Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 agosto 2015, n. 17240

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920
giur
11/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Ed invero, a pag. 107 della sentenza impugnata si legge
che la corte territoriale, partendo da una pena base per
il reato di omicidio volontario pari ad anni ventuno, ha
applicato ad essa la diminuente prevista dall’art. 89 c.p.,
giacché riconosciuto nel processo, in favore dell’imputa-
to per tutti i reati il vizio parziale di mente al momento
del fatto, pervenendo quindi alla pena di anni quindici di
reclusione. A tale sanzione la corte ha poi applicato tre au-
menti annuali per il riconoscimento della continuazione
collegata ai reati di cui ai capi a), b) e d) della rubrica. Al
totale complessivo in tal modo sommato, pari ad anni di-
ciotto, la corte ha poi applicato la diminuente di un terzo
per la scelta del rito di cui all’art. 442 c.p.p., in tal modo
pervenendo alla pena conclusiva di anni dodici di reclusio-
ne inf‌litta come in atti.
In tal modo conteggiata, la pena inf‌litta si appalesa de-
terminata in violazione dell’art. 89 c.p..
Detta norma, come è noto, statuisce che colui il quale
commette un fatto quando la sua capacità di intendere e
di volere è grandemente scemata, di esso risponde se pe-
nalmente rilevante, ma la pena è diminuita.
Ebbene, la riduzione di pena indicata dalla norma fa
riferimento a quella complessivamente determinata pri-
ma della sua applicazione dovendo riguardare anche gli
aumenti a titolo di continuazione.
Nel caso in esame invece la corte di merito ha applicato
il benef‌icio di cui all’art. 89 c.p. alla sola pena base prima
degli aumenti successivamente conteggiati per l’applica-
zione della continuazione in riferimento ai reati contestati
ai capi a), b) e d) della rubrica, per questo rimasti indenni
dalla riduzione imposta dalla norma. Sul punto, pertanto,
la sentenza impugnata va annullata con rinvio aff‌inché si
provveda alla determinazione della pena con la corretta
applicazione della diminuente di cui all’art. 89 c.p.. Il Col-
legio ritiene inf‌ine non ricorrente, nella fattispecie, una
ipotesi riconducibile all’art. 620, comma 1 lett. l), c.p.p.
giacché la diminuente applicabile ai sensi dell’art. 89 c.p.
è f‌issata in termini discrezionalmente valutabili da par-
te del giudicante f‌ino ad un terzo in considerazione della
equità della pena e ciò integra giudizio di merito precluso
al giudice di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 AGOSTO 2015, N. 17240
PRES. CHIARINI – EST. VINCENTI – P.M. VELARDI (CONF.) – RIC. FONDIARIA SAI
SPA ED ALTRI (AVV. PERILLI) C. GAIOTTO ED ALTRI (AVV.TI PRASTARO E LARICE)
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità del proprietario y Vizio di costruzione di vei-
colo y Responsabilità ex art. 2054, comma 4, c.c. y
Portata y Riferibilità anche ad interventi struttu-
rali modif‌icativi del veicolo o di sue parti y Sussi-
stenza.
. Ai f‌ini della conf‌igurazione della responsabilità ex art.
2054, quarto comma, cod. civ., la nozione di “vizio di
costruzione” non va riferita ai soli interventi compiu-
ti in sede di produzione di un veicolo, ma anche agli
interventi strutturali modif‌icativi della meccanica e/o
della dinamica dello stesso. (Mass. Redaz.) (c.c., art.
2054) (1)
(1) Si richiama la sentenza, citata in parte motiva, Cass. civ. 9 marzo
2004, n. 4754, in questa Rivista 2004, 874, che, in fattispecie rela-
tiva a veicolo in avaria tamponato non a causa dell’avaria, ma per
il comportamento imprudente del conducente del veicolo soprag-
giungente, ha ribadito che in base all’art. 2054, ultimo comma, c.c.,
il proprietario o il conducente dell’auto è responsabile dei danni
derivanti da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo,
indipendentemente da un suo comportamento colpevole; tuttavia,
pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale
tra il guasto e la responsabilità del danno può essere interrotto se
interviene un fattore esterno che, con propria autonoma ed esclusiva
eff‌icienza causale, determina il verif‌icarsi del danno, nel qual caso
unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la responsa-
bilità in ordine al fattore sopraggiunto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione del 14 aprile 1994, Maria Cri-
stina Graziani convenne in giudizio, innanzi al Tribunale
di Frosinone, Pasquale Pagano, Domenico Manfredonia, la
Sof‌il S.p.A. e la Fondiaria Ass.ni S.p.A. per sentirli condan-
nare in solido tra loro, e ognuno per quanto di ragione, al
risarcimento di tutti i danni subiti dall’attrice in seguito
all’incidente stradale in cui era deceduto il marito Elio Ce-
lestino, il quale, in data 8 maggio 1991, mentre si trovava
alla guida della propria autovettura (Lancia Thema), lun-
go l’Autostrada del Sole nei pressi dell’uscita per Frosino-
ne, si era schiantato contro l’autocarro Iveco condotto dal
Pagano, di proprietà della Sof‌il S.p.A., ceduto in locazione
f‌inanziaria al Manfredonia ed assicurato con la Fondiaria.
L’attrice espose che il sinistro era avvenuto a causa del
distacco dell’albero di trasmissione del suddetto autocar-
ro che era rimasto sull’asfalto, per cui il Celestino, che so-
praggiungeva nella stessa direzione, per evitare l’ostacolo,
aveva effettuato una repentina manovra di svolta perden-
do il controllo dell’autovettura e andando a collidere con
la parte posteriore dell’autocarro, che si trovava già fermo
in sosta per lo stato di avaria.
Tale giudizio venne riunito con quello instaurato auto-
nomamente da Anna Swoboda, che era rimasta coinvolta
nel medesimo incidente quale soggetto terzo trasportato
sulla Lancia Thema e che agì per ottenere il risarcimento
dei danni derivatile dalle gravi lesioni subite.
Si costituirono i convenuti, ad eccezione del Pagano
che rimase contumace, e il Tribunale, su iniziativa della
Fondiaria S.p.A., ordinò la chiamata in causa di Mauro
Gaiotto, quale socio accomandatario della cessata Team
Car s.a.s. (ditta che era stata originariamente incaricata
della trasformazione del pezzo ed aveva attestato la con-
formità a legge dell’albero di trasmissione dell’autocarro),
della Tras Car S.r.l., in persona del legale rappresentante
Giuliano Giuliani e di quest’ultimo in proprio (società che
fu successivamente incaricata dalla Team Car per la tra-
sformazione del pezzo) e della Pipino Carmelo s.n.c. e di
Pipino Carmelo in proprio (autore materiale della realiz-
zazione del pezzo medesimo).

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