Corte di cassazione civile sez. III, 31 marzo 2015, n. 6431

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
liquidazione (cfr. Cass., 4 luglio 2011, n 14542; Cass., 9
settembre 2009, n 19419; Cass., 7 agosto 2009, n. 18086;
Cass., 9 luglio 2009, n. 16149; Cass., 8 marzo 2007, n. 5318;
Cass., 3 novembre 2005, n. 21325; Cass., 10 ottobre 2003, n.
15172; Cass., 29 aprile 1999, n. 4347). Non è ammissibile,
invece, una contestazione della liquidazione delle spese
di lite entro i limiti di ciascuno scaglione, trattandosi di
censura mossa avverso l’esercito di un potere discreziona-
le del giudice, non sindacabile in sede di legittimità (cfr.,
ancora, Cass., 4 luglio 2011, n. 14542; nonchè, in parte,
Cass., 8 marzo 2007, n. 5318; e Cass., 4 marzo 2003, n. 3178;
e Cass., 28 novembre 1978, n. 5610; e Cass., 6 agosto 1965,
n. 1877).
Nel caso di specie, il ricorrente ha effettivamente la-
mentato la violazione, dal giudice d’appello, dei criteri di
rifusione del D.M. n. 140 del 2012, ex art. 11, specif‌icando
anche le singole voci contestate. Tuttavia, la censura mos-
sa non attiene alla violazione dei livelli minimi stabiliti dal
regolamento sopra citato, nè il ricorrente sarebbe stato le-
gittimato a proporla, in ragione della propria soccombenza
in secondo grado, e, quindi, dell’impossibilità di subire, e
pertanto provare, alcun danno dall’inosservanza di tali
limiti. Ne consegue che il giudice a quo non ha commesso
alcun errore nell’interpretazione o nell’applicazione delle
norme citate dal ricorrente, e la relativa sentenza non ap-
pare dunque affetta da alcuna ipotesi di nullità. Pertanto,
anche tale ultimo motivo è da ritenersi infondato.
Passando all’esame del ricorso incidentale, con il
quale il controricorrente sostiene che il giudice a quo
avrebbe errato nel ritenere inammissibile, per carenza
di interesse, l’appello incidentale proposto per ottenere
la rideterminazione dell’importo della sanzione irrogata.
Infatti, l’art. 204 bis, comma 5, c.d.s. attribuisce al giudice
dell’opposizione il potere discrezionale di determinazione
dell’importo della sanzione dovuta, entro i limiti f‌issati
dalla legge. Ne conseguirebbe, pertanto, l’impossibilità di
valutare l’interesse ad impugnare qualsiasi decisione su
tale punto unicamente sulla base delle richieste formulate
in primo grado dalle parti.
In merito a tale doglianza, va menzionata la prevalente
giurisprudenza della Corte di Cassazione, in base alla qua-
le il potere del giudice ex art. 204 bis, comma 5, c.d.s. ha
carattere discrezionale, dovendosi commisurare l’entità
della sanzione da irrogare concretamente alla gravità del-
l’infrazione commessa, laddove la norma violata si limiti
ad indicare solamente un minimo e un massimo, e non
essendo possibile riconoscere al Verbale di Accertamento
opposto la qualità di titolo esecutivo in ragione del solo
vano decorso del termine per il pagamento in misura ri-
dotta.
Pertanto, il giudice, nella formazione ed espressione
del suo libero convincimento in merito al quantum de-
beatur, non è tenuto a specif‌icare i criteri adottati nel
procedere a detta determinazione, ne la Suprema Corte
può censurare la statuizione adottata, ove risultino rispet-
tati i limiti edittali e dal complesso della motivazione si
evinca l’avvenuta valutazione, globale e complessiva, della
gravità della violazione commessa (cfr. Cass. civ,, sez. V, 17
aprile 2013, n. 9255; Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2010,
n 25304; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2006, n 1761; Cass.
civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877).
Nel caso di specie, il controricorrente insiste nel chie-
dere la riforma della sentenza impugnata, senza accor-
gersi che la stessa, confermando l’importo della sanzione
dovuta in Euro 48,10, ribadisce pienamente la valutazione
compiuta dal giudice di prime cure sulla gravità dell’in-
frazione in esame e non fuoriesce dai limiti edittali di cui
all’art. 7 comma 14, 1° periodo c.d.s. e art. 157, comma
8, c.d.s.. Per tali motivi, non può non concordarsi con la
valutazione di inammissibilità dell’appello incidentale
formulata dal giudice a quo, salvo che nella motivazione,
la quale, facendo riferimento ad un vizio di carenza di
interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., omette qualsiasi
considerazione in merito alla non ammissibilità delle cen-
sure e del sindacato sulle scelte discrezionali del Giudice
di pace ex art. 204 bis, comma 5, c.d.s.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di
cui sopra sono condivisi dal Collegio e per l’effetto vanno
disattese le osservazioni di parte ricorrente formulate
nella memoria illustrativa che attengono alle medesime
censure del ricorso, per le quali non possono che essere
ribaditi i principi esposti nella relazione.
Conclusivamente il ricorso principale e quello inciden-
tale vanno rigettati, con regolamento delle spese del pre-
sente giudizio di legittimità sulla base del principio della
soccombenza sostanziale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
quater, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente principale del-
l’ulteriore importo, a titolo di contributo unif‌icato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stes-
so art. 13, comma 1 bis. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 31 Marzo 2015, n. 6431
pres. petti – est. sCriMa – p.M. velardi (parz. diff.) – riC. s. ed altri
(avv.ti aCquarelli e barboni) C. f. ed altri
Responsabilità da sinistri stradali y Responsa-
bilità del proprietario y Vettura motrice e vettura
rimorchio y Entità circolante inscindibile y Conse-
guenze y Sinistro y Responsabilità solidale dei ri-
spettivi proprietari dei mezzi y Sussistenza.
. Una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimor-
chio allo scopo di formare un unico traino sotto una
sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a
stante, ma soltanto come parte di un’entità circolante
idealmente inscindibile. Ne consegue che il proprieta-
rio della vettura trainata, consentendone la circolazio-
ne mediante il traino, si espone alla presunzione di re-
sponsabilità prevista dall’art. 2054, terzo comma, cod.
civ., ed è solidalmente responsabile con il proprietario
e conducente del veicolo propulsore, senza possibilità

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