Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 23 marzo 2015, n. 5803

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di dare vita ad un giudicato rilevabile d’uff‌icio in tutte
le cause relative al medesimo rapporto (di imposta). La
situazione, nella fattispecie, è assolutamente identica,
posto che i due procedimenti, pur formalmente distinti
riguardano l’identica condotta, (pur ripetuta due volte),
l’identica sanzione (pur applicata due volte) e le stesse
parti; inoltre la relativa decisione dipende per intero dalla
soluzione della identica e unica questione proposta, così
che anche una sola delle due decisioni su uno dei due
procedimenti può produrre l’effetto di giudicato rispetto
all’altro.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 126 bis c.d.s. e sostiene
che siccome il proprietario è responsabile della circolazio-
ne del veicolo, è tenuto a conoscere l’identità dei soggetti
ai quali aff‌ida la conduzione del veicolo e a comunicarla
all’Amministrazione che gliene faccia richiesta.
2.1 Le osservazioni della ricorrente Prefettura non
sono pertinenti al caso specif‌ico nel quale il proprietario
ha comunicato i dati del soggetto al quale aveva aff‌idato
l’autovettura inviando con raccomandata copia della pa-
tente del conducente dalla quale risultavano i dati ana-
graf‌ici dello stesso.
L’addebito contestato trovava il suo fondamento nella
pretesa dell’Amministrazione di avere dal proprietario
una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
L’art. 126 bis c.d.s. stabilisce che nel caso di mancata
identif‌icazione del conducente il proprietario del veicolo,
ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196,
deve fornire all’organo di polizia che procede, entro ses-
santa giorni dalla data di notif‌ica del verbale di conte-
stazione, i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione.
La pretesa di imporre al proprietario una autocertif‌ica-
zione (la cui falsità è sanzionabile in sede penale ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000
e 483 c.p.) non trova fondamento alcuno nella normativa
sopra richiamata e non minaccia responsabilità penali per
il caso di errata comunicazione.
In particolare la norma non richiama le formalità di
cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (ai sensi dell’art. 1 lett. h
del D.P.R. citato la “dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è il documento sottoscritto dall’interessato, con-
cernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presen-
te testo unico”) né avrebbe potuto richiamarlo in quanto
il proprietario può essere a conoscenza del soggetto al
quale ha aff‌idato la sua autovettura, ma certamente non
può essere a diretta conoscenza di chi fosse alla guida al
momento dell’infrazione; addirittura la norma in materia
di dichiarazioni sostitutive, introdotta per una esigenza
di semplif‌icazione e a vantaggio del cittadino, verrebbe,
in questo caso trasformata da una facoltà in un obbligo
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione.
3. In conclusione il ricorso può essere trattato in ca-
mera di consiglio, in applicazione degli artt. degli artt.
380 bis e 375 c.p.c. per essere dichiarato manifestamente
infondato”.
Il collegio condivide e fa proprie le argomentazioni e
la proposta del relatore e pertanto il ricorso deve essere
rigettato.
Le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricor-
rente Prefettura.
Non sussistono i presupposti per porre a carico della
ricorrente Amministrazione il contributo unif‌icato in
quanto ai sensi dell’art. 158 del vigente Testo Unico sulle
spese di giustizia (D.P.R. 115 del 2002) nei processi in cui
è parte l’amministrazione pubblica il contributo unif‌icato,
nel processo civile, è prenotato a debito e siccome, nella
fattispecie, la parte privata, odierna controricorrente, non
è soccombente, ma vittoriosa, neppure può procedersi al
recupero nei suoi confronti. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. vi, ord. 23 Marzo 2015, n. 5803
pres. petitti – est. giusti – p.M. russo (Conf.) – riC. de paCe C.
prefettura di taranto ed altro
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni
y Cartella esattoriale y Violazioni del Codice della
strada y Opposizione y Giudice competente y Indivi-
duazione y Proposizione in funzione recuperatoria y
Irrilevanza y Luogo di commissione della violazione
y Sussistenza.
. Le opposizioni a sanzioni amministrative irrogate per
violazione del codice della strada appartengono alla
competenza del giudice di pace del luogo ove è stata
commessa la violazione, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
del D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso
sia stato proposto, in funzione recuperatoria del mezzo
di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della
mancata notif‌icazione del precedente verbale di conte-
stazione. (d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 22) (1)
(1) Cfr. Cass. civ. 19 settembre 2014, n. 19801, in questa Rivista 2015,
61, secondo cui ove l’opposizione, in assenza di pregressa notif‌ica
dell’ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella
esattoriale, dalla quale non sia identif‌icabile il luogo dell’illecito, tro-
va applicazione, ai f‌ini dell’individuazione del giudice competente,
il foro generale delle persone f‌isiche ex art. 18 c.p.c. Sul termine di
opposizione alla cartella esattoriale per sanzione amministrativa per
omessa notif‌ica del verbale di contestazione della violazione e sulla
funzione “recuperatoria” di tale impugnazione, si veda Cass. civ. 13
settembre 2013, n. 21043, ivi 2014, 143.
svolgiMento del proCesso
Ritenuto che con ricorso ex art. 22 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, Floriano De Pace adiva il Giudice di
pace di Taranto perchè annullasse la cartella di pagamen-
to emessa da Equitalia Sud s.p.a., notif‌icatagli il 12 aprile
2013, in relazione ad un verbale di accertamento di viola-
zione dell’art. 126-bis del codice della strada, elevato dalla
Polizia stradale il 7 giugno 2011, sostenendo che la notif‌ica
del verbale di contestazione non era avvenuta;

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