Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 3 aprile 2015, n. 6889

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione Civile
sez. vi, ord. 3 aprile 2015, n. 6889
pres. bianChini – est. falasChi – riC. sansone (avv. veneri) C. CoMune di
verona (avv. squadroni)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Non immediata
y Violazione delle norme sulla sosta y Indicazione
della sola impossibilità materiale della contesta-
zione immediata, e non anche dell’assenza del tra-
sgressore y Suff‌icienza y Fondamento.
. In tema di sanzioni amministrative per violazione del
codice della strada, la motivazione delle ragioni della
contestazione differita deve essere collegata al tipo di
infrazione, sicché, in caso di violazione delle norme sul-
la sosta, che presuppongono l’assenza del conducente
del veicolo, è suff‌iciente che nel verbale sia dichiarata
l’impossibilità materiale della contestazione imme-
diata, senza che sia necessario l’espresso riferimento
all’(implicita) assenza del trasgressore. (nuovo c.s.,
art. 7; nuovo c.s., art. 157; nuovo c.s., art. 201; d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495, art. 384; d.p.r. 16 dicembre 1992,
n. 495, art. 385) (1)
(1) Conformemente si veda Cass. civ. 13 febbraio 2006, n. 3029, in
questa Rivista 2007, 66. Sul contenuto che deve avere il verbale di
contestazione non immediata in caso di sosta vietata, v. Cass. civ. 18
aprile 2005, n. 7993, ivi 2006, 305.
svolgiMento del proCesso
Giacomo Sansone, con ricorso depositato in data 23
marzo 2011 dinanzi all’Uff‌icio di Giudice di pace di Verona,
proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento
di violazione n. A-7431272 della Polizia Municipale di Vero-
na, in cui si contestava la sosta della vettura del suddetto
Sansone sullo Stradone Scipione Maffei “senza permesso”.
L’opponente chiedeva, in via pregiudiziale, con istanza de-
positata in data 6 aprile 2011, la sospensione dell’esecuto-
rietà del verbale per sussistenza di gravi e fondati motivi,
della L. n. 689 del 1981, ex art. 22, comma 7; quindi nel
merito la dichiarazione di illegittimità del verbale e il suo
contestuale annullamento. Il Comune di Verona resisteva
all’opposizione. Il Giudice adito, rigettata, per insussisten-
za di motivi, l’istanza di sospensione cautelare con decreto
dell’8 aprile 2011, respingeva, con sentenza n. 2518/2011,
l’opposizione proposta e confermava il verbale opposto,
compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione, l’opponente proponeva, in data
23 agosto 2011, appello, insistendo, in via pregiudiziale,
per la sospensione cautelare della provvisoria esecutività
della sentenza appellata per sussistenza di gravi e fondati
motivi, ai sensi dell’art. 283 c.p.c.; nel merito, per la totale
riforma del provvedimento appellato, con contestuale di-
chiarazione di illegittimità ed annullamento del verbale
di accertamento originariamente opposto. Il Comune di
Verona, nel costituirsi, proponeva appello incidentale,
chiedendo la riforma parziale della sentenza appellata nel
capo in cui f‌issava la sanzione dovuta ad Euro 48,10, invece
di Euro 78,00, e, in comparsa conclusionale, la condanna
dell’appellante ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 201/2013,
rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile
l’appello incidentale, compensando le spese di lite nella
misura di 1/4, e ponendo a carico dell’appellante il rim-
borso dei rimanenti 3/4 in favore dell’appellato.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, Gia-
como Sansone propone ricorso per i seguenti sei motivi:
violazione o falsa applicazione dell’art. 201 c.d.s., degli
artt. 384 e 385 reg. esec. att. c.d.s. e dell’art. 1 preleggi, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, nonchè nullità della
sentenza, per violazione delle medesime norme, in rela-
zione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione o falsa
applicazione dell’art. 201 c.d.s. e degli artt. 383, 384, 385
reg. esec. att. c.d.s., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c. nonchè nullità del sentenza o del procedimento, per
violazione delle medesime norme, in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza per violazione
degli artt. 112 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza e omessa, insuff‌iciente
o contraddittoria motivazione per violazione dell’art. 91
c.p.c. e art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione all’art. 360,
comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.; nullità della sentenza e omessa,
insuff‌iciente o contraddittoria motivazione per violazione
degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,
nn. 4 e 5, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt.
91, 92 e 132 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, art. 11, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nonchè nullità
della sentenza per violazione delle medesime norme, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
Il Comune di Verona ha resistito con controricorso,
contenente anche ricorso incidentale, aff‌idato ad un unico
motivo, rappresentato dalla violazione o falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 204 bis c.p.c., comma 5, in re-
lazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377
c.p.c., ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis
c.p.c., proponendo il rigetto sia del ricorso principale sia
di quello incidentale.
Parte ricorrente in prossimità dell’udienza camerale
ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della deCisione
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le con-
clusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c., che di
seguito si riporta: “I primi due motivi del ricorso princi-
pale possono essere trattati congiuntamente, in quanto,
prospettando sotto diversi prof‌ili la medesima questione,
appaiono connessi.
Nel primo motivo il ricorrente si duole dell’erronea
rilevazione, dal giudice a quo, di un’antinomia tra l’art.
201 c.d.s. e gli artt. 384 e 385 relativo reg. esec. ed att.,
in merito all’obbligo di indicazione del motivo dell’impos-
sibilità di contestazione immediata dell’infrazione nel
verbale di accertamento. Il giudice d’appello avrebbe oltre
tutto risolto in modo erroneo tale conf‌litto, garantendo la
prevalenza della norma codicistica sulla norma regola-

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