Corte di cassazione civile sez. III, 20 maggio 2015, n. 10246

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
L’esame degli agenti, d’altra parte, a dire del ricorrente,
non avrebbe dovuto riguardare elementi essenziali ai f‌ini
della decisione. Egli, in realtà, non contesta di essere stato
alla guida dell’auto, né di essere stato sottoposto all’esame
alcolemico: circostanze sulle quali evidentemente sarebbe
stato indispensabile sentire gli agenti, ma solo ipotizza
l’inattendibilità dei risultati dell’alcoltest, essendo stato
l’accertamento eseguito a distanza di circa mezz’ora dal
momento dell’intervento degli agenti e di altrettanto lasso
di tempo tra le due prove.
Sennonché, su tali questioni questa Corte si è già
espressa, laddove è stato condivisibilmente sostenuto, in
un caso in cui si contestava la validità del rilevamento
perché eseguito a distanza di circa trenta minuti tra la
guida del veicolo e l’esecuzione del test, che “... il decorso
di un intervallo temporale tra la condotta di guida incri-
minata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile
e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico
“(Cass. nn. 21991/12, 13999/14). Né il ricorrente ha fornito
elementi che autorizzino a ritenerne l’incidenza, ove si
consideri che nel ricorso egli ha solo fatto generico riferi-
mento al fatto che, ad una maggior distanza tra la guida e
l’esecuzione del test, dovrebbe corrispondere l’incertezza
sull’attendibilità del test stesso, senza indicare le ragioni
di tale affermazione.
Quanto ai rilievi concernenti il tempo trascorso tra le
due prove, deve rilevarsene l’assoluta genericità, atteso
che nel ricorso non si chiarisce quale determinante rilievo
tale maggior lasso di tempo possa avere avuto sui risultati
dell’accertamento, specie alla luce delle osservazioni svolte
dai giudici del merito, i quali hanno in proposito, tra l’altro,
osservato che una maggior distanza tra le due prove costi-
tuiva elemento favorevole all’imputato, poiché più tale lasso
temporale aumentava, più si riduceva il tasso alcolemico.
Argomentazione che non presenta incoerenze di natura
logica e che appare ampiamente giustif‌icata dal fatto che
il tasso riscontrato era, nel caso del L. in fase discendente,
tanto che da 0,96 è passato, alla seconda prova, a 0,85 g/1.
Ugualmente generico è il richiamo ai numeri progres-
sivi registrati negli scontrini che riportano i risultati del-
l’alcoltest; non si spiega, invero, nel ricorso, quale rilievo
in tesi difensiva tale registrazione abbia nei confronti di
quei risultati, che neanche possono essere messi in discus-
sione dalle osservazioni svolte dal teste Di Salvo, che, se-
condo quanto emerge dallo stralcio, trascritto nel ricorso,
della testimonianza dallo stesso resa, ha parlato di pro-
blemi, non meglio precisati, che gli agenti avevano avuto
con l’etilometro ed all’intervento di un’altra pattuglia che
aveva eseguito il test (circostanza che, peraltro, spieghe-
rebbe le ragioni del ritardo registrato tra l’intervento degli
agenti e l’esecuzione del test e che starebbe ad indicare, a
tutto concedere, che era l’etilometro della prima pattuglia
a non funzionare, tanto che era stato necessario ricorrere
ad altro strumento in dotazione di altra pattuglia).
Infondate, inf‌ine, sono anche le doglianze contenute
nei motivi nuovi proposti dal ricorrente con successiva
memoria, concernenti ancora il tema dell’inattendibilità
dei test effettuati, in considerazione del fatto che, sugli
scontrini che riportano i risultati delle due prove, vi è la
scritta “volume insuff‌iciente”.
Anche a tale proposito questa Corte ha già avuto modo
di chiarire che: “È conf‌igurabile il reato di guida in stato
di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre
a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura
superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la
dicitura “volume insuff‌iciente”, la quale, in assenza di pa-
tologia respiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata
espirazione da parte dell’imputato “(Cass. n. 1878 del 24
ottobre 2013, Rv 258179). Principio che il Collegio condi-
vide e che ritiene applicabile nel caso di specie, atteso che
non risultano denunciate dal ricorrente patologie respira-
torie di alcun genere.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese del procedimento.
(Omissis)
Corte di Cassazione Civile
sez. iii, 20 Maggio 2015, n. 10246
pres. petti – est. travaglino – p.M. X (Conf.) – riC. b. C. ergo spa
Risarcimento del danno y Danno biologico y Dan-
no alla salute y Liquidazione y Iure successionis y
Morte sopravvenuta diversi giorni dopo un sini-
stro stradale y Personalizzazione del risarcimento
y Criteri y Individuazione.
. In caso di morte sopravvenuta diversi giorni dopo un
sinistro stradale senza che la vittima abbia mai ripreso
conoscenza, il danno biologico sofferto dalla stessa,
identif‌icandosi come danno alla salute da invalidità
temporanea (benchè irreversibile), va personalizzato
procedendo ad una liquidazione in forma equitativa
che tenga conto, quali parametri oggettivi di riferimen-
to, dell’età della vittima, delle sue condizioni di totale
incoscienza, delle modalità di verif‌icazione del fatto,
dell’entità e della natura del vulnus subito, del tempo
di vita effettivamente trascorso tra la lesione e la mor-
te. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato il criterio di
liquidazione utilizzato dal Tribunale che aveva operato
un aumento di un terzo sulla somma liquidata a titolo
di danno morale soggettivo ritenendo tale aumento una
adeguata personalizzazione, correttiva del risultato ot-
tenuto con il calcolo puramente matematico del danno
biologico) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1223; c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) Si richiama, in argomento, la sentenza Cass. civ. 19 ottobre 2007,
n. 21976, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna, secondo cui “Il
danno terminale, biologico e morale, sussiste in tutti i casi in cui
tra il fatto illecito ed il decesso della vittima sia intercorso un ap-
prezzabile lasso di tempo, tale potendosi astrattamente considerare
anche la sopravvivenza della vittima per ventiquattro ore dal fatto
causativo. Inoltre, sia il danno biologico sia il danno morale terminali
comprendono anche le sofferenze f‌isiche e morali sopportate dalla
vittima in stato di incoscienza.”. Nel senso che, qualora tra il sinistro
e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo,
l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono

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