Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 11 marzo 2015, n. 4898

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione Civile
sez. vi, ord. 11 Marzo 2015, n. 4898
pres. bianChini – est. falasChi – riC. CroCe rosa italiana s.r.l. (avv.
Mariotti) C. Ministero dell’interno ed altro (avv. gen. stato)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Violazioni del Codice della strada y Opposizione y
Procedimento y Onere della P.A. di provare gli ele-
menti costitutivi dell’illecito y Sussistenza y Inerzia
processuale della stessa y Poteri istruttori off‌iciosi
del giudice y Ammissibilità y Fondamento y Fatti-
specie relativa a violazione dei limiti di velocità
rilevata mediante apparecchiature omologate.
. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
grava sull’amministrazione opponente l’onere di prova-
re gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia
processuale non determina l’automatico accertamento
dell’infondatezza della trasgressione, in quanto il giu-
dice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto
sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legitti-
mità del provvedimento irrogativo della sanzione, può
sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia
disponendo d’uff‌icio, ai sensi dell’art. 23, sesto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, “ratione tem-
poris” applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari.
(Fattispecie relativa a violazione dei limiti di velocità,
in relazione alla quale la S.C. ha affermato che le risul-
tanze delle apparecchiature omologate, fonti di prova
ex art. 146, sesto comma, cod. strada, rendono super-
f‌lue produzioni diverse dal processo verbale di conte-
stazione). (d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 6; d.l.vo
1 settembre 2011, n. 150, art. 34; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 22; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; nuovo
c.s., art. 146; c.c., art. 2697) (1)
(1) Nello stesso senso si vedano Cass. civ. 3 marzo 2011, n. 5122,
in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna; Cass. civ. 14 agosto 2007,
n. 17696, ibidem e Cass. civ. 27 settembre 2002, n. 14016, in questa
Rivista 2003, 23.
svolgiMento del proCesso
Con ricorso notif‌icato in data 16 gennaio 2012 e depo-
sitato in data 25 gennaio 2012 la Croce Rosa Italiana ha
impugnato la sentenza n. 232/2011 con cui il Tribunale
di Tivoli, Sezione distaccata di Palestrina, ha rigettato
l’appello avverso la pronuncia del Giudice di pace di Pale-
strina che in sede di opposizione alla sanzione irrogata per
la violazione dell’art. 142, comma 8, c.d.s. aveva respinto
l’opposizione e per l’effetto convalidato il provvedimento.
Il Ministero ha depositato “atto di costituzione” al solo f‌ine
di eventualmente partecipare all’udienza di discussione
della causa. Il ricorso si articola su tre motivi. Il consi-
gliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha
depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. propo-
nendo la reiezione del ricorso.
Motivi della deCisione
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le con-
clusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di
seguito si riporta: ‘’I primi due motivi del ricorso possono
trovare trattazione congiunta posto che con entrambi si
lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23,
comma 12, L. 689/1981, da un lato, per non aver il giudice
del gravame tenuto conto della doglianza relativa alla
mancata produzione da parte dell’Amministrazione della
documentazione idonea a provare la sussistenza della tra-
sgressione contestata e, dall’altro, per non aver il giudice
dell’impugnazione esaminato l’eccezione relativa alla
mancata produzione della documentazione idonea alla
prova della preventiva segnalazione del controllo della
velocità.
Entrambe le doglianze paiono a questo relatore infon-
date. È opportuno preliminarmente rilevare che se è vero
che in capo all’Amministrazione opposta grava, a norma
dell’art. 23, comma 2, della legge citata, l’onere della prova
circa gli elementi costitutivi dell’illecito, è pur vero che la
mancata produzione degli stessi non implica l’automatico
accertamento dell’infondatezza della trasgressione posto
che, come pacif‌icamente riconosciuto dalla giurispruden-
za di questa Corte, il giudizio in opposizione disciplinato
dagli artt. 22 ss. L. 689/1981 non rappresenta la sede per
valutare la legittimità del singolo provvedimento adottato
ma rappresenta la sede per la ricostruzione dell’intero
rapporto sanzionatorio; in siffatto processo inquisitorio, la
mancata produzione documentale da parte dell’Ammini-
strazione non ha costituito un ostacolo istruttorio tale
da impedire al giudice di giungere comunque all’accer-
tamento della fondatezza della sanzione irrogata (Cass.,
sez. II, 17696/2007; Cass., sez. II, 12393/2006; Cass., sez. I,
14016/2002), giacché l’art. 22, comma 6, L. 689/1981 con-
sente al giudice di sopperire, a norma dell’art. 23, comma
6, L. 689/1981, all’inerzia processuale dell’Amministrazio-
ne con i documenti già acquisiti e le prove integrative, e,
laddove l’opposizione riguardi la violazione dei limiti di ve-
locità, l’art. 142, comma 6, c.d.s. recita testualmente “per
la determinazione dei limiti di velocità sono considerate
fonte di prova le risultanze delle apparecchiature debita-
mente omologate” rendendo in tal modo superf‌lue tutte le
produzioni in giudizio diverse dal verbale di contestazione
(Cass., sez. I, 7667/1997).
Col terzo e ultimo motivo, il ricorrente lamenta la
violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto
dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 23, L. 689/1981 per aver il
giudice del gravame attribuito al verbale di accertamento
un’eff‌icacia probatoria privilegiata che gli è impropria.
La censura appare manifestamente infondata ove si
consideri che la natura dell’atto pubblico del verbale di
contestazione non viene meno nel caso in cui il supera-
mento del limite di velocità venga acclarato tramite gli
strumenti descritti all’art. 142 c.d.s. (nel caso di specie
accertato con il sistema SICV) né il valore di prova legale
si presta ad essere aff‌ievolito dalla mancata produzione
della documentazione fotograf‌ica o similare da parte
dell’Amministrazione (Cass., sez. II, 8675/2005; Cass.,

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