Corte di cassazione civile sez. V, 27 febbraio 2015, n. 4065

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sez. I, 23306/2004; Cass, sez. I, 7667/1997); la privilegiata
eff‌icacia probatoria delle risultanze delle installazioni o
delle apparecchiature utilizzate per il rispetto del c.d.s.
è suscettibile di contestazione in sede di opposizione solo
quando le circostanze, allegate e debitamente provate
dal ricorrente, siano idonee a dimostrarne un difetto di
funzionamento (Corte cost. 277/2007; Cass., sez. VI-II,
ord. 15597/2012; Cass., sez. II, ord. 14564/2011; Cass., sez.
II, 9846/2010; Cass., 23978/2008; Cass., sez. I, 10212/2005;
Cass., sez. I, 8469/1998), che nella specie non è stato ne-
anche allegato, come rilevato dalla stessa sentenza impu-
gnata.”
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra sono condivisi dal Collegio e le critiche formu-
late dall’ente ricorrente nel corso dell’udienza camerale
non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni, giacchè
il sistema di rilevamento della velocità def‌inito “tutor”
comporta la registrazione della velocità di ingresso e di
quella di uscita del veicolo nel tratto di osservazione;
l’elaborazione del calcolo della velocità media poi avviene
in maniera automatica, per cui correttamente viene fatto
riferimento alla giurisprudenza di cui all’art. 2700 c.c.
quanto alla eff‌icacia del verbale redatto dalla Polstrada.
Né può essere esaminata la questione della segnalazione
del rilevamento connotata del carattere della novità, for-
mulata per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giu-
dizio di legittimità in mancanza di difese svolte dall’ammi-
nistrazione intimata. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. v, 27 febbraio 2015, n. 4065
pres. di blasi – est. botta – p.M. velardi (Conf.) – riC. autoservizi preite
s.r.l. (avv. spataro) C. regione Calabria (avv. CosCarella)
Tributi degli enti pubblici locali y Servizi pub-
blici automobilistici di interesse regionale y Con-
tributo di sorveglianza y L.R. Calabria n. 11/1995 y
Importo di tassazione differenziato y Fondamento.
. Il contributo di sorveglianza dovuto dal concessiona-
rio di servizi pubblici automobilistici ai sensi dell’art.
1, comma 1, della legge reg. Calabria 10 aprile 1995,
n. 11, va calcolato nella misura e con le modalità in-
dicate dalla tariffa approvata con il D.L.vo 22 giugno
1991, n. 230 (voce n. 41), la quale richiama la legge 28
settembre 1939, n. 1822, e commisura la tassazione, in
luogo di un valore unitario per chilometro percorso,
ad un valore differenziato per fasce chilometriche, in
ragione del differente onere imposto alla Regione per
l’esercizio della sorveglianza, ossia sulla base della lun-
ghezza della linea come risultante dal disciplinare di
concessione, moltiplicando l’importo corrispondente
all’intervallo chilometrico in cui si colloca la linea
automobilistica per ogni giorno di effettivo servizio, ed
astraendo dal numero delle corse giornaliere o dai chi-
lometri giornalmente percorsi. (l.r. Calabria 10 aprile
1995, n. 11, art. 1; d.l.vo 22 giugno 1991, n. 230; l. 28
settembre 1939, n. 1822, art. 26) (1)
(1) Qualche riferimento relativo al “contributo di sorveglianza” si
ritrova in Cass. civ. 11 marzo 1997, n. 2200, in Ius&Lex dvd n. 2/2015,
ed. La Tribuna.
svolgiMento del proCesso
La controversia concerne l’impugnazione del diniego
opposto dall’amministrazione regionale alle richieste di
rimborso presentate dalla società concessionaria di servizi
di autolinee relativamente alla ritenuta eccedenza pagata
dalla società stessa per il “contributo di sorveglianza” dal
1997 al 2001.
La Commissione adita rigettava il ricorso ritenendo
che tra le due interpretazioni proposte in merito, dalla
società - la quale riteneva che il contributo di sorveglianza
dovesse essere calcolato moltiplicando i giorni di effettivo
servizio per la lunghezza della linea, restando irrilevanti il
numero delle corse giornaliere e il numero dei chilometri
effettivamente percorsi - e dalla Regione - la quale rite-
neva, invece e con esplicita deliberazione di Giunta (la n.
6580 del 14 ottobre 1996), che il contributo dovesse essere
calcolato moltiplicando la tassa prevista per il numero dei
chilometri effettivamente percorsi per ogni giorno di effet-
tivo servizio - dovesse prevalere la seconda. La decisione
era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe,
avverso la quale la società concessionaria propone ricorso
per cassazione con due motivi. Resiste la Regione Calabria
con controricorso.
Motivi della deCisione
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione
sollevata nel controricorso, in sede di critica al secondo
motivo di ricorso, circa l’inammissibilità delle istanze di
rimborso per mancata impugnazione degli “atti” con i qua-
li la Regione ha “richiesto” il pagamento dei contributi ai
quali le predette istanze si riferiscono.
Si tratta di un’eccezione che non può essere delibata, e
deve essere ritenuta inammissibile, in quanto non risulta,
e la parte controricorrente non fornisce indicazioni ade-
guate al principio di autosuff‌icienza, sia stata sollevata se
non per la prima volta in questa sede di legittimità: e si
tratta di questione che, come già riconosciuto da questa
Corte, non è rilevabile d’uff‌icio (v. Cass. n. 21764 del 2014:
“In tema di contenzioso tributario, qualora prima della
domanda di rimborso dell’imposta, che si assume non
dovuta, sia stato emesso avviso di liquidazione della stessa
divenuto def‌initivo per effetto di mancata impugnazione,
nella controversia insorta a seguito di impugnazione del
rigetto della istanza di rimborso, l’incontestabilità del pre-
gresso accertamento del debito non può essere riscontrata
d’uff‌icio dalle Commissioni tributarie senza una deduzio-
ne della parte interessata, trattandosi di situazione che
non incide sull’ammissibilità della domanda giudiziale
e sulla ritualità della costituzione del relativo rapporto
processuale, ma è potenzialmente idonea ad evidenziare

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