Corte di cassazione civile sez. Trib., 24 febbraio 2015, n. 3637

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione Civile
sez. trib., 24 febbraio 2015, n. 3637
pres. di blasi – est. botta – p.M. velardi (Conf.) – riC. provinCia di
CaMpobasso (avv.ti iaCovelli e ManCini) C. loCat s.p.a. (avv.ti pizzonia,
zoppini e russo CorvaCe)
Tributi degli enti pubblici locali y Addizionale
provinciale dell’imposta erariale di trascrizione
(Apiet) y Fusione per incorporazione tra società
esercenti l’attività di locazione di veicoli y Tra-
sferimento dei contratti di leasing e dei beni y Tra-
scrizione nel pubblico registro automobilistico y
Addizionale Apiet y Applicabilità y Fondamento.
. In caso di trasferimento dei contratti di leasing di
autoveicoli e dei beni mobili oggetto dei contratti
stessi per effetto della fusione per incorporazione tra
società esercenti l’attività di locazione di veicoli, è
dovuta l’addizionale provinciale dell’imposta erariale
di trascrizione (APIET), prevista dall’art. 1, secondo
comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e dall’art.
3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ap-
plicabili “ratione temporis”, stante l’eff‌icacia traslativa
della fusione e l’effettività del trasferimento dei con-
tratti e dei relativi beni; tale conclusione non contrasta
con il principio della neutralità f‌iscale delle operazioni
di fusione e scissione, previsto dall’art. 27 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 solo con riferimento alle imposte
sui redditi, né con la direttiva 69/335/CEE, attenendo
il tributo in esame al trasferimento della proprietà dei
singoli beni mobili iscritti nel pubblico registro auto-
mobilistico e alla connessa necessità di rilascio al pro-
prietario del veicolo di un certif‌icato che ne consenta
la circolazione a suo nome. (l. 23 dicembre 1977, n. 952,
art. 1; l. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 27; l. 28 dicembre
1995, n. 549, art. 3; dir. 17 luglio 1969, n. 335) (1)
(1) Negli stessi termini si esprime Cass. civ. 24 febbraio 2000, n.
4430, in questa Rivista 2010, 612.
svolgiMento del proCesso
La controversia concerne l’impugnazione del silenzio
rif‌iuto formatosi sull’istanza di rimborso presentata dalla
società, quale soggetto risultante dall’atto di fusione per
incorporazione del 17 dicembre 1997 (anteriormente,
quindi, al 10 gennaio 2001) tra Locate Credit Leasing, in
relazione all’APIET corrisposta in forza dell’art. 3, comma
48, L. n. 549 del 1995.
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione
era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, che
disponeva il rimborso delle somme corrisposte a titolo
d’imposta.
Avverso tale sentenza la Provincia di Campobasso
propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste la
società contribuente con controricorso.
Motivi della deCisione
I tre motivi di ricorso possono essere esaminati con-
giuntamente per ragioni di connessione logica essendo
essi funzionali ad un’unica sostanziale censura della
sentenza impugnata, se pur articolata sotto il prof‌ilo della
violazione di legge e del vizio di motivazione, in ordine
all’applicabilìtà dell’imposta nell’ipotesi di fusione per
incorporazione e allo scopo i quesiti si presentano adegua-
tamente esplicitati.
Le censure sollevate sono fondate sulla base del princi-
pio già enunciato da questa Corte secondo cui: «In caso di
trasferimento dei contratti di leasing di autoveicoli e dei
beni mobili oggetto dei contratti stessi per effetto della
fusione per incorporazione tra società esercenti l’attività
di locazione di veicoli, è dovuta l’addizionale provinciale
dell’imposta erariale di trascrizione (APIET), prevista
dall’art. 1, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977,
n. 952 e dall’art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, applicabili ratione temporis, stante l’eff‌icacia
traslativa della fusione e l’effettività del trasferimento dei
contratti e dei relativi beni; tale conclusione non contra-
sta con il principio della neutralità f‌iscale delle operazioni
di fusione e scissione, previsto dall’art. 27 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 solo con riferimento alle imposte sui
redditi, né con la direttiva 69/335/CEE. attenendo il tributo
in esame al trasferimento della proprietà dei singoli beni
mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico e alla
connessa necessità di rilascio al proprietario del veicolo di
un certif‌icato che ne consenta la circolazione a suo nome»
(Cass. n. 4430 del 2010).
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza im-
pugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni
la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ri-
corso originario della società contribuente. Il consolidarsi
del principio enunciato in epoca successiva alla proposi-
zione del ricorso giustif‌ica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 20 febbraio 2015, n. 3367
pres. berruti – est. sCarano – p.M. apiCe (Conf.) – riC. di lallo (avv.ti
pottino e zauli) C. falliMento agriMeC srl ed altri (avv.ti lauCantoni,
tasselli e lo giudiCe)
Retromarcia y Obbligo di particolare cautela y Ne-
cessità y Fattispecie in tema di responsabilità del
conducente di un mezzo per il decesso dell’operaio
su di esso trasportato.
. La manovra di un veicolo in retromarcia, per la
diff‌icoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla
strada, costituisce operazione anomala, per la quale il
conducente è tenuto ad adottare una condotta partico-
larmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche
avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra,
possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni,
sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i
terzi trasportati, i quali, logicamente e giustif‌icata-
mente, fanno aff‌idamento sul possesso e l’applicazione
da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e

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