Corte di Cassazione Civile sez. I, 22 maggio 2015, n. 10640

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10/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 22 MAGGIO 2015, N. 10640
PRES. SALVAGO – EST. GENOVESE – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. AUTOSTRADE
PER L’ITALIA S.P.A. (AVV. SCOZZAFAVA) C. OPE S.R.L. ED ALTRO
Stradef‌if‌iPrivate e pubblichef‌lf‌lCartelloni pubblici-
tarif‌lf‌lInstallazionef‌lf‌lCartelloni o altri mezzi pub-
blicitari abusivamente installatif‌lf‌lRimozionef‌lf‌lRe-
cupero delle relative spesef‌lf‌lProprietà privata o
pubblica dell’immobile sui cui insistanof‌lf‌lRispettivi
procedimenti.
f‌l In tema di abusiva installazione di cartelloni ed al-
tri mezzi pubblicitari costituenti fonte di pericolo o di
disordine del sistema stradale, l’art. 23, commi 13 bis
e 13 quater, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (e suc-
cessive modif‌iche), nell’attribuire agli enti proprietari
delle strade o al concessionario il potere-dovere della
loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su
cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica
(demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprieta-
ri delle strade), atteso che, nella prima ipotesi, l’ente
deve diff‌idare l’autore della violazione ed il proprieta-
rio dell’area, ove risulti collocato il cartellone, alla sua
rimozione entro dieci giorni dalla relativa notif‌ica, e,
in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili
con recupero delle spese sostenute tramite le normali
azioni civili, mentre, nella seconda, l’ente deve esegui-
re senza indugio la rimozione del cartellone e, per il
recupero delle spese sopportate, deve trasmetterne la
nota al prefetto, che ha il dovere di emettere ordinanza
ingiunzione di pagamento. (nuovo c.s., art. 23) (1)
(1) In genere, sulla collocazione di un cartello pubblicitario, su suolo
privato, in prossimità di svincolo autostradale e sulla necessità di
specif‌ica autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada,
v. Cass. civ. 28 dicembre 2012, n. 24130, in questa Rivista 2013, 378.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice di pace di Bergamo ha condannato la OPE
S.r.l., con sentenza n. 3629 del 30 novembre 2005, a pagare,
in favore della Autostrade S.p.a., in solido con il contuma-
ce sig. Enzo Sanguinetti, proprietario dell’area ove erano
stati collocati i manufatti, oltre alle spese processuali, le
somme anticipate per la rimozione di due cartelli pubbli-
citari.
2. La società OPE ha appellato la sentenza avanti al
Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato inammissibile
la domanda originaria e ha compensato le spese dei due
gradi di giudizio.
2.1. Secondo il giudice dell’appello, per quello che an-
cora interessa in questa sede, in caso di rimozione dei car-
telli da parte dell’ente proprietario o concessionario della
strada opererebbe la previsione speciale di cui all’art. 23,
comma 13-bis, c.d.s. di cui al D.L.vo n. 285/1992 (e succes-
sive mod. e integrazioni) (in luogo di quella generale di
cui all’art. 211), consentendosi all’ente proprietario o con-
cessionario l’esecuzione in danno senza l’autorizzazione
prefettizia (come stabilito dall’art. 211 c.d.s.) ma le spe-
se, da porsi a carico dei responsabili, dovrebbero essere
recuperate attraverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia,
ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater, indipendentemente
dal fatto che l’art. 13-ter dello stesso codice nulla preveda
riguardo alla rimozione di opere non qualif‌icate, rispetto
alla fattispecie di cui al successivo comma 13-quater, che
riguarda due casi e, tra questi, anche quello dell’instal-
lazione di mezzi pubblicitari costituenti pericolo per la
circolazione.
2.2. La differenza relativa alle due previsioni, la prima
delle quali (comma 13-ter) caratterizzata dalla necessità
dell’infruttuosa attesa della scadenza del termine asse-
gnato con la diff‌ida, rispetto all’altra in cui tale adempi-
mento non sarebbe necessario (comma 13-quater) giusti-
f‌icherebbe l’ipotizzata diversità di disciplina di recupero
delle spese che, invece, andrebbe individuata in quella
dettata nella seconda previsione normativa (oltre che
dalla previsione generale di cui all’art. 211 c.d.s.).
3. Avverso tale pronuncia ricorre la soccombente soc.
Autostrade, con ricorso aff‌idato a cinque mezzi.
5. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo mezzo (Violazione e falsa applica-
zione degli artt. 211 e 23, comma 13-bis, c.d.s., in relazione
all’art. 360, n. 3 c.p.c.) viene posto il seguente quesito di
diritto: «Dica la Corte di Cassazione che l’obbligo di rimo-
zione del mezzo pubblicitario, eseguito da Autostrade ai
sensi dell’art. 23, comma 13-bis, c.d.s., ed il conseguente
recupero delle spese sostenute, azionato tramite il ri-
corso all’autorità giudiziaria, non costituiscono sanzione
accessoria alla sanzione pecuniaria disciplinata dall’art.
211 c.d.s. e, per l’effetto, tale ultima norma non può essere
applicata laddove essa prevede che il recupero delle spese
per la rimozione delle opere abusive debba essere ingiunto
dal Prefetto».
1.1.1. Premette la ricorrente che il Tribunale ha affer-
mato che, per quanto riguarda il recupero delle spese so-
stenute dall’ente per la rimozione del mezzo pubblicitario
irregolare, si dovrebbe far riferimento all’art. 211 c.d.s.,
pur trovando applicazione, nella fattispecie, l’art. 23,
comma 13-bis c.d.s.. Di conseguenza, la società Autostra-
de non sarebbe legittimata ad agire direttamente innanzi
al G.O., dovendo sempre chiedere al Prefetto l’ingiunzione
di pagamento.
1.1.2. Il ragionamento del giudice distrettuale sarebbe
errato in quanto l’art. 211 c.d.s. sarebbe collocato tra le di-
sposizioni riguardanti le sanzioni amministrative accesso-
rie a quelle pecuniarie, diversamente dall’art. 23 c.d.s. che
prevede un obbligo di rimozione costituente una sanzione
primaria direttamente collegata alla violazione del divieto
di pubblicità, su strade e autostrade, senza le autorizza-
zioni necessarie.
1.2. Con il secondo mezzo (Violazione e falsa applica-
zione dell’art. 23, comma 13-bis, c.d.s., e 12 preleggi, in re-
lazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.; Carenza, contraddittorietà
ed erroneità della motivazione, in ordine ad un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p. c.)

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