Corte di cassazione civile sez. III, 20 marzo 2015, n. 5595

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
che con ordinanza del 7 ottobre 2013, il Giudice adito si
dichiarava incompetente, assumendo che, poiché l’impu-
gnata cartella era stata notif‌icata a Trani, la competenza
spettava al Giudice di pace di Trani;
che riassunta la causa, il Giudice di pace di Trani, ri-
tenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato conf‌litto,
rilevando che - dovendosi ritenere inesistente la notif‌ica
del verbale - l’opposizione era di competenza del Giudice
di pace di Taranto, siccome in quel luogo era stata accer-
tata la violazione;
che il pubblico ministero ha concluso per iscritto ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., chiedendo dichiararsi la com-
petenza per territorio del Giudice di pace di Taranto.
Motivi della deCisione
Considerato che il Collegio condivide le conclusioni del
pubblico ministero;
che, infatti, l’opposizione a cartella esattoriale con cui
si deduca la mancata preventiva notif‌ica del verbale di
accertamento ha una funzione recuperatoria del mezzo di
tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori
(da ultimo, sez. VI-2, 13 settembre 2013, n. 21043);
che con riguardo all’opposizione al verbale di accer-
tamento del codice della strada l’art. 7 del D.L.vo 1° set-
tembre 2011, n. 150, prevede la competenza del giudice di
pace del luogo in cui è stata commessa la violazione;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza del
Giudice di pace di Taranto, perchè in questo luogo è stata
commessa la violazione (dovendo in Taranto pervenire la
comunicazione dei dati del trasgressore, trattandosi di
violazione dell’art. 126-bis del codice della strada avente
a presupposto la violazione dell’art. 142, comma 8, dello
stesso codice);
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi
di regolamento di competenza d’uff‌icio nel quale le parti
non hanno svolto attività difensiva. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 20 Marzo 2015, n. 5595
pres. berruti – est. spirito – p.M. giaCalone (Conf.) – riC. firs italiana
di assiCurazioni s.p.a. in l.C.a. (avv. doria) C. perri ed altri (avv.
sCiuMbata)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Liquidazione coatta am-
ministrativa dell’impresa di assicurazione y Danni
al conducente y Garanzia accessoria y Insinuazione
al passivo della procedura concorsuale y Necessità
y Fondamento.
. In tema di risarcimento dei danni da circolazione
stradale, la disciplina prevista dagli artt. 19 e 25
della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora art. 283 del
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209) concerne i soli casi
in cui il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non
identif‌icato, o da veicolo non coperto da assicurazione,
oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa
che si trovi in stato di liquidazione coatta amministra-
tiva al momento del sinistro, o vi venga posta succes-
sivamente. Ne deriva che, ove il danneggiato agisca in
forza di polizza accessoria per danni al conducente nei
confronti della propria compagnia assicuratrice, e que-
sta sia in seguito posta in liquidazione coatta ammini-
strativa, l’azione non può essere proseguita né nei suoi
confronti, né verso l’impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, occorrendo piutto-
sto che lo stesso danneggiato si insinui al passivo della
procedura liquidatoria ed eserciti il proprio diritto in
sede concorsuale. (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19;
l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25; l. 26 febbraio 1977,
n. 39, art. 19; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283)
(1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispe-
cie.
svolgiMento del proCesso
Il Perri, subiti danni alla persona a seguito di un in-
cidente stradale, citò in giudizio la propria compagnia
assicuratrice (Firs Italiana di Ass.ne) perchè fosse con-
dannata a pagargli l’indennizzo, invocando la garanzia ac-
cessoria per danni al conducente. Il processo fu interrotto
in conseguenza della posta in lca della compagnia e poi
riassunto dal Perri nei confronti della Firs in lca. Succes-
sivamente fu integrato il contraddittorio nei confronti del-
l’Assitalia Le Ass.ni d’Italia quale impresa designata dal
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
La domanda fu accolta dal Tribunale di Catanzaro nei
confronti della Firs Ass.ni in lca e, per essa, nei confronti
dell’impresa designata (la Assitalia Le Ass.ni d’Italia). La
prima sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello
di Catanzaro.
Propone ricorso per cassazione la Firs in lca attraverso
tre motivi. Rispondono con controricorso il Perri e la Ina
Assitalia s.p.a. in qualità di impresa designata, la quale
propone anche ricorso incidentale autonomo ed adesivo.
Motivi della deCisione
Ricorso principale della Firs italiana in lca.
Il primo motivo sostiene che il Perri non avrebbe po-
tuto agire per la garanzia accessoria relativa ai danni al
conducente nei confronti della società in lca, ma avrebbe
dovuto esercitare il proprio diritto nell’ambito della proce-
dura concorsuale.
Il secondo motivo sostiene che la controversia, in
considerazione della divergenza su natura e conseguenza
delle lesioni nonché grado di invalidità, doveva essere de-
mandata, secondo le clausole generali di contratto, ad un
collegio di tre medici.
Il terzo motivo sostiene che il giudice non avrebbe
potuto utilizzare i criteri della L. 57/01 per la liquidazione
del danno biologico, dell’invalidità temporanea parziale e
totale, né avrebbe potuto liquidare il danno morale, sicco-
me il Perri aveva agito contro la Firs in bonis.

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