Corte di cassazione civile sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
In particolare, ai f‌ini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a de-
terminare o meno il riconoscimento del benef‌icio, sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del col-
pevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere suff‌iciente in tal senso (così Cass., sez.
II, n. 3609/2011, Rv. 249163).
Analoghe considerazioni valgono per quel che riguarda
l’entità della pena, essendo sul punto suff‌iciente il ri-
chiamo ai princìpi enunciati da questa Corte in materia,
là dove, in tema di commisurazione della pena, quando
questa (come nel caso di specie) non si discosti di molto
dai minimi edittali ovvero venga compresa tra il minimo
ed il medio edittale, il giudice ottempera all’obbligo moti-
vazionale richiamandosi alla gravità del reato (cfr. Cass.,
sez. IV, n. 41702/2004, Rv. 230278); in particolare, nell’ipo-
tesi in cui la determinazione della pena non si discosti
eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera
all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, c.p.,
anche ove adoperi espressioni come “pena congrua”, “pena
equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità
del reato o alla personalità del reo (v. Cass., sez. III, n.
33773/2007, Rv. 237402).
Nel caso in esame, la corte territoriale ha corretta-
mente negato il ricorso di circostanze attenuanti generi-
che e valutato la congruità del complessivo trattamento
sanzionatorio imposto all’imputato dal giudice di primo
grado, correlando tale giudizio al particolare signif‌icato dei
precedenti specif‌ici a carico dello stesso e alla circostanza
che la pena def‌initiva era stata determinata (in misura
prossima al minimo) tenendo già conto della positiva con-
dotta tenuta dal Borin successivamente alla commissione
del reato, così radicando, il conclusivo giudizio espresso
sul trattamento sanzionatorio complessivo, al ricorso di
specif‌ici presupposti di fatto coerenti ai parametri di cui
all’art. 133 c.p., sulla base di una motivazione in sé dotata
di intrinseca coerenza e logica linearità.
4. Dev’essere inoltre disattesa la doglianza avanzata dal
ricorrente in ordine alla pretesa necessità di una preventi-
va contestazione della c.d. “recidiva nel biennio” di cui al-
l’art. 186, comma 2, c.d.s. (ai f‌ini della revoca della patente
di guida), trattandosi, nel caso in esame, non già dell’isti-
tuto espressamente regolato dall’art. 99 c.p., suscettibile
di incidere negativamente sul trattamento sanzionatorio
penale dell’imputato (e come tale necessariamente desti-
nato alla preventiva contestazione a carico dell’accusato),
bensì della disciplina di un mero effetto legale, rilevante
sul piano amministrativo, connesso al rilievo storico della
ripetizione, entro un arco di tempo predeterminato, dell’il-
lecito previsto dall’art. 186 c.d.s., ossia del fatto consistito
nell’essersi, l’imputato, illecitamente posto alla guida di
un autoveicolo in condizioni di ebbrezza alcolica (v. Cass.,
sez. IV, sentenza n. 22686 del 9 maggio 2014, Fenu)
Ciò posto, osserva il collegio - così pervenendo al rilievo
dell’infondatezza del restante motivo di ricorso avanzato
dall’imputato - come, ai f‌ini dell’operatività del meccani-
smo sanzionatorio in esame (e dunque ai f‌ini dell’obbligo
di revoca della patente di guida dell’imputato), del tutto
irrilevante deve ritenersi l’entità o il grado del tasso alco-
lemico giuridicamente rilevante riscontrato sulla persona
dell’imputato, assumendo un decisivo rilievo, ai f‌ini della
revoca dell’abilitazione alla guida dell’imputato, la sola
circostanza costituita dalla commissione, nell’arco di un
biennio, di due illeciti di natura penale riconducibili alla
fatti specie della guida in stato di ebbrezza, avuto riguardo
al richiamo (seppure improprio, come in precedenza ri-
levato) della nozione di “recidiva” contenuto nell’art. 186
cit., di per sé in ogni caso espressivo dell’esigenza di una
reiterata commissione di (almeno) due “reati” nell’arco
di un biennio, come nel caso in esame specif‌icamente
accaduto, essendo stato il Fenu nel precedente biennio
condannato per l’avvenuta commissione del reato di guida
in stato di ebbrezza (cfr. Cass., sez. IV, sentenza n. 22686
del 9 maggio 2014, Fenu, cit.).
5. Sulla base di tali premesse, rilevata l’integrale
infondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere con-
seguentemente pronunciato il rigetto del ricorso, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
Corte di Cassazione CiVile
sez. iii, 22 gennaio 2015, n. 1126
pres. segreto – est. traVaglino – p.m. giaCalone (ConF.) – riC. g.m.
(aVV. lipera) C. ministero delle inFrastrutture e dei trasporti (aVV.
gen. stato)
Risarcimento del danno y Danno non patrimonia-
le y Violazione della privacy e discriminazione ses-
suale y Diffusione circoscritta in ambito endo-am-
ministrativo dei dati afferenti l’identità sessuale y
Minore gravità del danno y Esclusione y Fondamen-
to y Fattispecie relativa a dichiarazione di omoses-
sualità effettuata alla Motorizzazione civile.
. Costituiscono condotte omofobiche, gravemente
discriminatorie e lesive del diritto alla privacy, la se-
gnalazione, effettuata dall’Ospedale militare, della di-
chiarazione di omosessualità da parte di un chiamato
alla leva (ed esonerato dal servizio militare per tale
sola ragione) alla Motorizzazione civile, evidenziando
la derivante carenza dei requisiti psico-f‌isici legal-
mente previsti per la guida di automezzi, nonché la
conseguente sottoposizione dell’interessato ad un pro-
cedimento di revisione della patente di guida, restando
privo di rilievo al f‌ine della determinazione dell’entità
del risarcimento, a fronte dell’inviolabilità del diritto
all’identità sessuale, che la vicenda e la diffusione dei
dati sia rimasta “circoscritta” in ambiti endo-ammini-
strativi. (c.c., art. 2059; d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196,
art. 18) (1)
(1) Sul punto, vale la pena di ribadire quanto affermato dalle SS.UU.
civ. 11 novembre 2008, n. 26972, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La
Tribuna: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti

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