Corte di cassazione civile sez. III, 9 aprile 2015, n. 7089

Pagine616-618
616
giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Questa statuizione, prosegue la Allianz, è illegittima,
perchè ha attribuito ai danneggiati estranei al presente
giudizio il diritto di agire per la differenza, ma non ha at-
tribuito alla Allianz il diritto di ripetere le somme pagate
in eccesso rispetto all’applicazione della regola proporzio-
nale.
5.2. Il motivo è infondato.
Si è già detto che l’assicuratore del responsabile d’un
sinistro stradale, ove convenuto in giudizio dal responsa-
bile, se intende avvalersi della regola della riduzione pro-
porzionale dell’indennizzo, sancita dall’art. 27 L. 990/69,
ha l’onere di allegare e provare l’esistenza di altri danneg-
giati, e il presumibile ammontare del risarcimento a questi
spettante.
Se l’assicuratore non assolve quell’onere, egli perde
il diritto di invocare la regola proporzionale, così come
accade in qualunque ipotesi in cui il convenuto sollevi
un’eccezione che non riesca a provare.
Nel presente giudizio la Allianz da un lato, per quanto
già detto, non ha assolto l’onere di provare l’ammontare
presumibile del risarcimento dovuto ai danneggiati rima-
sti estranei al processo; dall’altro lato non ha nemmeno
formulato - come pure avrebbe potuto - una domanda
riconvenzionale di accertamento del proprio diritto a
ripetere l’indebito, se e quando il risarcimento pagato ai
danneggiati estranei al presente giudizio avessero com-
portato il superamento del massimale.
Ne consegue che la sentenza impugnata non ha violato
l’art. 2033 c.c., perchè il diritto della Allianz alla ripetizio-
ne dell’indebito oggettivo non ha mai formato oggetto del
thema decidendum nel presente giudizio; e non ha violato
l’art. 27 L. 990/69, perchè la Corte d’appello non era tenuta
a ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto dalla
Allianz, in assenza della prova del quantum da questa
dovuto agli altri danneggiati rimasti estranei al presente
giudizio.
5.3. Il ricorso della Allianz è dunque, complessivamen-
te, infondato.
Resta solo da aggiungere come non possa essere esa-
minata in questa sede la questione concernente la misura
del massimale minimo di legge vigente all’epoca dei fatti,
sollevata dalla Allianz soltanto con la memoria ex art. 378
c.p.c., ma non prospettata nel ricorso.
6. Il ricorso incidentale della Assid in l.c.a.
6.1. Il ricorso incidentale della Assid è inammissibile
per tardività.
Risulta infatti dagli atti che il ricorso principale della
Allianz è stato ricevuto dalla Assid in l.c.a. il 7 novembre
2011.
Il controricorso della Assid, contenente il ricorso in-
cidentale, è stato consegnato per la notif‌ica all’uff‌iciale
giudiziario il 10 gennaio 2012.
La notif‌ica del controricorso della Assid, pertanto, è
avvenuta ben oltre il termine di quaranta giorni imposto
dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., nella
specie scaduto il 17 dicembre 2011.
Deve trovare, pertanto applicazione il noto principio
secondo cui la proposizione dell’impugnazione principale
determina, nei confronti di tutti coloro ai quali l’atto ven-
ga notif‌icato, l’onere, a pena di decadenza, di esercitare
il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini
previsti per l’impugnazione incidentale e, quindi, nel caso
di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni
dalla suddetta notif‌icazione, senza che tale principio subi-
sca deroghe in relazione all’impugnazione incidentale di
tipo adesivo (sez. II, sentenza n. 21829 del 17 ottobre 2007,
Rv. 599244).
7. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico
del ricorrente principale e di quello incidentale in solido,
ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 9 aprile 2015, n. 7089
pres. Carleo – est. Cirillo – p.M. fuzio (diff.) – riC. s.f. ed altri (avv.
MontefusCo) C. assiCurazioni generali s.p.a. (avv. Magaldi)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione per il risarcimento dei danni y Richiesta
di risarcimento all’assicuratore y Domanda dell’as-
sicuratore del danneggiante nei confronti di assicu-
ratore di altro danneggiante y Onere della preven-
tiva richiesta ex art. 22 L. n. 990/1969 y Esclusione
y Fondamento.
. L’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applica-
bile “ratione temporis”), ai sensi del quale l’azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore può essere proposta solo dopo che siano
decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto il risarcimento del danno all’assicuratore
del danneggiante, non trova applicazione nell’ipotesi
in cui il medesimo assicuratore, convenuto in giudizio
per l’integrale risarcimento, proceda alla chiamata in
garanzia impropria di un altro danneggiante (e del suo
assicuratore) per sentirlo dichiarare corresponsabile
dei danni lamentati dall’attore, ai f‌ini della ripartizione
interna ex art. 2055 cod. civ. dell’obbligazione solidale,
atteso che tale domanda non estende l’oggetto dell’ac-
certamento del giudice di merito. (c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2055; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 145; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 354) (1)
(1) La sentenza in epigrafe è in linea con quanto già affermato da:
Cass. civ. 3 aprile 2013, n. 8115, in questa Rivista 2013, 598; Cass. civ.
29 ottobre 1998, n. 10804, ivi 1998, 1106, e Cass. civ., 13 ottobre 1986,
n. 5996, ivi 1987, 19.
svolgiMento del proCesso
1. In data (omissis) si verif‌icava un incidente stradale
che vedeva coinvolti il ciclomotore condotto da S.M., a
bordo del quale viaggiava in qualità di trasportata E.A., e
la vettura condotta da F.M., assicurata dalla società Fon-
diaria. A seguito dello scontro, la S. perdeva la vita e la E.
riportava gravi lesioni.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT