Corte di Cassazione Civile sez. un., 22 Luglio 2015, N. 15350

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2015
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. UN., 22 LUGLIO 2015, N. 15350
PRES. ROVELLI – EST. SALMÈ – P.M. APICE (DIFF.) – RIC. MASSARO ED ALTRI
(AVV.TI D’AMICO E DE MAGISTRIS) C. UNIPOL SAI ASSICURAZ. S.P.A. ED ALTRO
(AVV.TI VITOLO, RODOLFI E MARTINI)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno non patrimoniale y
Danno da perdita della vita y Immediatamente con-
seguente alle lesioni derivanti da fatto illecito y
Trasmissibilità iure hereditatis y Esclusione.
. Non è risarcibile agli eredi della vittima il danno da
perdita della vita immediatamente conseguente alle le-
sioni derivanti da un fatto illecito. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) Importante ed attesa pronuncia con cui le Sezioni Unite non
hanno riconosciuto il danno tanatologico agli eredi della vittima di
sinistro stradale in caso di morte immediata o che segua entro brevis-
simo lasso di tempo alle lesioni. Con questa decisione la S.C. intende
dare continuità al costante orientamento sino ad ora espresso dalla
giurisprudenza di legittimità ed a quello della Corte costituzionale
che, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 372, in questa Rivista 1995,
145, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2043 c.c., e, in subordine, dell’art. 2059 c.c., in riferimento
agli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui non consentono il risar-
cimento del danno per violazione del diritto alla vita. Nella motiva-
zione di quest’ultima si legge: «L’ostacolo a riconoscere ai congiunti
un diritto di risarcimento in qualità di eredi proviene da un limite
strutturale della responsabilità civile: limite afferente sia all’ogget-
to del risarcimento, che non può consistere se non in una perdita
cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia
alla liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite».
Successivamente le Sezioni Unite, con le note sentenze dell’11 no-
vembre 2008 (la n. 26973, è stata pubblicata in questa Rivista 2009,
25 con nota di M. BONA, Danno biologico e pregiudizi morali nelle
sentenze delle Sezioni Unite: un deciso no alla reductio ad unum),
hanno negato l’autonoma risarcibilità del danno tanatologico o da
morte. In tal senso si sono espresse anche le sentenze Cass. civ. 30
settembre 2009, n. 20949, ivi 2010, 18; Cass. civ. 27 maggio 2009, n.
12326, ivi 2009, 691 e Cass. civ. 13 gennaio 2009, n. 458, ivi 2009,
691 alla cui ampia nota si rimanda. In dottrina, cfr. D. ROLLI, Il
danno tanatologico: qualif‌icazione e risarcibilità, ivi 2011, 98.
La decisione in commento si pone, invece, in netta contrapposizione
con la sentenza della Sezione III, 23 gennaio 2014, n. 1361, ivi 2014,
2015 e ivi 2014, 901, con nota di G. GUSSONI, La sentenza della terza
sezione della Cassazione civile n. 1361/2014. Identif‌icazione e liqui-
dazione equitativa dei danni non patrimoniali. Danno per perdita
della vita. Precomprensione e diritto, che ha ammesso la risarcibili-
tà, iure hereditatis, del danno tanatologico (o danno da perdita del
bene vita), verif‌icatosi immediatamente dopo le lesioni riportate in
un incidente stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’11 aprile 2002 Francesco
Massaro e Antonietta Antonelli, Maria e Giuseppina Mas-
saro, rispettivamente, genitori e sorelle di Antonio Mas-
saro, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale
di Cuneo Luciano D’Urso e la Unipol Assicurazioni chie-
dendo la condanna di entrambi al risarcimento dei dan-
ni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte
del congiunto avvenuta a causa della collisione frontale
tra l’auto Fiat Punto, di proprietà di Francesco Massaro e
condotta dal f‌iglio Antonio e l’auto Renault Espace, con-
dotta dal D’Urso, che procedeva in senso opposto, fuori dal
centro abitato, sulla strada provinciale Busca-Caraglio. Gli
attori hanno sostenuto che l’incidente era avvenuto per
esclusiva responsabilità del D’Urso che aveva effettuato la
svolta a sinistra per immettersi in un’area privata senza
concedere la dovuta precedenza all’auto che marciava in
senso opposto e che, non ostante che il conducente poi de-
ceduto avesse frenato e si fosse spostato sulla sua destra,
non aveva potuto evitare l’urto.
Si è costituita in giudizio solo la Unipol Assicurazioni,
eccependo che la responsabilità era esclusivamente del
Massaro, che marciava a velocità eccessiva in centro abi-
tato e non indossava cinture di sicurezza e, in via subor-
dinata, sostenendo che doveva ritenersi la pari responsa-
bilità concorrente dei conducenti. La convenuta ha anche
contestato l’entità del risarcimento richiesto, sia con rife-
rimento al danno biologico iure hereditatis che al danno
esistenziale familiare e al danno morale.
Il Tribunale di Cuneo, con sentenza del 1° dicembre
2013, dichiarata la concorrente responsabilità del D’Urso
per il 70% e del Massaro per il 30 %, rigettata la richiesta
di risarcimento dei danni patrimoniali futuri e del danno
biologico iure hereditatis, ha determinato in € 63.579,55
il risarcimento dovuto ad Antonio Massaro, in € 59.430,19
quello dovuto ad Antonietta Antonelli e in € 11.886,04
quello dovuto a ognuna delle sorelle, Maria e a Giuseppina
Massaro.
La Corte d’appello di Torino, confermato il concorso di
responsabilità dei conducenti, ha ridimensionando quel-
la del Massaro, determinandola nel 20%, valutando come
ben più grave quella dell’investitore che aveva effettuato
una svolta a sinistra senza dare la precedenza al veicolo
che procedeva in senso opposto e invadendone la corsia
di marcia, come emergeva dalla testimonianza di un pas-
seggero dell’auto che seguiva quella condotta dalla vitti-
ma. Ha inoltre osservato che non poteva essere accolta la
richiesta di nuova c.t.u. basata sulla critica di quella già
effettuata in primo grado, perchè basata sull’applicazio-

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