Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 20 gennaio 2015, n. 798

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
nello stesso un grave sentimento di sf‌iducia nei confronti
dello Stato, percepito come vessatorio, nell’esprimere e
realizzare la sua personalità nel mondo esterno”.
Né è lecito trascurare o sottovalutare la circostanza per
cui il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espres-
sione della propria identità sessuale sia stato espressa-
mente ascritto da questa Corte di legittimità al novero dei
diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost., quale
essenziale forma di realizzazione della propria personali-
tà (Cass. 16417/2007), mentre, sul versante della tutela
penale, si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente
aff‌littiva tutela repressiva con riguardo al reato ingiuria
(onde la ritenuta e patente illegittimità della sentenza di
merito che edulcori e svilisca la portata lesiva del termine
“frocio”, come affermato da Cass. pen. 24513/2006).
Né va dimenticato che il diritto al proprio orientamen-
to sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della
condotta, dell’inclinazione e della comunicazione (c.d.
coming out) è oggetto di specif‌ica e indiscussa tutela da
parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo f‌in
dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981.
Nella specie, nonostante il malaccorto tentativo della
Corte territoriale di edulcorare la gravità del fatto, ri-
conducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi,
non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata
vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente
reiterato) comportamento di omofobia.
La gravità dell’offesa, requisito la cui indubbia rilevan-
za ai f‌ini della quantif‌icazione del danno si desume, sia
pure contrario, dalle stesse sentenza delle sezioni unite
di questa Corte dell’11 novembre 2008, appare pertanto
predicabile, nella specie, con assoluta certezza.
Quanto alla pretesa e silente “circoscrivibilità” dell’ef-
fetto espansivo del danno, è del tutto contraddittoria la
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui
la riconduce alla sola conoscenza (e alla presunta quanto
indimostrata discrezione) dei soggetti pubblici che, dap-
prima all’ospedale militare, poi in seno alla commissione
per la motorizzazione, si erano occupati del caso.
La stessa instaurazione di un procedimento civile e la
conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della
vicenda smentisce in radice tale assunto, senza che, in
contrario, valga osservare (come si legge nelle difese del-
l’Avvocatura) che, a rendere pubblico il caso in maniera
eclatante “è stato l’attore” - il che equivale a sostenere che
la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinun-
ciando all’esperimento dell’azione giudiziaria, così impe-
dendone la diffusione, la rilevanza, l’eco delle cronache
nazionali e internazionali che ne sono seguite.
Deve essere viceversa rigettato il ricorso incidentale
del Ministero delle infrastrutture che lamenta il proprio
difetto di legitimatio ad causam per essere state le com-
petenze in tema trasporti (e quindi di patente di guida)
trasferite alla regione Sicilia per effetto del D.L.vo 296 del
2006.
Se è corretta in punto di diritto l’affermazione secondo
la quale il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile,
anche d’uff‌icio, in ogni stato e grado del processo, non è
meno vero che, sul punto, si era ormai formato il giudi-
cato esterno, essendo divenuta def‌initiva la sentenza del
Tar Sicilia/Catania pronunciata proprio nei confronti
dell’odierno ricorrente incidentale, avente ad oggetto la
medesima questione.
La formazione di un giudicato esterno implicito sulla
perdurante legittimazione del Ministero impone, pertan-
to, il rigetto del relativo ricorso. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. Vi, ord. 20 gennaio 2015, n. 798
pres. Curzio – est. manCino – riC. inail (aVV. rossi) C. hdi assiCurazioni
s.p.a. ed altro (aVV. buono)
Procedimento civile in genere y Sospensione del
processo y Necessità y Rapporto di pregiudizialità
y Nozione y Sospensione facoltativa ex art. 337,
comma secondo, c.p.c. y Discrimine rispetto all’art.
295 c.p.c. y Fattispecie relativa ad infortunio occor-
so a lavoratore in seguito a sinistro stradale.
. Quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudi-
zialità, e quello pregiudicante sia stato def‌inito con
sentenza non passata in giudicato la sospensione del
giudizio pregiudicato può essere disposto soltanto
ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.,
sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art.
295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento, a pre-
scindere da ogni accertamento circa la sussistenza del
rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato,
ferma restando la possibilità, da parte del giudice di
merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di
un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai
sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. (In
applicazione del detto principio, la S.C. ha accolto il
ricorso proposto avverso l’ordinanza di sospensione, ai
sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., del giudizio introdotto
dall’INAIL in surroga, nei confronti dei responsabili
dell’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore, penden-
do in appello il giudizio tra i danneggiati e i responsa-
bili del sinistro stradale. (c.p.c., art. 42; c.p.c., art. 295;
c.p.c., art. 337) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo tracciato da Cass. civ.,
sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La
Tribuna a cui ha fatto seguito Cass. civ. 18 marzo 2014, n. 6207, ibi-
dem.
sVolgimento del proCesso e motiVi della deCisione
1. Nel giudizio promosso dall’Inail innanzi al Tribunale
di Castrovillari nei confronti di Emilio Di Matteo, proprie-
tario del mezzo guidato da Francesco Di Matteo, ed HD
Assicurazioni S.p.A., l’Istituto pubblico deduceva che il
predetto Francesco Di Matteo investiva, in fase di sorpas-
so, l’autoarticolato con semirimorchio condotto da Morello
Antonio e che, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro
occorso al Morello, aveva erogato le prestazioni economi-
che previste dalla legge.

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