Corte di cassazione civile sez. III, 16 aprile 2015, n. 7685

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
Le suddette norme non violano ma attuano il principio
costituzionale secondo cui il diritto del giornalista (che
deriva dall’art. 21, commi 1 e 2, Cost.) di divulgare dati
sensibili, senza il consenso del titolare nè l’autorizzazione
del Garante, è condizionato all’essenzialità della divul-
gazione, a tutela del valore primario della dignità della
persona coinvolta. Tale tutela non sarebbe piena (come
pretendono gli artt. 2 e 24 Cost.) qualora fosse limitata a
quella minima del risarcimento del danno per equivalente
e il titolare dell’interesse sostanziale minacciato o leso
non avesse la possibilità di impedire in via preventiva il
compimento o la prosecuzione del trattamento illecito o
scorretto dei dati medesimi.
Il secondo e terzo motivo del ricorso sono inammissibi-
li, perchè privi del necessario momento di sintesi, richie-
sto dall’art. 366 bis c.p.c., (applicabile ratione temporis)
e contenente un’esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso - in relazione al quale la motivazione si as-
sume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per
le quali la dedotta insuff‌icienza renda la motivazione ini-
donea a giustif‌icare la decisione (v. Cass. n. 12248/2013,
24255/2011, 4556/2009, sez. un. n. 20603/2007).
Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza
e si liquidano in dispositivo. Non può trovare accoglimento
la richiesta del P.G. di condanna aggravata alle spese (a
norma dell’art. 385, comma 4, c.p.c. applicabile ratione
temporis), non ravvisandosi colpa grave nella proposizio-
ne del ricorso. (Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 16 aprile 2015, n. 7685
pres. berruti – est. rossetti – p.M. russo (Conf.) – riC. allianz s.p.a.
(avv. spadafora) C. nuzzi ed altri
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Pluralità di danneggiati y Art. 140, comma 4, D.L.vo
n. 209/2005 y Applicazione retroattiva y Esclusione
y Ragioni.
. In tema di sinistro stradale con pluralità di danneg-
giati, l’art. 140, comma 4, del D.L.vo 7 settembre 2005,
n. 209, ha natura di norma processuale poiché intro-
duce una ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché,
in difetto di espressa previsione, non è suscettibile di
applicazione retroattiva, non trovando applicazione
ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore.
(prel., art. 11; c.p.c., art. 102; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 140) (1)
(1) Si rammenta che la Corte cost. con sentenza 2 dicembre 2009, n.
329, in questa Rivista 2010, 101 e ivi 2010, 587, con nota di F. MARTI-
NI, Brevi note su Corte cost. n. 329/2010, ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140, comma 4,
D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private),
nella parte in cui prevede un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ai
sensi dell’art. 102 c.p.c., tra tutti i danneggiati dal medesimo sinistro
stradale. Successivamente con sentenza 21 giugno 2010, n. 230, ivi
2010, 691, ne ha ribadito l’inammissibilità, in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 Cost. e l’infondatezza, in riferimento all’art. 76 Cost..
svolgiMento del proCesso
1. Il 27 dicembre 1997, lungo la Strada Provinciale “112”
tra Terlizzi e Molfetta (BA), si verif‌icò un sinistro stradale
che coinvolse due autoveicoli:
(a) un veicolo Opel Astra condotto da Tommaso Cle-
mente, di proprietà del medesimo, sul quale era trasporta-
to Gaetano Palasciano;
(b) un veicolo BMW condotto da Mariano Vozza, di pro-
prietà di Michele Vozza ed assicurato contro i rischi della
responsabilità civile dalla società Assid s.p.a..
In conseguenza del sinistro i due occupanti del veicolo
Opel, Tommaso Clemente e Gaetano Palasciano, persero
la vita; mentre i due occupanti del veicolo BMW (che non
sono parti del presente giudizio) rimasero feriti.
2. I prossimi congiunti di Gaetano Palasciano e Tomma-
so Clemente nel 1999 introdussero dinanzi al Tribunale di
Trani quattro diversi giudizi nei confronti di Michele Voz-
za, Mariano Vozza, della Assid s.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa e della RAS s.p.a. (che in seguito muterà
ragione sociale in Allianz s.p.a., e come tale sarà d’ora
innanzi indicata), quale impresa designata dal Fondo di
garanzia vittime della strada, chiedendone la condanna al
risarcimento del danno.
I quattro giudizi suddetti vennero proposti:
(a) il primo, dalla madre (Caterina Loizzo) e dai fratel-
li (Giovanna, Domenico e Luciano Palasciano) di Gaetano
Palasciano;
(b) il secondo, dalla moglie di Gaetano Palasciano (Pa-
squa Nuzzi);
(c) il terzo, dalla moglie di Clemente Tommaso (Maria
Nuzzi) e dalla f‌iglia di questa, Angela Clemente;
(d) il quarto, dai genitori (Ettore Francesco Clemente
e Angela Vita Squicciarini) e dalle sorelle (Concetta e
Orsola Maria Clemente) di Tommaso Clemente.
3. Riuniti i giudizi, il Tribunale di Trani con sentenza
31 maggio 2004 n. 714 accolse la domanda, ritenendo che
la responsabilità del sinistro andasse ascritta esclusiva-
mente a Mariano Vozza, per avere invaso la opposta corsia
di marcia ed investito frontalmente il veicolo sul quale
viaggiavano le due vittime.
3. La sentenza venne appellata dalla Assid in l.c.a. e
dalla Allianz.
La Corte d’appello di Bari con sentenza 3 febbraio 2011
n. 98 riformò parzialmente la decisione del Tribunale,
riducendo il risarcimento di alcune delle voci di danno li-
quidate dal Tribunale agli attori, e contenendolo nei limiti
del massimale minimo di legge vigente ratione temporis.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cas-
sazione in via principale dalla Allianz, sulla base di cinque
motivi, ed in via incidentale dalla Assid in l.c.a., in base a
due motivi. Hanno resistito con controricorso Maria Nuzzi,
Angela Clemente e Pasqua Nuzzi.
Motivi della deCisione
1. Il primo motivo del ricorso principale.
1.1. Col primo motivo di ricorso la Allianz sostiene che
la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità pro-
cessuale, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c..

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