Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 26 marzo 2015, n. 6063

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
danneggiato che domanda la condanna dell’assicuratore
del responsabile al risarcimento del danno oltre il limite
del massimale grava esclusivamente l’onere di dedurre
il ritardo dell’assicuratore nella liquidazione del danno,
spettando invece all’assicuratore, che intenda sottrarsi
alla responsabilità per mala gestio di eccepire e dimostra-
re la non imputabilità del ritardo a propria colpa (v. Cass.
18 luglio 2008, n. 19919 e Cass. 9 ottobre 2012, n. 17167).
Nella specie non risulta che la società assicuratrice
abbia dimostrato di non versare in colpevole ritardo, es-
sendosi la stessa limitata ad eccepire di essere stata
evocata in giudizio diciassette anni dopo l’evento lesivo,
che è circostanza neutra rispetto al ritardo, sicchè non è
fondata, alla luce di quanto sopra evidenziato, la censura
proposta in relazione alla c.d. mala gestio impropria.
La Corte di merito, invece, non ha fatto corretta appli-
cazione dei principi sopra richiamati in relazione alla c.d.
mala gestio propria.
15. Con il quinto motivo, indicato con la lettera E), si
deduce “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1227,
2729 e 2909 c.c. nonchè 115, 116, 132 c.p.c. e 651 c.p.p., non-
chè degli articoli 107 D.P.R. n. 393 del 15 giugno 1959 e 2054
c.c.. Omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione”.
L’Ina Assitalia S.p.a. si duole che la Corte di merito abbia
posto a fondamento della sua decisione esclusivamente la
sentenza irrevocabile emessa nel giudizio penale, senza con-
siderare che a tale giudizio non avessero partecipato alcuni
convenuti e senza tener conto delle presunzioni di legge di
cui agli artt. 107 D.P.R n. 393 del 1959 e dell’art. 2059 c.c.
nonchè delle presunzioni semplici e delle prove raccolte
in sede civile. Sostiene che, pur avendo la Corte di appello
esplicitamente precisato che la sentenza penale non ha au-
torità di giudicato nei confronti delle parti che non hanno
partecipato nè sono state poste in grado di partecipare al
giudizio penale, inspiegabilmente e contraddittoriamente,
ponendo a base della decisione di merito esclusivamente il
giudicato penale, avrebbe opposto tale giudicato a tutte le
parti, avendo esse partecipato o meno al giudizio penale.
Deduce, inf‌ine, la controricorrente ricorrente inciden-
tale che nel caso all’esame avrebbe dovuto essere applica-
ta la disciplina di cui all’art. 1227 c.c. e che - sussistendo
prova presuntiva che il conducente della potente moto, al
momento dell’urto, non procedeva con la dovuta attenzione
e prudenza ma a velocità eccessiva e, quindi, non essendo
stata provata, nella determinazione dell’evento, la colpa
esclusiva o concorrente del conducente del trattore, per-
lomeno non nella misura dell’80% , come deciso dai giudici
del merito, ed emergendo, invece, la colpa esclusiva del
conducente della moto - avrebbe dovuto essere dichiarata
la responsabilità esclusiva di quest’ultimo o quanto meno
avrebbe dovuto applicarsi il principio di cui all’art. 2054
c.c. o, in subordine, avrebbe dovuto dichiararsi la colpa
preminente del motociclista.
15.1. Il motivo, che ripropone sostanzialmente in gran
parte le medesime questioni sollevate con il secondo e il
terzo motivo del ricorso principale, va rigettato in base
alle medesime argomentazioni già espresse in relazione ai
mezzi appena richiamati.
16. Con il settimo motivo, indicato con la lettera G), de-
ducendo ‘’Violazione degli articoli 333, 343, 359, 166 e 168-bis
c.p.c.. Omessa motivazione”, l’Ina Assitalia sostiene che l’ap-
pello incidentale promosso dai M. e F. sarebbe inammissibile
perchè tardivamente depositato e lamenta che la Corte di
merito non abbia rilevato d’uff‌icio tale tardività, nulla moti-
vando al riguardo, ma abbia, anzi, accolto tale motivo.
16.1. Il motivo” che, come la stessa controricorrente
ricorrente principale evidenzia, ripropone la medesima
questione sollevata dai ricorrenti principali con il quarto
motivo, è infondato per le medesime ragioni già espresse
nell’esaminare il mezzo da ultimo richiamato.
17. Con l’ottavo motivo, indicato con la lettera H), l’Ina
Assitalia lamenta “contraddittorietà della motivazione”,
sostenendo che la Corte di merito, pur avendo affermato
la colpa concorrente, nella misura del 20% a carico del
conducente della moto, avrebbe poi quantif‌icato le intere
somme dovute in favore degli aventi diritto condannando i
legittimati passivi al pagamento dell’intera somma, senza
precisare che questa andava decurtata del 20% e che in
tale misura ridotta era dovuta, sicchè, in caso di rigetto
del ricorso incidentale, le somme effettivamente dovute
dall’Assitalia S.p.a. in favore di M.E., F.L.M. e M.M. sareb-
bero pari alla somma di € 150.691,20 ciascuno in favore dei
primi due e di € 52.741,60 in favore della terza.
17.1. L’esame del mezzo in questione, condizionato dal-
la stessa Ina Assitalia S.p. a al mancato accoglimento del
ricorso incidentale, resta assorbito dal parziale accogli-
mento, per quanto di ragione, dei motivi di cui alle lettere
C), D), F) del predetto ricorso.
18. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, accolto,
per quanto di ragione, in relazione ai soli motivi di cui alle
lettere C), D) F).
19. Conclusivamente va rigettato il ricorso principale,
vanno accolti, per quanto di ragione, i motivi di cui alle
lettere C), D), F) del ricorso incidentale, va dichiarato as-
sorbito il motivo di cui alla lettera H) di tale ricorso men-
tre vanno rigettati gli ulteriori motivi del ricorso da ultimo
indicato; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai
motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in
diversa composizione. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. vi, ord. 26 Marzo 2015, n. 6063
pres. bianChini – est. proto – riC. prefettura di torino (avv. gen. stato)
C. oddenino (avv. oddenino)
Cassazione civile y Provvedimenti dei giudici or-
dinari (impugnabilità) y Sentenze y Impugnazione
con unico atto di distinte sentenze y Ammissibilità
y Condizioni y Fattispecie in tema di ripetute viola-
zioni dell’art. 126 bis, c.s.
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Verbale y Contestazione y Viola-
zione del Codice della strada y Art. 126 bis, c.s. y

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