
curia.europa.eu), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante
omnia ref‌iciendus", Cass. civ. 30 agosto 2013, n. 19963, in questa Rivi-
sta 2013, 894, ha affermato che anche il proprietario trasportato ha
diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno
alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essen-
do irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che
condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente
("clausola di guida esclusiva"). In dottrina è indispensabile la consul-
tazione di G. GALLONE, Commentario al Codice delle assicurazioni
RCA e tutela legale, ed. La Tribuna, Piacenza 2015, III ediz..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.M.F. ha citato in giudizio la UGF Assicurazioni, ora
Unipol Assicurazioni S.p.A, per ottenere ai sensi dell’art.
141 D.L.vo 209/05 per sé e per la propria f‌iglia minore, G.R.,
il risarcimento del danno subito in qualità di trasportate a
bordo dell’autovettura di proprietà della D. stessa, guidata
da G.S., coinvolta in un sinistro il giorno 11 maggio 2009.
Il giudice di pace ha accolto la domanda.
A seguito di impugnazione della UGF Assicurazioni, il
Tribunale di Forlì, sul rilievo che non vi era stata colli-
sione diretta tra i veicoli e che quindi non poteva esse-
re applicata la presunzione di pari responsabilità di cui
all’articolo 2054, comma 2, c.c., ha rigettato la domanda.

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