Corte di Cassazione Civile sez. iii, 18 Maggio 2015, N. 10124

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
LEGITTIMITÀ
Premesso ciò, la sentenza impugnata è errata nella
parte in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali ri-
chieste erano necessitate e giustif‌icate dalla complessità
del caso e dalle contestazioni sorte con l’assicuratore ri-
chiesto del pagamento o dall’inerzia di assistenza adeguata
dello stesso. Inoltre (e con riguardo al secondo motivo), va
osservato che l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce
che la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in
fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni prima
dell’azione. La richiesta deve essere proposta nei termini
di cui all’art. 148 cod. ass.. Ciò, a pena di improponibilità
della domanda. Ciò signif‌ica che se tale richiesta non con-
tenga tutte le voci di danno, ma ne escluda qualcuna, la do-
manda è improponibile limitatamente a tale voce esclusa
dalla richiesta. Peraltro, l’improponibilità della domanda
è rilevabile anche d’uff‌icio e il predetto onere, imposto al
danneggiato di richiedere il risarcimento almeno 60 giorni
prima di proporre relativo giudizio, costituisce condizione
di improponibilità della domanda risarcitoria la cui caren-
za è rilevabile d’uff‌icio in ogni stato e grado del giudizio,
trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle par-
ti (Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2012, n. 3449). Ne consegue
l’accoglimento anche del secondo motivo in quanto non è
l’assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito
ad eventuali spese legali stragiudiziali necessarie nel caso
concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta
ex art. 145 c. ass., norma che si applica anche nell’ipotesi di
richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle as-
sicurazioni. Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso per
cassazione deve essere accolto, limitatamente al secondo
e terzo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cas-
sata in relazione. Con l’ulteriore conseguenza che, occor-
rendo un rinnovato esame della controversia da condursi
nell’osservanza dei principi f‌issati, la causa va rinviata al
Tribunale di Firenze nella persona di diverso magistrato,
che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese
della presente fase di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 18 MAGGIO 2015, N. 10124
PRES. BERRUTI – EST. ROSSETTI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. BOLIS (AVV.
COPPOLA) C. ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. (AVV. BAFILE)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Richiesta di risarcimento all’assicuratore y
"Mandatario per la liquidazione dei sinistri" ex art.
152 D.L.vo n. 209/2005 y Rappresentante "ex lege"
dell’assicuratore y Conseguenze processuali.
. Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui
all’art. 152 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, è un man-
datario con rappresentanza "ex lege" dell’assicuratore
del responsabile, sicché - nel rispetto delle regole sul-
la giurisdizione e sulla competenza - può agire o essere
convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante,
al f‌ine di ottenere una sentenza eseguibile da o nei con-
fronti di costui. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 152)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 20 febbraio 2006, nell’isola di Gran Canaria (Spa-
gna) si verif‌icò un sinistro stradale che coinvolse:
- la bicicletta condotta dal sig. Giancarlo Bolis;
- l’autoveicolo condotto dal sig. Egon Horn, residente in
Spagna, ed assicurato contro i rischi della responsabilità
civile dalla società Mapfre.
2. Nel 2007 il sig. Giancarlo Bolis, per ottenere il risarci-
mento dei danni patiti in conseguenza di quel sinistro, con-
venne dinanzi al Tribunale di Bergamo - con le forme del rito
del lavoro, ai sensi della L. n. 102 del 2006, applicabile ratione
temporis - il sig. Egon Horn e la società Italiana Assicurazioni
s.p.a., quale “mandatario per la liquidazione dei sinistri” no-
minato per l’Italia dalla Mapfre, ai sensi del D.L.vo 7 settem-
bre 2005, n. 209, art. 153 (“Codice delle assicurazioni”).
Il ricorrente chiese la condanna della Italiana Assicu-
razioni al risarcimento del danno “quale mandataria della
Mapfre Mutualidad”.
3. Si costituì soltanto la Italiana Assicurazioni, negando
la propria legittimazione passiva tanto sostanziale quanto
processuale, e deducendo che il mandatario per la liqui-
dazione dei sinistri di cui all’art. 151 cod. ass. e segg. ha il
potere soltanto di trattare stragiudizialmente la domanda
di risarcimento, ma non può essere convenuto in giudizio.
4. Con sentenza non def‌initiva 13 luglio 2010 n. 1590 il
Tribunale di Bergamo accolse l’eccezione sollevata dalla
Italiana Assicurazioni, la estromise dal giudizio e dispose
con separata ordinanza per il prosieguo di quest’ultimo.
5. La sentenza venne appellata da Giancarlo Bolis.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza 28 aprile
2011 n. 461 rigettò il gravame. Ritenne la Corte d’appello
che né il diritto nazionale, né quello comunitario, attribu-
iscono alla vittima di sinistri stradali avvenuti all’estero
la possibilità di convenire, dinanzi al giudice italiano, il
“mandatario per la liquidazione dei sinistri”.
6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da Giancarlo Bolis, sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso (illustrato da memoria)
la Italiana Assicurazioni, mentre Egon Horn non si è di-
feso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Il ricorso è stato notif‌icato al sig. Egon Horn, re-
sidente in Spagna, a mezzo del servizio postale. Il plico è
stato consegnato all’uff‌icio postale dall’uff‌iciale giudiziario.
Risulta dagli atti che il piego non è stato ritirato dal de-
stinatario, e restituito al mittente per compiuta giacenza.
1.2. Prima di esaminare nel merito il ricorso, questa
Corte deve porsi d’uff‌icio la questione della validità della
forma di notif‌icazione prescelta dal ricorrente. A tale que-
stione deve darsi soluzione affermativa. La notif‌icazione
degli atti giudiziari nei Paesi dell’Unione Europea è di-
sciplinata dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007 (“re-
lativo alla notif‌icazione e alla comunicazione negli Stati
membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia
civile o commerciale”).

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